Impresa sociale di comunità/Rapporto pubblico-privato
R. Mendola, M. Bombardelli
Nel primo capitolo le imprese sociali di comunità (ISC) sono state indicate come quelle organizzazioni che, riconoscendo il carattere multidimensionale ed evolutivo dei bisogni, avvertono la necessità di rispondervi combinando e attraendo risorse di varia natura, coinvolgendo ed integrando in rete altri soggetti comunitari ed istituzionali. Dunque l'impresa sociale di comunità non agisce isolatamente ma in collaborazione con altri soggetti (pubblici e privati) che si pongono finalità di interesse generale.
Questo capitolo avrà come focus principale l'analisi giuridica degli strumenti attraverso i quali si può realizzare il rapporto pubblico-privato nella gestione di servizi sociali, tendendo conto sia delle trasformazioni dell'amministrazione pubblica che dell'impatto del diritto comunitario sul tema dei servizi sociali d'interesse generale.
Cosa troverete in questo capitolo:
|
I profili tradizionali del rapporto pubblico-privato nella gestione dei servizi sociali
modificaL'attività amministrativa viene tradizionalmente suddivisa in due tipologie: amministrazione per atti e amministrazione per servizi. La prima fa riferimento alle manifestazioni di volontà volte a decidere quali comportamenti debbano essere tenuti per produrre determinati effetti giuridici; la seconda riguarda la predisposizione di servizi ed il compimento di opere pubbliche necessarie per raggiungere determinati risultati. Nel primo caso la pubblica amministrazione agisce come "autorità", nel secondo caso come "amministrazione di prestazione".
Amministrazione per atti | Amministrazione per servizi |
Se si deve costruire un'autostrada l'autorità amministrativa deve poter espropriare i terreni necessari per il passaggio. In questo caso la pubblica amministrazione adotta un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, agendo in modo autoritativo.
L'obiettivo è quello di ottenere il passaggio della proprietà del bene dal privato al pubblico. |
Per garantire la soddisfazione di interessi protetti la pubblica amministrazione gestisce i servizi pubblici come, per esempio, il servizio di trasporto, il servizio sanitario ecc.
In questi casi ciò che conta è la disponibilità concreta dei beni e dei servizi. |
In particolare, dunque, l'amministrazione per servizi eroga servizi pubblici.
Occorre precisare il significato dell'espressione "servizio pubblico". In questa sede basti ricordare che due sono le teorie che hanno caratterizzato maggiormente la nozione in esame dal punto di vista nazionale: quella del servizio pubblico in senso soggettivo e quella del servizio pubblico in senso oggettivo. La prima fa riferimento alla natura pubblica del soggetto che gestisce il servizio; la seconda si richiama all'attitudine del servizio a soddisfare un interesse di carattere generale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto gestore.
La teoria della nozione soggettiva trova la sua origine nella legge n. 103 del 1903, c.d. legge Giolitti, che rappresenta la prima legge organica in materia di servizi pubblici locali e che istituisce le aziende municipalizzate.
La teoria della nozione oggettiva configura il servizio pubblico come un'attività economica, sia essa pubblica o privata, diretta a soddisfare bisogni propri di un gruppo sociale (fini sociali) e soggetta a programmi e controlli ex art. 41, co. 3 della Costituzione.
All'interno della categoria dei servizi pubblici rientrano i servizi sociali la cui definizione è stata fornita per la prima volta dal decreto legislativo n. 112/1998 [1], attuativo della legge n. 59/1997, nota come legge Bassanini.
Definizione di Servizio sociale (dal punto di vista dell'ordinamento nazionale):
Il d. lgs. n. 112/1998 conferma l'accezione "oggettiva" di servizio pubblico in quanto non solo pone l'accento sulla necessità di predisporre ed erogare servizi in grado di superare le situazioni di bisogno della persona, ma valorizza il ruolo delle organizzazioni non lucrative in questo settore. L'art. 132, co. 2, prevede infatti il trasferimento alle regioni "delle funzioni e dei compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei ‘servizi socialì con particolare riguardo a: a) la cooperazione sociale; b) le IPAB; c) il volontariato".
L'ingresso delle organizzazioni non lucrative nel sistema di offerta non è del tutto nuovo nel nostro ordinamento giacché a livello regionale il ruolo di tali soggetti è stato formalmente riconosciuto da diversi anni.
Tra le prime leggi regionali che hanno previsto un ruolo importante del terzo settore nella gestione dei servizi sociali vi sono: la L. R. Lombardia, 7.1.1986, n. 1 (artt. 6 e 8); L.R. Calabria, 26.1.1987, n. 5, artt. 30-34; L.R. Liguria, 6.6.1988, n. 21, art.13 (abrogato con L.R. 9.9.1998, n.30); L.R. Emilia Romagna, 12.1.1985, n. 2, artt. 19-21 (abrogati dalla L.R. 12.5.1994, n. 19); L.R. Piemonte 23.8.1982, n. 20, art. 14; L.R. Sardegna, 25.1.1988, n. 4, art. 43.
In particolare a partire dagli anni '80, i costi elevati del welfare state, l'inefficienza con cui il soggetto pubblico ha gestito le attività di servizio sociale, l'impatto della normativa comunitaria, unitamente alla nascita di nuovi bisogni che richiedono modalità di risposta flessibili e dinamiche che mal si conciliano con gli strumenti formali e burocratici della pubblica amministrazione, hanno determinato la necessità di riformare il sistema di erogazione di tali servizi ricorrendo in maniera sempre più frequente a procedure di affidamento a soggetti privati.
