Prontuario di diritto romano/I vizi della volontà

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I vizi della volontà

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Il diritto romano, per il consueto motivo che aborriva le astrazioni, non elaborò una categoria generale dei vizi della volontà.
Ma vennero in aiuto lo ius honorarium e la iurisprudentia classica, che diedero rilievo ai casi in cui l'autore di un negozio non avrebbe manifestato una certa volontà se non fosse intervenuto un elemento esterno a turbarla.
Tre furono i vizi giuridicamente rilevanti nell'ordinamento romano: error, metus, dolus malus.

L'errore

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L' error fu uno dei vizi della volontà che poteva cadere sulla persona o su altri elementi del negozio, con differenti conseguenze circa la validità di questo.
In diritto classico, si preferiva parlare di ignorantia, che poteva essere di due tipi: ignorantia facti e ignorantia iuris. Quest'ultima aveva rilievo solo eccezionalmente, ed in riferimento a determinati soggetti (minori, donne, militari, rustici) che, per le loro condizioni, erano ritenuto meno in grado degli altri di conoscere il diritto. Solo l'ignoranza di fatto, quindi, aveva rilievo generale come vizio della volontà.
Dalle fonti si rileva l'esistenza di cinque tipi di errore:

  1. error in persona: uno dei contraenti manifesta la sua volontà ritenendo erroneamente che la sua controparte sia una determinata persona. L' error in persona aveva rilevanza solo se la persona era considerata elemento essenziale, come nel mandato, nella donazione, nella 'datio tutoris, ecc.;
  2. error in negotio: uno dei contraenti manifesta la sua volontà ritenendo di compiere un negozio diverso da quello che in realtà sta compiendo, che ovviamente sarà invalido;
  3. error in substantia: uno dei contraenti manifesta il suo consenso al negozio, ritenendo per errore che una cosa abbia una determinata qualità; per tale errore, il diritto classico adottò soluzioni eterogenee a seconda del caso concreto, mentre il diritto giustinianeo ammise un'azione a favore del compratore allo scopo di chiedere una riduzione del prezzo;
  4. error in corpore: uno dei contraenti manifesta il suo consenso ritenendo erroneamente che il negozio abbia ad oggetto una data cosa. Tale errore portava l'invalidità del negozio;
  5. error in qualitate: uno dei contraenti ritiene che l'oggetto del negozio abbia una determinata qualità (non essenziale). Tale errore non aveva alcuna rilevanza, ed era perciò detto "errore accidentale".

I requisiti generali dell'error facti, ivi considerato, sono la sua essenzialità e la sua scusabilità: secondo questi esso doveva essere determinante dell'invalidità del negozio e comunque grossolanamente riconoscibile come derivante dall'ignoranza dell'autore. Il principio generale posto da Ulpiano, secondo cui «non videntur qui errant consentire», si traduceva quindi nell'invalidità del negozio quando l'ignoranza di fatto cadeva nei primi quattro casi elencati.
Ma in alcune ipotesi l'errore aveva la funzione di rendere valido un negozio che (senza l'errore) sarebbe stato invalido: ad esempio, se una cittadina romana sposava uno straniero che era privo di ius connubi, ritenendolo per errore un cittadino romano, il matrimonio sarebbe stato nullo se la donna, con l'erroris causa probatio, non avesse chiesto la convalida del matrimonio e l'acquisto per il marito della cittadinanza romana.

Vis e metus

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Altro vizio della volontà era la vis (violenza fisica), che poteva essere absoluta oppure compulsiva (violenza morale, minaccia).
Il principio generale, in base al quale la vis compulsiva (detta anche metus) rendeva il negozio annullabile, è dato dalle fonti: «vis autem est maioris rei impetus, qui repelli non potest».
In età classica, il pretore non considerava valido ciò che era stato stipulato a causa del metus, mentre prima era considerata causa invalidante anche la vis. Questa era infatti considerata come necessità imposta ad una volontà contraria, mentre il metus era definito trepidatio mentis causa futuri periculi, cioè come paura indotta nel soggetto.
Il diritto pretorio introdusse, a favore delle vittime del metus e della vis, dei rimedi giuridici: primo e più importante fu l'actio in integrum restitutio, ma anche le exceptiones ebbero la loro parte.
La in integrum restitutio era un'azione che ripristinava lo status quo ante e quindi eliminava gli effetti dannosi del negozio viziato.
Altro rimedio era l'exceptio metus, opponibile contro chi pretendesse l'esecuzione del negozio estorto con la violenza o il metus.
Nella dizione originale, l'actio metus era detta «actio metus ac vis causa», ma poi il termine vis fu abolito. Consisteva nella richiesta del quadruplo della prestazione eseguita sotto minaccia, o del quadruplo del danno subito. Tale azione spettava non solo contro l'autore o il mandante della vis compulsiva, ma anche contro chiunque avesse abusato o acquisito o goduto della cosa frutto della violenza. Il convenuto poteva liberarsi restituendo la cosa.
La tutela della vittima del metus si inquadrava nell'attività del pretore diretta a reprimere qualsiasi forma di dolo o violenza; a proposito del metus, Labeone diceva che esso "non è qualsivoglia timore, ma il timore di un male più grave" (cfr. art. 1435 Codice civile vigente).

