Prontuario di diritto romano/L'estinzione delle obbligazioni

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L'estinzione dell'obbligazione modifica

L'obligatio, come la proprietà, era un rapporto tendenzialmente perpetuo, nel senso che occorrevano determinati negozi per estinguerlo (ad es. solutio per aes et libram), altrimenti durava indefinitamente, salva l'estinzione dell’oggetto su cui gravava.
Causa di estinzione dell'obbligazione era perciò qualsiasi fatto giuridico che comportasse la cessazione del rapporto obbligatorio comprendente tutti i diritti e obblighi che ne derivavano.
Nell'antico diritto, occorrevano forme solenni per poter sciogliere l'obbligazione:

  • Solvere dicimus eum, qui fecit quod facere promisit: sembra che la solutio, cioè l'adempimento, fosse il modo principale di estinzione dell'obbligazione. Ed infatti si legge nelle fonti: «le obbligazioni o naturalmente o civilmente si adempiono; naturalmente con la solutio o con l'acceptilatio o la novatio o il concursus causarum, o la confusio o la compensatio». Comunque, quidque contractum est, solvi debet: per il debitore non c'era altro modo di sottrarsi al vincolo che quello dell'adempimento.
  • solo nel diritto più tardo sorgeranno nuovi modi di sciogliere il vincolo obbligatorio: dissensu, remissio, nexi liberatio, ecc.

La solutio modifica

La solutio per aes et libram era l'atto con cui il debitore si scioglieva dal vinculum, eseguendo la prestazione in favore del creditore: solvere dicitur qui id facit quod facere promisit.
Varie erano le regole che disciplinavano l'adempimento:

  • cum mutuum dedimus, ut retro pecuniae tantundem solvi debet (trad.: se abbiamo stipulato un mutuo, dobbiamo restituire il tantundem, cioè l'equivalente);
  • il debitore poteva pretendere la quietanza (apocha) o la presenza di cinque testimoni al momento dell'adempimento;
  • la solutio andava effettuata quando dies venit, ossia alla scadenza del termine, che di regola era a favore del debitore (diei adiecto pro debitore est); se non era stabilito un termine, il creditore poteva chiedere l'adempimento in qualsiasi momento, invitando formalmente (con l'interpellatio) il debitore a pagare, o poteva concedere proroghe;
  • circa il luogo del pagamento, se nulla era pattuito in proposito, il luogo era quello dove si trovavano gli oggetti.

L'adiectus solutionis causa modifica

L' obligatio poteva intercorrere fra due o più soggetti: quando era indicato il creditore, il pagamento liberatorio avveniva solo nei suoi confronti. Se invece l'obbligazione conteneva la formula prometti di dare a Caio o a Tizio?, allora sorgeva la figura dell'adiectus solutionis causa, un soggetto già indicato nell'atto quale valido destinatario alternativo del pagamento.

L'adstipulator era invece una persona di fiducia del creditore che stipulava un'obbligazione sulla scorta di quella originaria, con lo stesso oggetto.
Qualsiasi pagamento, fatto a persona diversa dal creditore, dall' adiecuts o dall'adstipulator, non era valido se il creditore non lo autorizzava.

Imputazione dei pagamenti modifica

Quando il debitore aveva più debiti verso lo stesso creditore, era libero di imputare il pagamento ad uno qualsiasi di essi; ma se mancava la scelta del debitore, soccorrevano criteri legali di imputazione. In ogni caso, si riteneva estinto dapprima il debito di interessi e poi quello di capitale.
L'imputazione seguiva questo ordine: prima le obbligazioni ex delicto, poi quelle ipotecarie e infine quelle indicate dal debitore o (in mancanza) dal ceditore.

Il concordato e il beneficium competentiae modifica

Altri modi di estinzione delle obbligazioni erano il concordato e il beneficium competentiae.
I Romani applicarono il concordato solo alle eredità:una costituzione di Marco Aurelio stabiliva che se un'eredità era molto gravata di debiti, l'erede aveva facoltà di convocare i creditori e invitarli a ridurre proporzionalmente i propri crediti. La deliberazione era presa a maggioranza dell'assemblea dei creditori.
In virtù del beneficium competentiae, il debitore aveva diritto di non essere condannato a pagare se non nella misura delle sue facoltà economiche (in id quod facere potest). Le persone alle quali il beneficio spettava erano:

  • il marito rispetto alla moglie
  • la moglie rispetto al marito
  • il suocero
  • il patronus
  • il milite
  • il socio
  • il donante
  • l'emancipato
  • il filiusfamilias diseredato
  • il fallito che cede i beni o ha subito la bonorum venditio
  • il debitore ex promissione doti oppure ex reddenda dote.