Tuttavia, la svolta si è avuta solo con la legge n. 328/2000 [2], che ha riformato la disciplina dei servizi sociali puntando sulla necessità di creare un sistema integrato di interventi e servizi, rafforzando il ruolo dei privati non solo nell'offerta dei servizi stessi ma anche nella loro progettazione e programmazione. L'art. 1, co. 5 della legge n. 328/2000 prevede infatti che "alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati".
La legge, ponendo al centro del sistema il bisogno, stabilisce che l'attribuzione della funzione sociale di progettazione, programmazione e soddisfazione del "benessere sociale" dovrà essere indirizzata verso quelle organizzazioni che saranno maggiormente in grado di rispondere in maniera adeguata alle situazioni di bisogno degli utenti.
Vi si desume un modo completamente nuovo di concepire il rapporto con i soggetti privati, che va al di là delle logiche formali e burocratiche che hanno caratterizzato, per diversi anni, le modalità di raccordo fondate su un modello "bipolare", che vedeva il soggetto pubblico in una posizione di supremazia ed il privato in una posizione di mero destinatario. La legge quadro fonda infatti il sistema integrato di interventi e servizi sociali su un modello "multipolare" che coinvolge pubblico e privato in una posizione paritaria rispetto all'attuazione di attività d'interesse generale, secondo un sistema di responsabilità condivise.
Il rapporto tra ISC e risorse pubbliche viene affrontato anche nel capitolo terzo - Ideazione. |
Il tema dei servizi sociali è stato affrontato solo di recente dalle istituzioni comunitarie, attraverso l'elaborazione di una serie di documenti da parte della Commissione europea in materia di servizi d'interesse generale.
Particolare rilievo assume, tra gli altri, la Comunicazione della Commissione intitolata "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea", COM(2006) 177 [3], che è appunto dedicata al tema specifico dei servizi sociali.
In tale documento per servizi sociali si intende:
- "i regimi obbligatori previsti dalla legge e i regimi complementari di protezione sociale, con vari tipi di organizzazioni (mutue o regimi professionali), che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza, quali quelli connessi alla salute, alla vecchiaia, agli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione, al pensionamento e alla disabilità;
- gli altri servizi essenziali prestati direttamente al cittadino. Questi servizi, che svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, forniscono un aiuto personalizzato per facilitare l'inclusione nella società e garantire il godimento dei diritti fondamentali. Essi comprendono, in primo luogo, l'assistenza ai cittadini confrontati a difficoltà personali o a momenti di crisi (ad esempio indebitamento, disoccupazione, tossicodipendenza, disgregazione del nucleo familiare). In secondo luogo, comprendono attività miranti a garantire che gli interessati possano essere completamente reinseriti nella società (riqualificazione e formazione linguistica per gli immigrati) e in particolare nel mercato del lavoro (formazione e reinserimento professionale). Questi servizi completano e sostengono il ruolo delle famiglie nelle cure destinate in particolare ai giovanissimi e agli anziani. In terzo luogo, rientrano nell'ambito di questi servizi le attività che favoriscono l'integrazione delle persone con esigenze a lungo termine a motivo di una disabilità o di un problema sanitario. Infine, in quarto luogo, sono compresi anche gli alloggi popolari, che permettono alle persone socialmente svantaggiate o meno avvantaggiate di ottenere un alloggio".
In particolare, secondo la Commissione europea, i servizi sociali presentano uno o più dei seguenti criteri di organizzazione:
- operano in base al principio di solidarietà;
- hanno un carattere globale e personalizzato, che integra la risposta ad esigenze diverse in modo da garantire i diritti fondamentali e tutelare le persone più vulnerabili;
- non hanno scopo di lucro, bensì l'obiettivo di affrontare le situazioni più difficili, inserendosi spesso in una tradizione con radici storiche;
- comprendono la partecipazione di volontari, espressione delle capacità della cittadinanza;
- hanno un forte radicamento connesso a tradizioni culturali (locali). Questo aspetto trova spesso espressione nella prossimità fra il fornitore del servizio e il beneficiario, il che consente di tener presenti le esigenze specifiche di quest'ultimo;
- i rapporti fra coloro che forniscono il servizio e i beneficiari sono complessi e diversificati: non rientrano nell'ambito di un ‘normale' rapporto fornitore/consumatore e richiedono la partecipazione finanziaria di terzi.
Dalla comunicazione di cui sopra emerge una sorta di vicinanza tra la concezione di servizio sociale in ambito nazionale e comunitario giacché in entrambi si fa riferimento ad attività che sono necessarie al superamento di situazioni di disagio e fragilità delle persone. Viene confermata, quindi, la nozione oggettiva di servizio sociale, in cui ciò che conta è l'oggetto dell'intervento e non la natura pubblica o privata di chi svolge l'intervento. Inoltre, con riferimento ai criteri organizzativi, si nota come il legislatore comunitario, al pari di quello nazionale, mantenga un atteggiamento di favore nei confronti delle organizzazioni non lucrative quali soggetti più idonei all'erogazione di servizi sociali.
