Prontuario di diritto romano/Trasmissione delle obbligazioni

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Trasmissione delle obbligazioni

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Il diritto romano escluse che un rapporto obbligatorio fosse trasmissibile da persona a persona; l'unica eccezione riguardava la successione a titolo universale.
Questo divieto posto in via teorica, non impedì nella pratica che si potesse attuare il trasferimento del credito o del debito, o di entrambi, seppure mediante espedienti empirici.
A tale scopo, si utilizzarono lo schema della novatio delegativa e della novatio espromissoria.

La delegatio

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Chi voleva cedere un credito imponeva al debitore di promettere ad altri, nella forma di una stipulazione "novatoria", ciò che doveva a lui.
La delegatio (o novatio delegatoria) era un accordo trilatero fra creditore delegante, debitore delegato e terzo delegatario, e non comportava un semplice mutamento soggettivo, ma creava una nova obligatio con un nuovo creditore, sempre se sussisteva il consenso del debitore.
La definizione di delegatio si trova nelle fonti: «delegare significa dare un altro obbligato al creditore», sotto forma di stipulatio o per litis contestatio.
Il cessionario di un'eredità a titolo oneroso aveva l'actio utilis suo nomine (dove nomine significa "debito") contro tutti i debitori dell'eredità. In tal caso, il debitore che avesse avuto notizia della cessione non poteva più validamente pagare al cedente: si affermò così l'uso (divenuto poi regola giuridica) del cessionario di notificare immediatamente al debitore la cessione.
Al cessionario spettava la garanzia del nomen verum, cioè dell'esistenza del debito, non anche quella del nomen bonum (garanzia di solvibilità del debitore ceduto).
Il cessionario acquistava il credito così come era presso il cedente, e il debitore ceduto poteva opporre tutte le eccezioni relative al credito, salvo quelle inerenti alla persona del cedente.
Un mezzo più efficace per effettuare la cessione del credito fu dato dal ricorso alla cd. rappresentanza indiretta: il creditore conferiva al cessionario un mandato ad agire, ed il procuratore (che nel caso di specie era procurator in rem suam) con la litis contestatio acquistava il credito; tale sistema ebbe larga diffusione per la rapidità con cui si consentiva l'acquisto del credito.

L'expromissio

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Mentre la cessione del credito era di fatto ammessa, sia pure mediante espedienti pratici, in diritto romano la cessione del debito era impedita dal principio (quasi) inderogabile della intrasmissibilità dell'obbligazione dal lato passivo. Tuttavia, il fine pratico della cessione del debito venne comunque raggiunto con espedienti imperfetti, cioè con strumenti indiretti.
Uno di questi, il più diffuso, era la cd. expromissio, un contratto novatorio in cui si sostituiva alla vecchia obbligazione una nuova, con un nuovo soggetto passivo.
Anche nel campo della cessione del debito si affermò l'uso di far subentrare in giudizio, al posto del convenuto-debitore, un altro soggetto in veste di cognitor in rem suam (cd. cognitor interveniens). Costui prendeva il posto del debitore originario nel giudizio e ne assumeva il debito.
Sia nel caso del procurator che del cognitor, si aveva dunque un mutamento del soggetto (rispettivamente attivo e passivo) del rapporto obbligatorio, ma mentre nel primo caso l'accordo era trilatero, nella cessione del debito si aveva un accordo bilaterare tra cedente e cessionario, con l'esclusione dell'intervento del creditore ceduto.