Spedizioni/Gli imballi

Indice del libro

Importanza dell'Imballaggio modifica

Il problema dell'imballaggio ritornerà in molti argomenti, dato che è basilare per il corretto trasporto di una merce ed è la prima scusa per addurre contestazioni da parte del Destinatario al Mittente.
Merce arrivata danneggiata e che non si vuol pagare, ovviamente la prima cosa da contestare è che è stata imballata male.
Carenza di imballo è anche la prima causa del rifiuto delle Assicurazioni a pagare i danni alle merci.
Per questo, un argomento che di solito viene sottaciuto, si ritiene di porlo al centro dell'attenzione.

Che cosa è un imballo? modifica

L'articolo 35, lettera a del Decreto Legislativo 22/97 descrive l'imballaggio come il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

A livello internazionale, la dicitura è molto simile, per una ragione di uniformità del Diritto Internazionale.

L'articolo 35 della Convenzione di Vienna prevede inoltre che ci sia un flusso informativo tra il venditore ed il compratore anche per definire l'imballo più appropriato per i contratti di compravendita.

Imballo primario, secondario e terziario modifica

A sua volta l'imballo può essere un imballo primario, concepito da costituire nel punto vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore, un imballo secondario è un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita e può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; un imballo terziario è un imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Quali sono le funzioni principali dell'Imballo? modifica

  1. Proteggere il prodotto
  2. proteggere l'utente dal contatto con il prodotto
  3. mantenere inalterata per un determinato tempo la qualità del prodotto
  4. facilitare la movimentazione del prodotto.

Ormai il prodotto e l'imballaggio sono diventati un binomio inscindibile essendo quest'ultimo un ottimo mezzo per veicolare le scelte del consumatore diventando una importante leva di marketing.

Anche la movimentazione ha la sua importanza, quindi l'imballo deve essere studiato per essere impilato, affiancato, in maniera da poter essere trasportato assieme ad altri tutti contemporaneamente.

Un imballo per ogni necessità modifica

Dunque riassumendo, ogni tipologia di imballo corrisponde ad una finalità:

  • Il maneggio del consumatore (pensiamo alla scatola di spaghetti singola) avviene su un imballo primario.
  • Il rivenditore riceve una scatola di cartone che contiene dodici scatole di spaghetti, riceve quindi un imballo secondario.
  • Il grossista riceve un pallet con sopra diciotto imballi secondari, quindi il pallet rappresenta l'imballo terziario, adatto alla spedizione e movimentazione da un deposito all'altro.

Da questa divisione è evidente che solo il secondo e terzo imballo sono studiati per il trasporto di piccole o grandi quantità di merci, un imballo primario infatti ha lo scopo di preservare le caratteristiche del prodotto offrendo una protezione chiaramente insufficiente per il trasporto.

Questo è ancor più vero per merci di natura alimentare, in cui l'imballo primario è soprattutto finalizzato ad invogliare il consumatore all'acquisto, e non certo per favorirne la spedizione, la sua funzioni è di comunicare il messaggio dell'azienda produttrice, solo in seconda fase di è di protezione e facilità di maneggio.

Unità di Carico - U.d.C. modifica

I diversi imballi, raggruppati su di una piattaforma, rappresentano l'Unità di Carico (U.d.C.) che rappresenta l'unità logistica per la movimentazione e stoccaggio di materiali genericamente raggruppati in un imballo terziario, usualmente un bancale.

Perché usare l'imballo adeguato al tipo di trasporto modifica

Nel caso di una spedizione danneggiata, se il Mittente non ha usato l'imballo adeguato, oltre a rimetterci la merce, può andare incontro a guai ancora peggiori.

Pensiamo una spedizione di vernice non imballata adeguatamente.

Oltre alla perdita del prodotto, è probabile che la vernice danneggi anche le altre merci con cui sta viaggiando, rendendo il mittente responsabile di tale danno nei confronti dei terzi danneggiati. Se l'imballo è fatto a regola d'arte, il responsabile si presume essere il trasportatore (vettore) per incauto stivamento delle merci e sarà lui a dover risarcire sia il Mittente che i terzi danneggiati.

Il vizio di imballaggio modifica

Il vizio dell'imballaggio è un fatto del mittente che pregiudica il buon fine del contratto di vendita, di trasporto e di quello assicurativo.

Negli Incoterms, per ogni termine di resa scelto, è chiaramente indicato che l'imballaggio deve essere “idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto, se le circostanze del trasporto (modalità, destinazione, etc) sono state rese note al venditore”.

Nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci si stabilisce nell'articolo 35 che “il venditore deve consegnare le merci ... il cui imballaggio e confezione corrispondano a quelli previsti dal contratto”.

In presenza quindi di un contratto in cui vengono richiamati gli Incoterms come norme pattizie valide tra le parti, automaticamente l'imballo deve essere adeguato.

L'articolo 1693 del Codice civile dichiara che il “vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose trasportate... se non prova che la perdita o l'avaria è derivata ... da vizio delle cose stesse o del loro imballo”.

Le Institute Cargo Clauses inglesi, da cui praticamente derivano tutte le normative nazionali di assicurazione sul trasporto delle merci, stabiliscono che “insufficiency or unsuitability” (insufficienza o inadeguatezza) dell'imballaggio sono una causa di esonero della copertura assicurativa.

L'articolo 6 della Polizza di Carico Fiata Combined Transport Bill of Lading dispone che il “vettore, spedizioniere (freight forwarder) è liberato da ogni responsabilità derivante o dipendente da ... mancanza o difetto di imballaggio a merci per loro natura esposte a perdita o danneggiamento se prive di imballo o con imballo inadeguato”.

L'elenco potrebbe essere quasi infinito.

Un imballaggio non corretto quindi può compromettere il buon esito di tanti altri contratti, sicuramente più importanti per l'Azienda.

Un imballo fragile ha anche un costo derivato, se nel caso di un trasporto LCL, un imballo “not stackable”, non sovrapponibile, costerà anche tutto lo spazio sopra di esso (vuoto per pieno) pena la rovina della merce che contiene, e un imballo che merita una riserva sui documenti di trasporto, renderà pressoché impossibile la negoziazione in banca se il pagamento è regolato da credito documentario.

Il pericolo quindi esiste ed è concreto.

Eppure, malgrado tutto questo, l'imballo è tutt'ora considerata un elemento accessorio, la cui unica funzione è quella di essere un costo aziendale da ridurre il più possibile.

A scapito della sicurezza della merce e della tranquillità del venditore, però.

Cattivo imballo? Il Vettore non è responsabile modifica

Una riserva posta dal primo vettore di un trasporto fa cadere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'articolo 1693 del Codice Civile, in quanto con detta riserva egli fornisce la specifica prova positiva che un eventuale danno e quindi il conseguente inadempimento dell'obbligazione (cioè il consegnare la merce in stato sano a destinazione) sono dovuti ad un evento positivamente identificato a lui estraneo (Corte di Cassazione 30/01/1990 pronunciamento 641/1990).

Non solo, lo fa cadere anche agli altri eventuali successivi sub-vettori che si avvicenderanno nel trasporto, sempre a condizione che tale riserva sia esplicitata ad ogni passaggio materiale e documentale.

Conviene spedire merce mal imballata modifica

Che cosa potrà fare il mittente/venditore in quel caso?

Il buon senso consiglierebbe di non effettuare la spedizione, in quanto un comportamento alternativo lo porrebbe inevitabilmente nella condizione di ricevere le contestazioni del destinatario in quanto, indipendentemente dal tipo di resa della merce, il danno si presume occorso prima della consegna al vettore, evento implicitamente provato dalla riserva apposta da quest'ultimo, e quindi riconducibile a fatto del mittente e non di terzi.

Se la spedizione è fatta da uno spedizioniere cambia qualcosa?

Nulla, purtroppo. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di trasferire cose ricevute in consegna da un luogo all'altro, ma bensì solo quello di concludere un contratto di trasporto e risponde solo dell'inadempimento all'obbligo di concludere (Corte di Cassazione 17/05/1991 pronunciamento 5568/1991) o della “culpa in eligendo” per incauta scelta del vettore, colpa in realtà difficile da dimostrare e provare da parte del mittente.

Quindi di un danno alla merce derivante (o che si può presumere derivante) dall'imballo “viziato” non ne può essere responsabilizzato lo spedizioniere, ma sempre e solo il caricatore/mittente nel caso che il vettore abbia annotato una riserva sul documento di trasporto .

In assenza di riserva al carico, il ritrovamento nel momento della consegna di un danno rientra nella responsabilità del vettore, ma mai dello spedizioniere.

Termine di Resa e imballo danneggiato modifica

Come incide il termine di resa della merce, se la stessa viene consegnata al trasportatore “in stato sano” ed arriva a destinazione con l'imballaggio danneggiato, per cui la riserva la esplicita il destinatario sui documenti di trasporto?