Le trasformazioni dell'amministrazione pubblica: dal modello bipolare al modello multipolare
modificaNel modello bipolare, dunque, i soggetti pubblici sono gli unici legittimati ad operare nell'interesse generale, mentre i soggetti privati sono meri destinatari dell'intervento dei pubblici poteri. L'intervento pubblico è di tipo unilaterale, in quanto il presupposto di base è che l'amministrazione pubblica conosca perfettamente i bisogni della comunità e se lo ritiene opportuno, per motivi di efficienza e di convenienza economica, può affidare la gestione e l'erogazione del servizio o dell'attività necessaria a soddisfare quei bisogni al soggetto privato ritenuto più idoneo, selezionato in base a procedure ad evidenza pubblica.
In altri termini, in base a questo modello il privato può entrare nel sistema di offerta pubblica dei servizi sociali solo se è l'amministrazione a deciderlo. Di conseguenza non vi è un rapporto collaborativo o partecipativo tra le due parti, giacché una parte (il soggetto pubblico) decide quale servizio erogare, in che modo erogarlo, secondo quali standard, a che prezzo, ecc., mentre l'altra (il soggetto privato) si limita a fare ciò che viene previsto dal contratto stipulato con l'amministrazione aggiudicatrice.
La posizione di subordinazione del soggetto privato rispetto al soggetto pubblico può realizzarsi in due modalità: la prima si ha quando il privato è destinatario dell'intervento pubblico (per esempio attraverso l'ottenimento di contributi), la seconda quando esso è concessionario o fornitore di un servizio già identificato a priori dall'amministrazione. Gli strumenti tipici di tale modello sono la convenzione, l'appalto pubblico di servizi, la concessione-contratto e l'attribuzione di contributi ed incentivi.
La convenzione
modificaUno dei mezzi giuridici più diffusi per regolare i rapporti tra pubblico e privato non profit è la convenzione, che viene usata per regolare un'attività consensuale a finalità pubblica determinante oneri di spesa quale corrispettivo in un rapporto di scambio.
La convenzione regola un accordo in cui:
- l'Ente pubblico agisce come programmatore e finanziatore degli interventi;
- il privato organizza e cura l'effettiva erogazione dei servizi seguendo i parametri e i criteri prefissati con una separazione tra responsabilità finanziaria, gestionale ed organizzativa.
Dal punto di vista giuridico si tratta di una figura molto simile al contratto di diritto privato disciplinato dagli artt. 1321 ss. del codice civile, dal quale però si differenzia in quanto, mentre il contratto pone su un piano di parità le parti che lo hanno stipulato, nella convenzione c'è una parte dominante (la pubblica amministrazione) che, in virtù del superiore interesse pubblico che è chiamata a tutelare, può, per esempio, revocare la convenzione stessa qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che ne avevano determinato la stipula, senza che il privato possa ostacolare tale decisione.
Allo stesso tempo la convenzione contiene, al pari del contratto, delle clausole essenziali, come l'individuazione dei soggetti tra cui viene stipulato l'accordo, l'oggetto della convenzione stessa, il luogo, i termini di esecuzione e le modalità delle prestazioni, le modalità ed i tempi di pagamento, l'importo, la data di sottoscrizione e la durata, la proroga ed il rinnovo.
Convenzione | Contratto |
|
|
Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato
modificaIl principale riferimento normativo in materia di convenzioni con le organizzazioni di volontariato è l'art. 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato): "lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa".
La disciplina nazionale prevede l'obbligo per l'ente pubblico di convenzionarsi con organizzazioni iscritte nei registri da almeno sei mesi e che siano in possesso dei requisiti di idoneità, ma non specifica se è necessario selezionare tra tutte coloro che presentano tali requisiti oppure se si può procedere al convenzionamento diretto.
In questo senso, viene lasciata ampia discrezionalità al legislatore regionale che, in alcuni casi, si è limitato a ricalcare i contenuti della legislazione nazionale, in altri, invece, ha specificato i parametri in base ai quali effettuare la scelta tra più organizzazioni.
La legge regionale dell'Emilia Romagna 21 febbraio 2005 n. 12, all'art. 14 prevede espressamente quali debbano essere gli elementi da prendere in considerazione nella scelta tra più candidature.
"Art. 14 - Criteri di priorità per le convenzioni
- Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:
- l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
- le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.
- Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, co. 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse."
In questo caso, si prevede una forma di selezione tra più organizzazioni (anche se non rigida come quella relativa agli appalti pubblici) che garantisca la scelta di quella maggiormente in grado di soddisfare l'interesse sociale oggetto di convenzionamento.
Le convenzioni con le cooperative sociali
modificaIl principale riferimento normativo in materia di convenzioni con le cooperative sociali è l'art. 5 della legge 381/1991, che ammette la possibilità di stipulare convenzioni dirette con le cooperative sociali di tipo b), "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti con la pubblica amministrazione".
Della legge 381/1991 si parla diffusamente anche nel capitolo ottavo - Forme giuridiche. |
Occorre, però, fare delle precisazioni.
In seguito al recepimento della direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici nel nostro ordinamento, si possono utilizzare due modalità di selezione del contraente privato, a seconda che l'importo del contratto sia inferiore o superiore alla soglia comunitaria di 200 mila DSP (diritti speciali di prelievo, corrispondenti a circa 200 mila euro). Il regolamento Ce n. 1874/2004 della Commissione europea ha modificato le soglie di applicazione in materia di appalti di servizi, per cui, attualmente, la soglia comunitaria per l'appalto di servizi pubblici è di 236 mila euro.