Il beneficium competentiae aveva lo scopo di evitare l'esecuzione personale o l'infamia (conseguente all'esecuzione reale) oppure ancora l'ignominia (derivante dalla cessio bonorum), sottraendo alla liquidazione generale il patrimonio (dedotte le spese per il necessario sostentamento: deductio ne egeat).

L'acceptilatio modifica

Istituto ibrido era l'accettilazione (acceptilatio): originariamente, era la dichiarazione con cui il creditore attestava di aver ricevuto la prestazione, poi fu usata come formula di remissione del debito.
La forma consisteva in una interrogazione e una risposta. Il debitore interrogava il crditore se avesse ricevuto il pagamento o meno:

  • (debitore): Quod ego tibi promisi habesne acceptum?
  • (creditore): Habeo

Era dunque un actus legitimus che non ammetteva né condizioni né termini, incompatibili peraltro col tenore della dichiarazione formale, che nel tardo diritto cominciò ad essere usata come una sorta di pactum de non petendo: rispondendo di aver ricevuto il pagamento, il creditore si impegnava con il debitore a non richiedere la prestazione; quindi, sostanzialmente si trattava di una remissione del debito, che poteva valere solo nei confronti del debitore (ne a te petam) oppure nei confronti di tutti i soggetti (condebitori, eredi, garanti, ecc.) coinvolti nel rapporto obbligatorio (ne petam).

Ulpiano diceva: «tra acceptilatio e apocha (=quietanza) c'è questa differenza: l'acceptilatio in ogni modo scioglie il vincolo e libera il debitore, anche se la pecunia non è stata data, mentre la apocha non libera se non è stata versata la pecunia».
Per Ulpiano, (...)quia hoc iure utimur, ut iuris gentium sit acceptilatio: et ideo puto ut Graece posse acceptum fieri, dummodo sic fiat, ut Latinis verbis solet (trad.: "perché secondo il nostro diritto l' acceptilatio è un'istituzione del ius gentium; e sono perciò d'avviso che essa possa essere fatta in greco, a condizione che sia fatta così come è usuale in parole latine: "tu hai ricevuto tanti denari?" "si, li ho ricevuti".)
Anche Gaio parla dell' acceptilatio come veluti imaginaria solutio, nel senso che è un pagamento immaginario: era sufficiente che il debitore chiedesse «Quod ego tibi promisi, habesne acceptum?» (trad.: ciò che ti ho promesso tramite una stipulazione, tu lo hai ricevuto?), e che il creditore rispondesse: «Habeo».
Nel diritto classico, l' acceptilatio fu usata principalmente come atto di remissione di un debito appartenente al ius gentium: era infatti il negozio di chi non accipiat pecuniam, sed habere se dicat.

La datio in solutum modifica

Il creditore non poteva essere costretto ad accettare una cosa diversa da quella dovuta; se accettava, si aveva la datio in solutum.
Secondo Giustiniano, la datio vicem venditionem habet (trad.: fa le veci della vendita) e doveva essere effettuata nel luogo e nel termuine stabilito. Giustiniano introdusse anche una forma di datio necessaria, applicabile quando il debitore non poteva procurarsi denaro ma aveva degli immobili: in tal caso, il debitore faceva stimare equamente i suoi immobili e li offriva al creditore.
Oltretutto, il creditore non era tenuto ad accettare prestazioni parziali, se l'obbligazione poteva essere adempiuta in una volta sola. Tuttavia, il diritto pretorio concesse ai debitori meritevoli di evitare la bonorum venditio (e con essa l' infamia) mediante il beneficium competentiae, cioè condannando tali debitori all'id quod facere possunt.
Poteva altresì essere applicato il pactum quo minus solvatur, cioè una forma di concordato preventivo tra gli eredi del debitore insolvente e i creditori ereditari, allo scopo di limitare le pretese di questi ultimi ed evitare la bonorum venditio in danno del defunto.
Il pactum quo minus solvatur poteva anche consistere nel chiedere la metà del credito, e prendeva il nome specifico di pactum quo partem dimidiam solvatur, applicabile sulla base di apposito decretum emanato dal pretore.
Sia il pactum quo minus, che il pactum quo partem dimidiam, erano patti validi per lo ius civile.

