Prontuario di diritto romano/Classificazione delle obbligazioni
Obbligazioni generiche e alternative
modificaObbligazioni generiche sono quelle in cui l'oggetto è indeterminato solamente nel genere o in una categoria di oggetti (un quintale di grano, un cavallo).
Obbligazioni alternative sono quelle in cui è stabilito un gruppo di singoli oggetti, ciascuno determinato, tra cui scegliere.
La scelta che in entrambe le specie occorre fare compete di regola al debitore, ma può anche spettare al creditore o ad un terzo, ove ciò sia espressamente pattuito.
L'essenza della disciplina delle obbligazioni generiche e alternative sta nel diverso esito del deterioramento o della perdita dell'oggetto da prestare:
- per le obbligazioni generiche, genus numquam perit e dunque la responsabilità resta a carico dell'inadempiente debitore;
- nelle obbligazioni alternative, qualora perissero tutti gli oggetti tra cui compete la scelta, la responsabilità restava a carico di chi doveva compiere la scelta, ma costui poteva liberarsi pagando il prezzo dell'oggetto perito oppure soggiacere alla actio doli intentata dalla controparte.
Obbligazioni divisibili e indivisibili
modificaLe obbligazioni si dicono divisibili quando la prestazione ha natura tale che si possa eseguire parzialmente senza alterarne l'essenza. Indivisibili, nel caso contrario.
Le obbligazioni di dare sono in genere divisibili, perché i diritti sulle cose si possono di regola costituire pro parte, come ad esempio il diritto di diritto di proprietà, l'enfiteusi, il pegno, ecc.
Le obbligazioni di facere sono di norma indivisibili: eseguire una parte di edificio non è realizzare tutto l'edificio, ed in proporzione una parte non ha mai il valore del tutto.
Vi sono tuttavia alcune obbligazioni di facere che sono divisibili, e precisamente quelle che hanno per oggetto la prestazione di opere fungibili quae numero, pondee, mensura consistunt.
La distinzione tra obbligazioni divisibili e indivisibili assume rilievo in presenza di più soggetti attivi o passivi: il caso più frequente di pluralità di creditori (o debitori) rispetto ad un unico oggetto indivisibile si verificava nell'eredità, quando alla morte del creditore (o debitore) succedevano più eredi.
La Lex duodecim tabularum disponeva che i debiti e i crediti fossero divisi ipso iure tra i vari coeredi, sicché il diritto di credito veniva a scindersi in tanti diritti, ciascuno avente ad oggetto una parte della prestazione originaria.
Ma quando l'oggetto era indivisibile, al fine di ottenere una divisione congrua, ciascuno dei condebitori poteva chiedere una proroga al creditore per ottenere il pagamento pro parte dagli altri condebitori, (in presenza di più concreditori) il debitore adempiente poteva chiedere al creditore soddisfatto di garantirlo contro gli altri concreditori.
Obbligazioni con soggetto variabile
modificaDi regola, i soggetti dell'obbligazione sono individualmente determinati: può accadere tuttavia che i soggetti siano determinati solo in relazione ad un rapporto reale, in quanto l'essere debitore o creditore dipende dal rapporto con un certo bene.
Ad esempio, erano obbligazioni con soggetti variabile quelle dell'actio aquae pluviae arcendae, dell'actio quod metus causa, del solarium, del vectigal, ecc. Tali obbligaizoni erano chiamate obligationes propter rem.
Nel diritto romano non erano ammessi i cd. oneri reali, che ricollegavano arbitrariamente (mediante convenzione) le obbligazioni con i rapporti fondiari. Anche se qualcuno si obbligava ad eseguire una prestazione in relazione ad un fondo (ad es. dare una quantità periodica di frutti), quest'obbligo passa ai suoi eredi ma non ai successivi proprietari del fondo.
Obbligazioni parziarie e obbligazioni solidali
modificaQuando più debitori sono tenuti ad eseguire una certa prestazione, o più creditori hanno diritto di esigerla, il rapporto obligatorio si può configurare come parziario (se l'obbligazione si divide tra i vari soggetti) oppure solidale (se l'obbligazione è per l'intero (es. legatum per damnationem) e ciascun debitore è tenuto all'intera prestazione, ovvero ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione.
Le obbligazioni solidali erano anche chiamate correali, poiché indicavano con l'espressione duo rei o conrei le stipulazioni con unico oggetto e pluralità di soggetti che una res, una summa, eadem res o pecunia, idem debitum habet.
A differenza dell'attuale regime delle obbligazioni solidali, la solidarietà doveva essere espressamente pattuita, altrimenti l'obbligazione si presumeva parziaria, ed inoltre la solidarietà escludeva di per sé il regresso, in quanto si riteneva che il debitore adempiente per l'intero avesse pagato un debito proprio.
Obbligazioni civili e onorarie
modificaCiviles in senso stretto erano le obbligazioni stabilite dagli organi legislativi del popolo romano o create dalla libera interpretazione della giurisprudenza.
Honorariae e pretoriae erano le obbligazioni introdotte di volta in volta dal pretore.
Tae distinzione aveva rilevanza nel diritto classico, perché nel diritto giustinianeo cadde in disuso.