Prontuario di diritto romano/Gli atti unilaterali

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Gli atti unilaterali

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Gli atti unilaterali nascevano generalmente da una datio ed erano tutelati da una condictio. Originariamente, vi erano ricomprese la condictio sine causa, la condictio causa data causa non secuta ed altre, cui si aggiunsero la communio incidens e la tutela.

La condictio causa data causa non secuta era la richiesta di adempimento fatta da quello dei contraenti che avesse già adempiuto a sua volta.

La condictio sine causa era la richiesta di restituzione di una cosa prestata per una causa impossibile, ad esempio una somma prestata per affrancare uno schiavo già libero.

Altro atto unilaterale era l'interrogatio in iure, con cui il convenuto confessava il suo debito in giudizio davanti al magistrato, omettendo di difendere le sue ragioni: ciò portava alla sua condanna alla restituzione.

La communio incidens era la comunione sorta non per volontà dei comunisti ma per un fatto accidentale, o per il fatto del terzo, o per legge.
Quando c'era una comproprietà di diritti su un medesimo bene (es. co-usufrutto, co-servitù, ecc.), secondo il diritto giustinianeo nascevano dei rapporti obbligatori, analogamente a quanto accadeva per le societas: e -proprio per questa analogia- si applicavano le regole sulla societas.
Di conseguenza, ciascuno dei comunisti era libero di chiedere lo scioglimento della comunione mediante l' actio communi dividundo (l'actio familiae erciscundae era riservata ai casi di più coeredi che volessero sciogliere la comunione ereditaria). I rapporti nascenti dalla comunione incidentale si ritenevano inquadrabili nei "quasi - contratti", perché alla loro base non c'era un contratto vero e proprio ma neanche un atto illecito, tant'è vero che i comunisti rispondevano fino al limite della culpa in concreto, essendo tenuti alla diligentia quam suis rebus.

I rapporti tra tutore e pupillo rientravano nella categoria dei quasi contratti: si fa riferimento, naturalmente, solo ai rapporti patrimoniali nascenti dalla tutela.