Per le convenzioni sotto soglia comunitaria l'ente pubblico può scegliere direttamente le cooperative sociali di tipo b) con cui stipulare la convenzione, purché si tratti di cooperative iscritte nei registri regionali.
Nel caso di contratti sopra soglia, invece, l'ente pubblico dovrà indire una gara per la scelta del contraente, ma potrà inserire nel bando l'obbligo, per l'aggiudicatario, di coinvolgere persone svantaggiate.
Pertanto la deroga alla quale si riferisce l'art. 5 della legge 381/1991 vale solo nel primo caso.
Con riferimento alle cooperative sociali di tipo a), invece, l'affidamento di una convenzione può avvenire nei seguenti modi:
- se l'importo è sotto soglia, si utilizza una trattativa privata, previa gara ufficiosa, fra tutte le cooperative iscritte all'albo regionale sez. a);
- se l'importo è sopra soglia, si può usare la procedura dell'appalto concorso o della licitazione privata.
In realtà non vi è alcuna legge nazionale o normativa comunitaria che imponga il ricorso alla gara pubblica per l'affidamento di un servizio sociale, in quanto la decisione in merito viene lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale.
Va aggiunto che il d.lgs. n. 163 del 2006 cd. "Codice dei contratti pubblici" [4], che ha recepito la direttiva comunitaria n. 18/2004 [5] in materia di appalti pubblici, prevede all'art. 52 l'ipotesi degli appalti riservati; in tal modo viene individuata una riserva di aggiudicazione a favore del settore della disabilità e dello svantaggio socio-sanitario.
In base all'art. 52, d.lgs. n. 163/2006:
"Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione."
Sulla base del suddetto articolo, qualche legislatore regionale ha adeguato la disciplina della cooperazione sociale prevedendo che le cooperative sociali di inserimento lavorativo siano da considerare alla stregua dei "laboratori protetti". Ci si riferisce, in particolare, alla Legge regionale n. 20 del 2006 del Friuli Venezia Giulia, co. 1 dell´art. 25, secondo cui:
"Nell'ambito della normativa regionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono definite le modalità di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici riservati di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 163/2006, e successive modifiche, nonché le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di programmi di lavoro protetti";
in senso analogo la Legge regionale della Regione Veneto n. 23 del 2006, ai commi 1 e 2 dell´art.13, prevede che:
"Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, qualora la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli[…], che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, o riservarne l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, a cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità europea".
L'appalto pubblico
modificaIn base all'art. 3, co. 6 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 [6], "gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi".
A differenza del contratto di appalto di diritto privato in cui il committente sceglie in base ai propri obiettivi l'impresa privata alla quale assegnare, per esempio, la realizzazione di un'opera edile, negli appalti pubblici la scelta del soggetto privato non è discrezionale ma avviene in base a procedure ad evidenza pubblica (ovvero quelle procedure che l'amministrazione deve seguire per giungere alla conclusione di un contratto al fine di esercitare correttamente la propria autonomia negoziale e realizzare nel miglior modo possibile l'interesse ad ottenere la prestazione più vantaggiosa).
La procedura è piuttosto rigida e composta da una serie di fasi fondamentali:
- deliberazione a contrattare;
- scelta del contraente;
- conclusione del contratto;
- approvazione del contratto.
La deliberazione a contrattare
modificaLa delibera a contrattare è l'atto con cui la pubblica amministrazione manifesta all'organo di controllo la volontà di avviare la procedura per concludere un contratto con un privato, indicandone le ragioni di pubblico interesse. La pubblica amministrazione presenta un progetto di contratto con l'indicazione della spesa prevista e le modalità di scelta del contraente.
Esso deve essere corredato in capitolati d'oneri:
- capitolato generale: contiene le condizioni applicabili indistintamente ad un determinato genere di contratto, ivi compresa la forma da seguirsi per le gare;
- capitolato speciale: riguarda le condizioni che si riferiscono all'oggetto di un determinato contratto.
È proprio in questa fase che emerge come il contratto di appalto pubblico risponda alla logica bipolare perché è la pubblica amministrazione che, una volta deliberata la volontà di affidare all'esterno la gestione di un'attività, stabilisce attraverso la pubblicazione di un bando di gara le modalità di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione dell'offerta. Il privato si limita pertanto a presentare la propria offerta e a rispettare tutte le formalità previste dal bando.
La scelta del contraente
modificaLa scelta del contraente si distingue in due momenti: i criteri di selezione (a) e i criteri di aggiudicazione del contratto (b).
a) I criteri di selezione del contraente
Con riferimento alle procedure di affidamento, un ruolo importante è rivestito dalla disciplina comunitaria in base alla quale al di sopra di determinate soglie prefissate (c.d. soglie comunitarie), la scelta del soggetto affidatario di un servizio pubblico deve avvenire sulla base di una procedura di gara pubblica affinché venga rispettato il principio della libera prestazione di servizi e della libera concorrenza.
