Spedizioni/Assicurazione

Quando si parla di ASSICURAZIONE bisogna fare molta attenzione, perché con una parola così generica (assicurazione, appunto) si possono intendere miriadi di cose diverse.
Cosa fa una Compagnia di Assicurazione? Assicura!
Cioè?
Sembra una domandina innocua con una chiara risposta: “in caso di danni, perdite e/o mancanze rimborsa il valore delle merci a chi ne ha diritto”
Sì va bene, e poi?
Poi va alla caccia di qualcuno dal quale farsi, a sua volta, rimborsare!
Quindi, alla fine della favola, non è l’Assicurazione a pagare, ma qualcun altro (sic!)
Questo “qualcun altro” per evitare di doverci rimettere di tasca propria, cosa deve fare? Elementare Watson, deve assicurarsi!
Il fatto è che nella gestione di una trasporto ci sono vari operatori coinvolti: l’esportatore, lo spedizioniere dell’esportatore, il transitario doganale che opera nel paese di origine, l’ente portuale e/o aeroportuale che gestisce le operazioni di imbarco, il vettore marittimo e/o aereo (che spesso e volentieri è diverso dall’armatore e/o dal proprietario dell'aeromobile), l’ente portuale e/o aeroportuale che gestisce le operazioni di sbarco, il transitario doganale a destino, lo spedizioniere dell’importatore, l’importatore.
Diciamo che troviamo mediamente almeno cinque o sei differenti operatori (ma talvolta sono anche più di dieci!) coinvolti nella stessa operazione.
Per lo più tutti assicurati.
Quindi mediamente cinque o sei (o dieci!) Compagnie di Assicurazioni “incassano” premi assicurativi per esattamente la stessa merce.
Allora la domanda è: come si distingue il vettore contrattuale (responsabile per il valore della merce) dal vettore effettivo (soggetto alle limitazioni previste dalla legge)?
Intanto va detto che CHI EFFETTIVAMENTE EFFETTUA IL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI è il vettore effettivo il quale è anche l'unico che può causare un danno (però è responsabile per un valore LIMITATO) mentre chi assume la veste di vettore contrattuale (senza poter essere in alcun caso CAUSA del danno) diventa responsabile per un valore NON LIMITATO, ma soggetto al valore della merce!
Al di la di quello che può dire la legge questo è certamente illogico:
(A) chi CAUSA il danno ha una protezione (rimborserà secondo limiti ben precisi)
(B) chi NON CAUSA il danno non ha alcuna protezione e deve "rispondere" per il valore della merce!
La cosa ancora più grave da tenere presente è che quasi TUTTI GLI SPEDIZIONIERI agiscono sempre come vettori contrattuali (non sono certo "proprietari" delle navi e/o degli aeroplani!) quindi le compagnie di navigazione e/o le compagnie aeree (vettori effettivi) sono "protetti" dalle leggi, mentre gli spedizionieri assolutamente NO!
E poiché un danno può essere causato solo da chi TOCCA la merce (il vettore effettivo) la legge protegge il reale colpevole e costringe il sempre incolpevole "vettore contrattuale" a PAGARE per i danni!
Come deve fare dunque uno "spedizioniere" per obbligare la Compagnia di Assicurazione a fare il suo lavoro cioè ASSICURARE, negandole la facoltà di andare a cercare capri espiatori impotenti?
Deve stipulare polizze assicurative con la clausola “SENZA RIVALSA SULLO SPEDIZIONIERE”
In questo modo intanto anziché pagare cinque o sei Compagnie Assicurative per assicurare la stessa merce, basterà pagarne una e tutti potranno dormire sonni tranquilli.
D’altronde questa “condizione” è chiaramente evidenziata nelle Condizioni Generali praticate dagli spedizionieri italiani per spedizioni internazionali (depositate presso tutte le C.C.CI.A.A. il 10/3/75 e pubblicate in pari data sulla gazzetta ufficiale n. 66 – aggiornate al 7.9.1992) che, all’art. 31, recita: Qualora l'assicurazione venisse coperta dal mittente o dal destinatario, il mandante si impegna ad ottenere che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello spedizioniere.