Spedizioni/Vendita
Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale, quando causa all'altra parte un pregiudizione tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto (art.25 Convenzione di Vienna).
Un contratto di compra-vendita internazionale può essere modificato o rescisso mediante accordo amichevole tra le parti (art.29 Convenzione di Vienna).
Il venditore, se non è altrimenti previsto nel contratto, soddisfa il suo obbligo di consegna quando affida le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente oppure mettendo le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore ha la sua sede di affari.
Se il trasporto è a cura del venditore, egli deve concludere i contratti necessari affinché il trasporto sia effettuato fino al luogo previsto, mediante mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per tale trasporto.
Il venditore deve consegnare le merci la cui quantità, qualità e genere e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti per contratto.