Tali procedure possono essere aperte (asta pubblica) o ristrette (appalto concorso e licitazione privata), mentre solo in determinati casi si può ricorrere a procedure negoziate (trattativa privata nel nostro ordinamento). La direttiva comunitaria prevede infatti, tassativamente, i casi in cui le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata, indicando due tipologie di trattativa privata:
- quella con preliminare pubblicazione di un bando di gara;
- quella senza bando, che può consistere anche in una negoziazione diretta con una sola impresa.
La trattativa privata previa pubblicazione del bando è una forma di gara analoga a quella della licitazione privata, che consiste nella preselezione e nella successiva fase di aggiudicazione; invece nella trattativa privata senza bando si ha una gara informale in cui l'amministrazione tratta con due o più prestatori di servizio ritenuti idonei. È questo il motivo per il quale tale procedura deve essere considerata un'eccezione secondo il diritto comunitario, in quanto non garantisce che la scelta del contraente sia stata fatta nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione in base alla nazionalità.
La legge n. 328/2000 prevede quale strumento privilegiato di affidamento dei servizi sociali le procedure ristrette o negoziate.
L'appalto concorso
Si tratta di una procedura "ristretta": possono parteciparvi le imprese invitate dall'Amministrazione appaltante a seguito di specifica richiesta valutata positivamente. Questa procedura di gara è da preferire nei seguenti casi:
- quando l'oggetto della fornitura da aggiudicare sia tecnologicamente complesso o molto specialistico e necessiti di un elevato grado di professionalità;
- quando l'Amministrazione appaltante ritenga necessario l'apporto del concorso di idee da parte del contraente che, pertanto, deve essere molto specializzato nel settore di competenza.
Il bando di gara indica solo gli elementi essenziali della fornitura, mentre i concorrenti devono impegnarsi a progettarla in modo da raggiungere il migliore risultato possibile con le risorse disponibili. L'aggiudicazione è sempre effettuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
La licitazione privata
Anch'essa è una procedura "ristretta" alla quale possono partecipare le imprese invitate dall'Amministrazione appaltante; è regolamentata da un bando e da un capitolato.
La gara si svolge in due momenti ben distinti:
- richieste di partecipazione (in seguito a bando) da parte delle imprese concorrenti che vengono esaminate dalla Stazione appaltante in seduta riservata; la stessa approva, quindi, l'elenco delle ditte da invitare alla gara a mezzo di specifica "lettera d'invito";
- presentazione delle offerte economiche ed eventualmente tecniche nel caso la gara sia aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa; l'aggiudicazione può essere infatti effettuata (come nel pubblico incanto) o al prezzo più basso o all'offerta più vantaggiosa (per i servizi sociali). L'esame delle offerte economiche avviene in seduta pubblica.
Procedure negoziate
- Trattativa privata con pubblicazione del bando; quando vi si ricorre:
- nel caso di offerte irregolari ovvero viziate nella forma;
- nel caso di offerte inaccettabili ovvero carenti nei requisiti sostanziali per la partecipazione alla gara (es. prezzo troppo alto rispetto alla capacità finanziaria dell'amministrazione);
- in casi eccezionali per la natura dei servizi o se i rischi connessi non consentono la fissazione preliminare e globale del prezzo;
- in occasione di appalti in cui la fornitura dei servizi renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati secondo l'offerta migliore.
- Trattativa privata senza pubblicazione del bando; quando vi si può ricorrere:
- nel caso in cui non vi sia alcuna offerta, oppure un'offerta non appropriata in una gara di appalto ristretta;
- quando per motivi tecnici o artistici attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa avvenire unicamente ad un particolare prestatore di servizi;
- quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve essere aggiudicato al vincitore del concorso;
- nella misura strettamente necessaria qualora per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non possano essere rispettati i termini per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o trattativa privata con pubblicazione del bando;
- per servizi complementari non previsti nel progetto iniziale;
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli già affidati allo stesso prestatore di servizi.
Accanto alle procedure indicate, che rappresentano lo schema tradizionale di selezione del soggetto affidatario, è possibile fare riferimento ad alcune figure innovative introdotte dalla direttiva comunitaria n. 18/2004, quali il dialogo competitivo, l'accordo quadro e le procedure dinamiche di acquisizione.
In base al Titolo I - Definizioni e principi generali, Articolo 1, della Direttiva comunitaria n. 18/2004:
il dialogo competitivo è "una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte."
Un accordo quadro è "un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste".
Un sistema dinamico di acquisizione è "un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri."
b) I criteri di aggiudicazione
Dopo aver definito la procedura di selezione del contraente privato, occorre stabile quale sarà il criterio di aggiudicazione del contratto.
Due sono i criteri praticabili: quello del massimo ribasso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nell'aggiudicazione dei servizi sociali la legge 328/2000 impone l'utilizzo di quest'ultimo criterio, in base al quale il contraente viene scelto anche in considerazione della qualità del servizio proposto.
Il ricorso a tale criterio si rende comunque necessario nel caso in cui:
- le particolarità del servizio non siano tutte prestabilite dall'Ente appaltante il quale rimette all'offerente, sulla base di criteri di valutazione prestabiliti, l'individuazione delle caratteristiche delle prestazioni e quindi la determinazione del contenuto del contratto del quale vengono forniti gli elementi rilevanti e valutabili;
- l'elemento prezzo, seppur importante, debba essere rapportato all'elemento qualitativo.