Il dolus

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Ultimo vizio della volontà riconosciuto dallo ius civile era il dolus malus, cioè il comportamento malizioso che, in un negozio bilaterale, trae in inganno la controparte. Anche qui in fondo si riconosceva l'esigenza sociale di tutelare chi era stato raggirato, e di difendere l'individuo da certi errori che di per sé sarebbero stati irrilevanti ma che (se causati da dolo) rendevano il negozio attaccabile.
Anche la repressione del dolo fu opera del diritto pretorio: Cicerone diceva che fu iniziativa del giurista Aquilio Gallo, che redasse la Lex Aquilia.
Famosa è la definizione del dolo fornita da Labeone: "ogni astuzia, inganno, macchinazione, tesi ad ingannare, circonvenire, imbrogliare".
Nel Digesto si legge: "distinguiamo il dolo causam dans, quando senza il raggiro (il negozio) non si sarebbe stipulato, e il dolo incidens quando l'artifizio non è stato l'unica causa della stipulazione" (e quindi il negozio sarebbe stato concluso ma a condizioni migliori). Ma entrambe le forme di dolo erano considerate causa di annullabilità del negozio.
Il dolus causam dans costituiva motivo di chiedere l'annullamento dell'atto (con l'azione o l'eccezione di dolo: v. infra); il dolus incidens consentiva solo di chiedere un congruo indennizzo o la reductio ad aequitatem (questa distinzione ha origini medioevali e non romanistiche).
Lo ius honorarium concesse come rimedi l'actio doli e l'exceptio doli: la prima era esperibile dalla vittima del raggiro quando aveva già adempiuto la propria prestazione e mirava ad ottenerne la restituzione.
L'actio doli era un'azione penale infamante, caratterizzata dall'intrasmissibilità passiva e dall'esperibilità entro un anno dal raggiro. Per la gravità delle sue conseguenze, tale azione poteva essere esperita solo quando mancava ogni altro rimedio giuridico. A discrezione del pretore, poteva essere concessa l' actio in factum, non infamante, sia dopo un anno dal raggiro, sia contro gli eredi dell'autore del dolo.
Dalle parole di Ulpiano ("l'editto pretorio ha anche tali parole: giudicherò quelle cose fatte con frode, se intorno ad esse non vi sarà altra azione giudiziaria e se la cosa mi sembrerà opportuna") si deduce che l'actio doli aveva carattere sussidiario, in quanto promovibile solo in mancanza di altri rimedi; la giurisprudenza la ritenne applicabile anche nel caso in cui il dolo fosse stato conseguente alla formazione del negozio.
L'exceptio doli era invece opponibile a chi (dopo aver agito col dolo) chiedeva l'adempimento del negozio: anche qui si distingueva una exceptio doli specialis seu praeteriti per il dolo commesso al tempo della conclusione del negozio, ed una exceptio doli generalis seu praesentis per il dolo commesso in un momento successivo (di più larga applicazione).

Lo ius civile distingueva i casi in cui la volontà mancava, dai casi in cui vi era divergenza tra volontà e manifestazione.
La volontà mancava nei casi di riserva mentale, cioè nei casi in cui il soggetto dichiarava una cosa mentre ne voleva un'altra, e nei casi illustrati da Paolo: «per iocum puta, vel demonstrandi causa».
Quando la volontà mancava del tutto, il diritto romano considerava nullo il negozio.
Poteva anche darsi che la manifestazione di volontà non collimasse perfettamente con l'intenzione del dichiarante: era l'ipotesi della simulazione. Simulare significa fingere; il diritto classico riteneva che acta simulata veritatis substantiam mutare non possunt, e che quindi il negozio simulato non aveva alcun effetto nel mondo giuridico, mentre lo aveva quello effettivamente voluto dalle parti (se c'era): plus valet quod agitur, quam quod simulata concipitur.
Inoltre, se il negozio dissimulato era in frode alla legge (es. donazione fra coniugi) poteva aver valore, mentre se era in frode a qualche soggetto, questi era tutelato indirettamente mediante l'exceptio o la replicatio doli.