La novatio modifica

Novatio non potest contingere ea stipulatione, quae non committitur: questo brocardo esprime una necessità formalistica del diritto romano, tendenzialmente contrario alle astrazioni, nonché la prima regola per potersi avere novazione: una novazione non può riferirsi a un contratto che non esista.
La novatio consisteva nella sostituzione di una nuova obbligazione con la vecchia, sicché quella vecchia restasse estinta (ut prior obligatio pereatur): un negozio, quindi, dal duplice effetto di costituire una nuova obbligazione ed estinguerne un'altra.
Si accedeva alla novatio mediante stipulatio. Circa l'oggetto, si diceva che omnes res transire in novatione possunt, ma nel diritto classico non si poteva mutare l'oggetto dell'obbligazione.
Anzi, fondamento dell'effetto estintivo della novazione era l'idem debitum, giacché non erano ammessi tra le stesse persone due contratti aventi lo stesso oggetto, come non erano possibili due processi sulla stessa controversia (bis de eadem re agi non potest).
Nel diritto giustinianeo, il concetto antico della novazione era svanito e l'identità di oggetto eliminata come requisito: anzi, la novità (aliquid novi) può consistere appunto nel mutamento dell'oggetto.
Era invece indispensabile l'animus novandi, cioè l'intenzione effettiva di novare, di non lasciar sussistere la nuova obbligazione insieme a quella vecchia.

La confusio modifica

Corrisponde alla moderna figura della confusione, ed era la concentrazione nella stessa persona della qualità di creditore e debitore, dovuta ad un evento giuridico: confusio est cum debitor et creditor una persona fit.
L'ipotesi più ricorrente era la confusio per successione nel credito, sia mortis causa che inter vivos. Si legge infatti nelle fonti che «se l'erede continuasse ad essere creditore verso il debitore e in seguito lo stesso creditore morisse, il legato sarebbe estinto: e ciò è vero, poiché l'obbligazione si estingue allo stesso modo per confusione e per solutio», in quanto debitor sui ipsius nemo esse potest..
La confusione operava quindi ipso iure l'estinzione dell'obbligazione: confusione perinde extinguitur obligatio ac solutione, senza ulteriori formalità.

Il concursus causarum modifica

Era una forma di satisfactio senza solutio, che si aveva nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione: il nome preciso era concursus duarum causarum, perché si faceva distinzione a seconda che la causa dell'obbligazione (o quella dell'acquisto del bene) fosse onerosa o gratuita.
In sostanza, quando il creditore acquistava a titolo diverso (onerosamente o gratuitamente) e per altra via la cosa dovutagli, lo scopo del soddisfacimento del credito si riteneva conseguito.
La giurisprudenza classica ritenne poi che, qualora l’acquisto del creditore fosse stato a titolo oneroso, l’obbligazione non si estinguesse e il debitore dovesse pagare l'aestimatio.

La compensatio modifica

La compensazione è l'imputazione in pagamento di ciò che il creditore deve a sua volta al debitore.
Nel'antico diritto, la compensazione si poteva opporre (ope exceptionis) solo da parte dei banchieri (argentarii) e del bonorum emptor (colui che aveva comprato qualcosa dal debitore).
Giustiniano stabilì che la compensatio fosse un modo generale di estinzione dell'obbligazione, che comportava altresì la cessazione della mora, la cessazione della decorrenza degli interessi e di tutte le altre obbligazioni accessorie.
Requisito indispensabile era l'omogeneità degli oggetti: le due prestazioni dovevano avere per oggetto cose fungibili della stessa specie. Non si poteva opporre la compensazione contro i crediti del fisco, i mutui e i legati a favore dei municipia, i crediti nascenti da deposito, violenza, furto.