Criterio del massimo ribasso | Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
Viene utilizzato prevalentemente nei casi in cui il servizio da eseguire deve risultare corrispondente a quanto previsto dall'amministrazione dal punto di vista delle prescrizioni tecniche e/o disciplinari inserite nel bando di gara. | Prende in considerazione sia il prezzo che la qualità dell'offerta. La scelta del contraente non avverrà semplicemente confrontando i prezzi offerti, ma si dovrà necessariamente integrare tenendo conto di una serie di altri fattori (il merito tecnico dell'offerta; la qualità e le caratteristiche estetiche e funzionali; il servizio successivo alla vendita; l'assistenza tecnica; il termine di consegna o esecuzione; il prezzo). |
La concessione-contratto
modificaLa concessione è il mezzo attraverso il quale la pubblica amministrazione conferisce ad un soggetto terzo la gestione di un servizio pubblico e le relativa responsabilità. Nel contratto di appalto la pubblica amministrazione affida la gestione di un servizio ad un privato, il quale svolge l'attività per conto dell'amministrazione stessa. Si verrà pertanto a creare un rapporto trilaterale tra pubblica amministrazione, concessionario e utenti. Anche in questo caso a monte vi è la decisione unilaterale della pubblica amministrazione di affidare un servizio in concessione ad un privato; tale strumento giuridico si muove ancora, quindi, all'interno di una logica di subordinazione del privato (concessionario) rispetto alla volontà della pubblica amministrazione di "affidare" un servizio in concessione. A differenza dell'appalto, la concessione permette al privato di mettersi in gioco assumendosi il rischio di gestione.
La sentenza del tribunale amministrativo di Bolzano,1.11.2002, n. 495, affronta il tema della differenza tra concessione-contratto e appalto pubblico di servizi, sottolineando che:
"Nei rapporti denominati di "concessione-contratto" […] prevale il lato pubblicistico del rapporto (a differenza dagli appalti pubblici di servizi), con la conseguenza che la permanenza del rapporto contrattuale è condizionata dall'esistenza dell'atto amministrativo. Ciò significa che la pubblica amministrazione, in forza dei propri poteri di controllo che culminano in un vero e proprio potere sostitutivo, può procedere alla revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, senza con ciò violare principi privatistici non applicabili in materia. Con l'atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la pubblica amministrazione concedente ed il concessionario, disciplinato specificatamente in relazione a ciascun caso di concessione. La figura della concessione-contratto è caratterizzata dalla contemporanea presenza di elementi pubblicistici e privatistici, sicché la pubblica amministrazione viene a trovarsi in una posizione particolare e privilegiata rispetto all'altra parte in quanto dispone, oltre che dei diritti e delle facoltà che nascono comunemente dal contratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore cui inserisce la concessione.
La revoca di una concessione amministrativa è ben differente, per le sue caratteristiche peculiari, dal recesso anticipato dai contratti di durata, in quanto essa si ricollega alla potestà che la legge eccezionalmente attribuisce alla pubblica amministrazione concedente di intervenire dall'esterno nel rapporto concessorio - anche senza una clausola convenzionale ad hoc - e, quindi, abbisogna di una congrua motivazione, sulla scorta di rigorosi presupposti oggettivi."
Il testo integrale della sentenza è disponibile on line al seguente indirizzo:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=348
I contributi economici
modificaI contributi economici rappresentano una forma di sostegno in cui l'unico e vero attore è l'amministrazione che concede l'attribuzione economica ad un'organizzazione perché ritenuta meritevole, senza che vi sia alcun meccanismo selettivo; il soggetto non profit è mero destinatario del contributo. Manca lo stimolo al miglioramento e si pone il problema della scarsità delle risorse pubbliche.
Il modello multipolare
modificaNegli ultimi anni l'aumento di bisogni, che non è possibile individuare attraverso sistemi standardizzati, ha reso sempre più frequente l'intervento di soggetti privati, mettendo in crisi il sistema pubblico di erogazione basato su una concezione formale e soggettiva della pubblica amministrazione.
Negli anni '90 sono stati adottati alcuni interventi normativi che hanno completamente ridisegnato la pubblica amministrazione italiana con l'obiettivo principale della semplificazione amministrativa e della maggiore partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa (il riferimento è, principalmente, alla legge 7 agosto 1990 n. 241).
La legge n. 328/2000, cui si è già fatto riferimento, ha riformato il settore introducendo il principio di sussidiarietà orizzontale, ovvero quel principio attraverso il quale il soggetto pubblico, nel perseguire il benessere sociale, non si identifica come unico attore ma riconosce il ruolo dei privati e ne favorisce l'intervento.
In particolare, la suddetta legge ha posto le basi per il c.d. modello multipolare il cui obiettivo è quello di creare un sistema integrato in cui ciò che conta non è l'individuazione del soggetto più adatto alla gestione di un determinato servizio, quanto le modalità e gli strumenti con cui il sistema stesso è in grado di rispondere al bisogno.
Questo modello si fonda sulla creazione di una rete di interventi alla cui realizzazione partecipano diversi soggetti - pubblici, privati e privati non profit - attraverso accordi e collaborazioni di tipo programmatico.
Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 [7] ha stabilito che "le associazioni sociali […] partecipano a formulare gli obiettivi di benessere sociale e a valutarne il raggiungimento".
