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La perdita o deterioramento della merce avvenute dopo il trasferimento dei rischi all'acquirente non libera quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo concordato, a meno che tali avvenimenti non dipendano da fatto del venditore (art.66 Convenzione di Vienna).

Quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci e il venditore non ha l'obbligo di consegnarle in un determinato luogo, i rischi saranno trasferiti all'acquirenze a partire dalla consegna delle merci al trasportatore. È il caso tipico della vendita “franco stabilimento” in cui il venditore effettua la consegna all'acquirente la merce consegnadola al trasportatore.

Quando il venditore è tenuto a consegnare la merce al trasportatore in un luogo determinato, i rischi non saranno trasferiti all'acquirente fino al momento in cui le merci non saranno consegnate al trasportatore in detto luogo.

Negli altri casi, i rischi sono trasferiti all'acquirente quando ritira le merci o, se non lo fa nei tempi concordati, a partire dal momento in cui le merci sono messe a sua disposizione e in cui commette un'inadempienza al contratto non prendendole in consegna.

Nel caso in cui, nel contratto di vendita siano richiamati gli Incoterms 2000, i rischi si trasferiscono dal venditore al compratore:

EXW – alla messa a disposizione della merce nel domicilio del venditore nei tempi e nei modi come da contratto.

FCA, CPT, CIP – alla consegna delle merci al vettore

FAS – alla consegna delle merci presso la banchina della nave.

FOB, CFR, CIF – al superamento della murata della nave

DAF – all'arrivo delle merci alla frontiera di destinazione

DES – all'arrivo della merce al porto di destinazione non scaricata dalla nave

DEQ – all'arrivo della merce sulla banchina del porto di destinazione

DDU, DDP – all'arrivo della merce nel luogo di destinazione finale.