Prontuario di diritto romano/Il regime patrimoniale familiare

Indice del libro

Il regime patrimoniale familiare

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L'insieme delle donazioni propter nuptias, del peculium e dei paraphernalia, serviva alla famiglia per provvedere ai pesi economici della vita quotidiana (ad onera matrimonii ferenda); per evitare che il marito (una sorta di usufruttuario) abusasse di tali beni, e per garantire la loro destinazione ed eventuale restituzione in caso di scioglimento del matrimonio, fu creata la figura della dos, la dote, con un proprio regime ed una propria disciplina.

Donazioni propter nuptias

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Fin dalle epoche più antiche, era in uso a Roma fare donazioni alla propria fidanzata, donazioni che venivano poi costituite in dote (donazioni inter vivos). Era anche uso che la donna, all'atto di andare sposa, recasse con sè un patrimonio (profecticius) o un peculio, che poi confluivano anch'essi nella dote.
Giustiniano equiparò la donatio propter nuptias alla dote, ed anzi una legge postclassica stabilì l'assoluta eguaglianza fra quanto portato in dote dalla donna e quanto donato dal fidanzato propter nuptias.

Bona paraphernalia

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Nel regime patrimoniale della famiglia entrava anche l'insieme dei bona paraphernalia, cioè bona extra dotem (beni propri della moglie ed a lei appartenenti anche dopo il matrimonio: vestiti, gioielli, schiavi, ecc).
Nei primi secoli dell'impero, era uso che tali beni venissero consegnati "in amministrazione" al marito, sicché la moglie poteva agire contro di lui con l'ordinaria actio depositi o con l' actio mandati. Il marito poi passava alla moglie periodicamente una modesta somma (spillaticum) per le spese quotidiane.

Il peculium

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Il pater non poteva peraltro provvedere da solo a tutte le necessità familiari, per cui era solito donare al filius una piccola somma (pusilla pecunia) perché l'amministrasse; si trattava del peculium profecticium, così chiamato perché ex patre proficiscitur, che rimaneva di proprietà del padre e di cui il figlio aveva solo l'amministrazione.
Il peculium non poteva essere infatti trasferito al filius, mentre poteva essere revocato dal pater con l' ademptio peculii; in genere, costituiva una limitata garanzia a favore dei terzi per le obbligazioni contratte dal figlio.

La dote

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La dote era il complesso dei beni che la moglie (o chi per lei) dava o prometteva al marito in vista del matrimonio, e dunque la sua esistenza presupponeva una connessione con questo istituto. Solo il matrimonio giustificava l'acquisto dei beni trasmessi dalla moglie al marito, e costituiva lo scopo (elemento teleologico) per l'impiego di tali beni (ad sustinenda onera matrimonii).
La necessaria connessione della dote col matrimonio faceva sì che la dote fosse nulla, se nullo era il matrimonio.
Oggetto della dote potevano essere sia beni materiali che immateriali (es. crediti).
Secondo antichi testi, la dote poteva essere promessa (quando non veniva materialmente data con la traditio) mediante i normali modi di costituzione delle obbligazioni. In ogni caso, la dote ricadeva sotto il diritto generale del nuovo paterfamilias.
In età postclassica, la moglie ebbe la possibilità di iscrivere hypoteca legale tacita su tutti i beni del marito, a garanzia della restituzione della dote in caso di scioglimento del matrimonio, e di avere il privilegium exigendi nei confronti dei creditori del marito.

Poiché i beni apportati in dote erano irripetibili, appariva ingiustificato l'arricchimento del marito in caso di divorzio: si cercò di rimediare, dapprima con stipulationes private (che pattuivano la restituzione della dote in caso di divorzio) che consentivano l'actio ex stipulatu, e poi con una vera azione legale, indipendente da qualunque convenzione (l'actio rei uxoriae).
Quest'ultima era l'azione dotale vera e propria, di natura penale, che competeva alla donna in caso di indebita alienazione (da parte del marito) dei beni dotali o di mancata restituzione degli stessi dopo il divorzio, stante il vincolo di destinazione dei beni dotali.
L'actio rei uxoriae era un'azione:

  • intrasmissibile agli eredi della donna: poteva intentarla solo il padre della donna, e per la sola parte della dote profecticia;
  • di buona fede: il giudice doveva modulare l'obbligo di restituzione aequius melius.

Giustiniano abolì tutti i diritti di ritenzione precedentemente vigenti (retentio propter liberos, propter mores, propter res donatas, propter impensas, propter res amotas) e stabilì che il marito dovesse restituire tutta la dote, detratte le spese effettuate per la famiglia, e comprese le accessioni e i frutti