Gli strumenti più innovativi che si muovono in questa logica di partenariato pubblico-privato sono il Piano di Zona, l'istruttoria pubblica, gli accordi, il sostegno mirato di iniziative e l'accreditamento.
Il Piano di zona
modificaIl Piano di zona è lo strumento che opera nella fase di programmazione degli interventi e che tiene conto dei soggetti coinvolti, delle risorse apportate e dei bisogni da soddisfare. Attraverso il Piano vi è l'incontro delle diverse realtà che possono concorrere ad evidenziare i bisogni e a delineare la politica da seguire per soddisfarli. In particolare per i soggetti del terzo settore questo strumento offre la possibilità di partecipare e collaborare all'attività amministrativa e di far emergere nuovi bisogni del territorio.
Che cos'è il Piano di zona?
Il Piano di zona è l'occasione offerta alle comunità locali per leggere, valutare, programmare e guidare il proprio sviluppo; esso va visto e realizzato come piano regolatore del funzionamento dei servizi alle persone. In particolare, il Piano di zona è lo strumento promosso dai diversi soggetti istituzionali e comunitari per:
- analizzare i bisogni e i problemi della popolazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
- riconoscere e mobilitare le risorse professionali, personali, strutturali, economiche pubbliche, private ( profit e non profit ) e del volontariato;
- definire obiettivi e priorità, nel triennio di durata del Piano attorno a cui finalizzare le risorse;
- individuare le unità d'offerta e le forme organizzative congrue, nel rispetto dei vincoli normativi e delle specificità e caratteristiche proprie delle singole comunità locali;
- stabilire forme e modalità gestionali atte a garantire approcci integrati e interventi connotati in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- prevedere sistemi, modalità, responsabilità e tempi per la verifica e la valutazione dei programmi e dei servizi.
Fonte: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/zona.html
Per un approfondimento sul tema dei Piani di zona vedi: Fazzi L., Borzaga C. (a cura di), Manuale di politica sociale, Angeli, Milano 2005.
L'istruttoria pubblica
modificaTra le varie forme di consultazione e partecipazione del cittadino, delle associazioni e dei soggetti portatori di interessi diffusi, negli statuti dei Comuni è previsto lo strumento dell'istruttoria pubblica, finalizzato a configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire in relazione a particolari atti e attività di interesse generale.
L'istruttoria pubblica viene indetta dal Consiglio comunale su richiesta della giunta, dei consiglieri e dei cittadini e si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari.
Nelle politiche sociali l'istruttoria pubblica si affianca al Piano di zona, in quanto rientra nella fase di programmazione e serve a definire strategie di intervento ed a ravvisare bisogni rimasti insoddisfatti. Attraverso di essa si raccolgono indicazioni e proposte su come intervenire per risolvere situazioni di disagio. Un esempio particolare di istruttoria pubblica è quella riportata nel riquadro.
Esempio di istruttoria pubblica
Comune di Arezzo
Avviso di isruttoria pubblica di co-progettazione sociale
Avviso di istruttoria pubblica di co-progettazione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 328/2000 per l'individuazione di una cooperativa sociale di tipo A o consorzio sociale di tipo C iscritte/i all'Albo di cui alla LRT n. 87/1997 o simili, con cui procedere congiuntamente alla presentazione di una candidatura alla Regione Toscana (giusta Deliberazione G.R.T. 4/9/2006 n. 618) per la richiesta di finanziamento per la ristrutturazione di un immobile sito in Loc. Bagnoro, di proprietà comunale, da destinare all'apertura di un nuovo asilo nido per 30 bambini (da 12 a 36 mesi) nonché per il successivo affidamento in gestione.
Con riferimento alla deliberazione GRT 4/9/2006 n. 618, questa Amministrazione intende avanzare - di concerto con un soggetto di cui alla LRT n. 87/1997 o simili - candidatura per l'ottenimento di un finanziamento utile alla ristrutturazione di un immobile sito in Loc. Bagnoro, di proprietà comunale, da destinare all'apertura di un nuovo asilo nido per 30 bambini (da 12 a 36 mesi) nonché per il successivo affidamento in gestione.
Nel rispetto delle previsioni dell'art. 5 della Legge 328/2000, l'istruttoria pubblica di co-progettazione si articolerà in due distinte fasi:
- selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione ed avanzare candidatura alla Regione Toscana per l'ottenimento dei finanziamenti necessari alla ristrutturazione ed al successivo affidamento della gestione di un nuovo asilo nido per 30 bambini (da 12 a 36 mesi), che si esaurirà entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2006;
- co-progettazione tra i responsabili tecnici del soggetto selezionato ed i responsabili comunali della proposta definitiva da presentare alla Regione Toscana, che si esaurirà entro e non oltre il giorno 19 dicembre 2006.
Nella fase b), l'istruttoria prenderà a riferimento gli elaborati tecnici ed il progetto definitivo presentati dal soggetto selezionato e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi di questo Comune ed alla definizione degli aspetti esecutivi ovvero:
- definizione analitica e di dettaglio delle caratteristiche della ristrutturazione del fabbricato posto a disposizione dell'Amministrazione per realizzarvi il nuovo asilo nido;
- definizione analitica del lay out e delle modalità di allestimento del nido (arredi, complementi di arredo, materiali didattici) e dei relativi costi;
- definizione dei costi di ristrutturazione ed allestimento del nuovo asilo nido;
- concertazione della formula gestionale dell'asilo nido;
- definizione di ipotesi di lavoro atte ad assicurare all'intervento un forte impatto sulle pari opportunità tra i generi.
