Prontuario di diritto romano/Obbligazioni complesse

Indice del libro

Obbligazioni soggettivamente complesse modifica

L'obbligazione poteva presentare pluralità di soggetti sia dal lato attivo che passivo, o da entrambi i lati. Si faceva quindi la distinzione tra obbligazione parziaria e obbligazione solidale, a seconda del tipo di vincolo che stringeva i soggetti.
La regola era la parziarietà, perché l'adempimento spettava a ciascun crditore e gravava su ciascun debitore pro parte, in virtù del fatto che l' obligatio si divideva ipso iure in tante obbligazioni per quanti erano i soggetti attivi o passivi.
Solo in determinati casi, o per volontà delle parti o per legge, si aveva obbligazione solidale (nel vigente ordinamento accade esattamente il contrario), tant'è che nelle fonti si dice: «avendo due persone promesso o pattuito la stessa somma, ipso iure al singolo è dovuto e i singoli devono».
Se quindi la solidarietà non era stata convenuta o pattuita, cum una sit obligatio, una e summa est, ut sive unus solvat; la solidarietà stava nella possibilità di chiedere indifferentemente all'uno o all'altro debitore la prestazione. Ma per le obbligazioni ex delicto, il creditore era soddisfatto solo con l'estinzione dell'intero debito, mentre per le obbligazioni nascenti da atto lecito, il pagamento totale eseguito da uno dei condebitori produceva l'estinzione dell'obbligazione per tutti gli altri.
Le obbligazioni solidali nascevano per lo più da stipulatio o da legato per damnationem.
Il rapporto interno tra concreditori e condebitori era poco tutelato: gli altri creditori non potevano rivolgersi all'unico che avesse riscosso, né il debitore solvente aveva azione di regresso contro gli altri, a meno che non vi fosse una preventiva pattuizione in tal senso. In mancanza di accordi, il diritto romano accordò l'actio negotiorum gestorum sia al debitore solvente (in qualità di gestor), sia ai creditori insoddisfatti (in qualità di domini).
Altro sistema fu quello di ottenere dal creditore soddisfatto la cessio niminis' (cessione del credito): queste le regole romane per le obbligazioni elettive o correali.
L'estinzione dell'obbligazione parziaria si aveva con la solutio pro rata. Poteva estinguersi nei confronti di tutti i soggetti per novatio, pactum de non petendo in rem, solutio, litis contestatio (dopo il processo, l'obbligazione solidale si estingueva per il principio del ne bis in idem: se il creditore era rimasto insoddisfatto, non poteva più agire contro gli altri condebitori perché l'obbligazione era estinta).

Obbligazioni oggettivamente complesse modifica

Circa la prestazione, o meglio il suo oggetto, il diritto romano distingueva:

  1. obbligazioni generiche e specifiche: nelle prime, l'oggetto era una cosa generica (ad es. obligatio pecuniae) mente nelle seconde era una cosa ben individuata. L'obbligazione generica non diveniva mai impossibile, perché genus numquam perit ed il bene fungibile poteva essere facilmente sostituito. Nel diritto classico, la scelta delle cose da dare spettava al debitore (ad libitum debitoris), purché non desse la cosa peggiore ricompresa in quel genus (nec optimum nec pessimum). Giustiniano stabilì che la scelta potesse spettare anche al creditore: se spettava al creditore, egli poteva pretendere una res optima; se spettava al debitore, egli doveva dare una res mediae aestimationis.
  2. obbligazioni divisibili e indivisibili: la disciplina di esse era per lo più simile a quella moderna. Ad esempio, l'obbligazione di dare era di regola divisibile se era pecuniaria o aveva per oggetto una cosa fungibile.
  3. obbligazioni alternative e facoltative:(duae vel plures sunt in obligatione, una autem in solutione): lo ius electionis spettava di regola al debitore, salvo patto contrario. Il debitore aveva anche lo ius variandi, cioè la facoltà di mutare la scelta fino al momento della solutio. Se lo jus variandi spettava al creditore, egli poteva scegliere e mutare intenzione fino alla chiamata in giudizio del debitore. Lo ius variandi era escluso se vi era la clausola quam voluero: in tal caso, cum semel elegerit, mutare voluntatem non possit.
Lo ius variandi era trasmissibile agli eredi del debitore o del creditore; se spettava ad un terzo, morte finitur.
Problema particolare era se il debitore per errore pagasse entrambe le prestazioni alternative: si dubitava della titolarità del diritto di chiedere la repetitio rei, se al debitore o al creditore. Giustiniano attribuì la ripetizione allo stesso soggetto che aveva lo jus electionis.
Il pagamento, la acceptilatio o la remisione di una delle due cose alternative estingueva l'intera obbligazione. Il pactum de non petendo riferito ad una sola delle prestazioni non chiariva se si volesse rimettere tutta l'obbligazione o solo la prestazione cui si riferiva: Giustiniano ritenne che si volesse estinguere solo la prestazione cui era riferito il pactum, anche se non mancano fonti che sostengono il contrario.
La normativa romana in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione si avvicina molto a quella moderna. Se il perimento della cosa era dovuto a colpa del debitore, l'obbligazione si concentrava sulla cosa rimasta; se il perimento era dovuto al caso fortuito e riguardava l'unica cosa rimasta, l'obbligazione si estingueva, ma nel diritto postclassico la regola era che il perimento per caso fortuito della cosa rimasta dava al creditore la cd. actio doli per ottenere una somma pari al valore medio dele due prestazioni. Il debitore poteva liberarsi pagando l'aestimatio, cioè il prezzo della cosa perita per caso fortuito, anche se l'altra cosa era rimasta in vita.
Per ottenere l'adempimento dell'obbligazione alternativa, il creditore aveva l'actio certi (se la prestazione era generica, aveva l'actio incerti) quando la scelta spettava a lui. Se spettava al debitore, egli poteva agire con l'actio incerti, che poteva essere ex stipulatu oppure ex testamento a seconda della fonte dell'obbligazione. Nelle obbligazioni facoltative invece la prestazione era una soltanto, ma il debitore poteva liberarsi prestando un'altra cosa (una res est in obligatione, duae sunt autem in facultate solutionis). L'obbligazione facoltativa era considerata a tutti gli effetti un'obbligazione semplice, con una sola prestazione.