L'assenza di riserve alla partenza, cioè al momento della consegna (contrattuale), nel caso di una vendita sottoposta ad una clausola Incoterms, pone i rapporti tra venditore e compratore sui piani differenti a seconda del termine di resa, vale a dire incide direttamente sul momento in cui avviene il passaggio del rischio di perimento o danno della merce dal venditore al compratore.

Contratti alla partenza modifica

Nel caso di contratti alla partenza, vale a dire sottoposti alle clausole EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT e CIP i rischi passano al compratore da quando la merce è messa a disposizione o ritirata o caricata dal vettore.

La successiva consegna di merce danneggiata è quindi un rischio a carico del compratore e sarà lui a rivalersi sul vettore, tentando di provare che il danno è stato da lui cagionato per dolo o per colpa.

Contratti all'arrivo modifica

Nel caso di contratti all'arrivo, vale a dire sottoposti alle clausole DAF, DES, DEQ, DDU e DDP i rischi passano al compratore quando la merce si trova non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasporta nel luogo di consegna convenuto alla frontiera, o a bordo della nave al porto di arrivo, o lungo la banchina di arrivo, o al domicilio del destinatario. Pertanto nel caso di merce ritirata in stato sano alla partenza, ma arrivata danneggiata, il rischio resta a carico del venditore e sarà lui a rivalersi sul vettore, tentando di provare che il danno è stato da quest'ultimo cagionato per dolo o colpa.

...e se non si usano gli Incoterms? modifica

Nel caso non siano state adottate le clausole Incoterms e non ci siano accordi diversi tra le parti, per l'articolo 1510 del Codice Civile “... il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere..” quindi se non sono state elevate riserve da parte del vettore o dello spedizioniere, il rischio di perimento della merce è a carico del compratore, a meno che non riesca a provare che il danno è stato causato da fatto del vettore oppure, ed è tutt'altro che facile, che l'imballo aveva un vizio occulto e quindi la colpa del danno è da far ricadere sul venditore.

Un caso pratico: Liquido infiammabile via aerea non dichiarato modifica

Spedizione via aerea di una sostanza petrolifera dalla ditta di produzione ad un laboratorio di analisi.

Lo speditore non aveva dichiarato che la merce era pericolosa (petrolio, quindi infiammabile) e la merce era stata caricata alla rinfusa su di un aereo di un Corriere Internazionale nella tratta da Bari a Milano.

Non appena l'aereo cargo è decollato da Bari, l'imballo della sostanza (in pratica una bottiglia di plastica in una scatoletta) per gli scossoni dell'aereo si è rotto e la sostanza si è riversata nel container in cui era stivata.

In pochi minuti l'odore acre della sostanza ha saturato l'aria dell'aereo e i due piloti sono stati costretti ad un atterraggio di emergenza a Roma Ciampino.

Non potevano sapere se c'era una perdita di cherosene di centinaia di litri o se era una bottiglietta con mezzo litro di liquido infiammabile.

Il Mittente, oltre che la perdita della propria merce (pochi euro di danno) ha dovuto far fronte a tutta l'altra merce danneggiata dallo spandimento, al costo di far atterrare un aereo in un aeroporto anziché in un altro, della responsabilità di aver messo in pericolo delle vite umane (se il petrolio per una scintilla si incendiava poteva cadere addirittura l'aereo) e, infine, di aver compromesso il network di un Corriere Internazionale con ritardi a cascata su tutta la distribuzione delle merci dal Sud Italia al Resto del Mondo.

Il Mittente ha ricevuto richieste di risarcimento danni per centinaia di migliaia di Euro, a causa di una semplice leggerezza.

Era sufficiente usare una bottiglia di plastica ermeticamente chiudibile, contenuta in una scatola di cartone pressato e con della sostanza assorbente tra la bottiglia e la scatola, avvertire il Corriere che l'avrebbe maneggiata in altra maniera per evitare ogni possibile spandimento.

Imballaggi e Decreto ronchi modifica

Parlando di imballaggi, non si può non fare un cenno alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, che nel 1997 il Decreto Ronchi ha regolamentato introducendo nel nostro Ordinamento un sistema finalizzato sia al recupero e alla valorizzazione dei rifiuti da imballaggio, sia all'individuazione dei criteri per la progettazione e la fabbricazione degli imballaggi stessi.

Questa creazione di attività di gestione dell'imballaggio ha creato una “riverse logistic”, una logistica di ritorno per la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio sotto il coordinamento e controllo del CONAI.