Resta a carico del soggetto selezionato la redazione del progetto esecutivo che sarà successivamente validato dagli uffici comunali competenti.
Gli accordi
modificaGli accordi sono atti consensuali con i quali si regolamenta l'erogazione nei servizi alla persona, tenendo conto del principio di sussidiarietà tra soggetto pubblico e terzo settore e con l'obiettivo di realizzare l'interesse generale della comunità. A differenza del contratto, gli accordi consentono ai soggetti del terzo settore di definire insieme alla pubblica amministrazione le strategie di intervento, favorendo l'interdipendenza e la collaborazione tra soggetti diversi nella fase di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi sociali.
Un esempio di tali accordi è previsto dalla legge provinciale di Trento sulle politiche sociali del 27 luglio 2007 n. 13, che all'art. 14, co. 3, parla dell'accordo di collaborazione che può avere ad oggetto anche la corresponsione di contributi per realizzare progetti innovativi.
Il sostegno mirato ad iniziative
modificaIl sostegno mirato è uno strumento simile al contributo economico con la differenza che, nella logica multipolare, vengono definiti criteri che favoriscono la dinamicità delle organizzazioni non lucrative, permettendo loro di partecipare attivamente per soddisfare i bisogni di un determinato territorio. Si tratta di contributi a favore di servizi sociali innovativi posti in essere da cooperative sociali o associazioni di promozione sociale. Le organizzazioni del non profit non sono più destinatarie passive dell'intervento pubblico ma attori principali che propongono e predispongono progetti innovativi dedicati a particolari fasce di soggetti deboli (minori, anziani, disabili ecc.).
Autorizzazione e accreditamento
modificaL'art. 11, co. 3, della legge 328/2000, stabilisce che l'esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale sia da parte di soggetti pubblici che privati debba essere subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale. La legge 328/2000 prevede inoltre che, per poter corrispondere le tariffe a carico dei fondi pubblici, le stesse strutture debbano essere accreditate.
L'autorizzazione è necessaria quando si vuole svolgere un'attività assistenziale anche senza intraprendere rapporti giuridici o finanziari con l'ente pubblico; i requisiti strutturali e organizzativi richiesti sono quelli base per l'esercizio dell'attività in questione, perché l'obiettivo dell'autorizzazione è quello di verificare che l'attività svolta dai privati non entri in conflitto con diritti o interessi tutelati.
L'accreditamento, invece, è necessario qualora di intenda accedere ai finanziamenti pubblici. Per mezzo di tale strumento giuridico l'amministrazione riconosce al privato l'idoneità a proporre e realizzare le proprie attività con risorse pubbliche, dopo averne verificato la rispondenza con gli interessi della collettività.
L'accreditamento permette quindi di garantire la qualità di un servizio attraverso la definizione di parametri specifici che devono essere rispettati dalle imprese che intendono erogare servizi sociali. Si tratta di uno strumento dinamico, in quanto il soggetto accreditato deve garantire un miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati inserendosi a pieno titolo nel sistema integrato dei servizi sociali pubblici e ponendosi in un rapporto strettissimo con il territorio e con i soggetti pubblici e privati.
Un esempio interessante di accreditamento nel sociale (come modalità di affidamento) è proposta dalla legislazione trentina in materia di politiche sociali, che prevede espressamente l'affidamento dei servizi sociali alle imprese accreditate, previo esperimento di una procedura selettiva.
La legge provinciale di Trento 27 luglio 2007 n. 13 sulle politiche sociali prevede all'art. 22 che gli enti locali e la Provincia assicurino l'erogazione delle prestazioni sociali mediante:
- l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, co. 4, lettere a), b) e c) della legge provinciale n. 3/2006;
- l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
- l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.
L'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta tali procedure assicurano un'importanza prevalente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile non può superare il 30 per cento.
L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati è consentito:
- nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;
- nei casi disciplinati dall'articolo 38, co. 4;
- in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purché autorizzato ai sensi dell'articolo 19.
L'ente locale può comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:
- il coinvolgimento del volontariato;
- la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.
Albanese A., Diritto all'assistenza e servizi sociali, Giuffrè, Milano 2007.
Bezzi D., Appalti, concessioni e convenzioni tra Enti Pubblici e terzo settore, Il Sole 24 ore, Milano 2005.
Bombardelli M., Mendola R., L'impresa sociale di comunità nel quadro normativo vigente: opportunità e vincoli, Quaderni di Restore, Trento 2008 [8].
Fazzi L., Borzaga C. (a cura di), Manuale di politica sociale, Angeli, Milano 2005.
Impresa sociale, n. 1, 2005, "L'integrazione fra pubblico e privato nella gestione dei servizi sociali".
Minetti P., Il rapporto tra gli enti locali e gli organismi no profit, Maggioli, Rimini 2005.
Siti Web:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/: contiene giurisprudenza, note a sentenze ed articoli vari, in materia di servizi pubblici in generale;
http://www.segnalo.it/: contiene un'ampia bibliografia sui servizi sociali ed alcuni saggi disponibili on line.