Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Tipologie di contenuto/Banche dati

Indice del libro

43. Che cosa è una banca dati? modifica

Una banca dati è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e resi individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. Esempi di banca dati sono un inventario archivistico, il catalogo di un fondo bibliografico o di una collezione museale.

Riferimenti:

44. Quando una banca dati è protetta dal diritto d’autore? modifica

Le banche dati che, per la selezione o la disposizione dei dati che la compongono, costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore, sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore.

L’autore di una banca di dati, che ha scelto e organizzato in modo creativo il materiale all’interno della raccolta, è quindi titolare delle facoltà esclusive di natura morale e patrimoniale (queste ultime esercitabili fino a 70 anni dalla morte dell’autore) riconosciute a tutti gli autori di opere dell’ingegno.

All’autore in particolare è riconosciuto il diritto esclusivo di riproduzione totale o parziale della banca dati e qualsiasi forma di distribuzione o comunicazione al pubblico della stessa. È importante sottolineare che la tutela delle banche dati in base al diritto d’autore investe la forma della loro compilazione e non il loro contenuto specifico, sul quale altri soggetti potrebbero legittimamente vantare diritti: i dati all’interno di una banca dati possono infatti essere privi di qualsiasi protezione (si pensi alle didascalie che riportano il titolo di una stampa rinascimentale in un catalogo online di stampe), oppure protetti da diritto d’autore (si pensi a fotografie creative inserite in un catalogo online, oppure all’introduzione storica che è parte integrante di un inventario archivistico), oppure, per esempio, da diritti dominicali, disciplinati in Italia dal codice dei beni culturali (si pensi alle immagini di opere d’arte in pubblico dominio descritte nel catalogo online di un museo pubblico, o nel catalogo di una mostra, le quali sono liberamente riutilizzabili esclusivamente per fini non commerciali).

Riferimenti: Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", artt. 1 c. 2, 2 n. 9, 64-quinquies, 64-sexies, 102-ter

45. Oltre al diritto d’autore si possono fare valere altri diritti sulle banche dati? modifica

Sì, è il caso del cosiddetto diritto sui generis, che opera indipendentemente dal diritto d’autore (cfr. domanda n. 44) tutelando la banca dati non in quanto opera dell’ingegno, ma in quanto prodotto di rilevanti investimenti in termini finanziari da parte del costitutore della stessa, il quale si identifica con chi se ne è assunto il rischio economico. Chi realizza una banca dati, e può dimostrare che c’è stato un notevole investimento nel realizzarla, acquisisce il diritto di impedire l’estrazione e/o il riuso dell’intero contenuto della banca dati o di una parte sostanziale di essa. Va detto però che gli investimenti nell’elaborazione dei dati che compongono il database, non sostanziano di per sé un diritto sui generis. A prima vista può sembrare paradossale, ma occorre pensare che il diritto sui generis è pensato per incoraggiare la creazione di nuove banche dati a partire da dati esistenti, e non la creazione di nuovi dati. I dati puri e semplici contenuti nella banca dati sono esclusi dalla protezione del diritto d’autore, così come la loro creazione è esclusa dall’ambito di applicazione del diritto sui generis in quanto ciò rischierebbe di avere effetti anti concorrenziali e limitativi al diritto di libera espressione.

Queste due forme di protezione (diritto d’autore e diritto sui generis) sono indipendenti tra loro, nel senso che le banche dati possono essere protette, a seconda della situazione: dal solo diritto d’autore, dal solo diritto sui generis, da entrambi i diritti nello stesso tempo oppure da nessuno dei due. Il diritto sui generis sorge al momento del completamento della banca dati e si estingue una volta che sono trascorsi quindici anni dal primo gennaio dell’anno successivo alla data del completamento stesso. Tale periodo di validità può comunque essere rinnovato qualora il costitutore della banca dati dimostri che è stato effettuato un sostanziale investimento, per esempio nell’aggiornamento della banca dati stessa.

Riferimenti:

46. Esiste un diritto d’autore sulle banche dati prodotte da un istituto culturale? modifica

Sì, le banche dati prodotte da una istituzione culturale, sia pubblico che privato, possono essere protette, se sussistono le condizioni, sia dal punto di vista del diritto d’autore che del diritto sui generis. La recente Direttiva (UE) 2019/1024, che dovrà essere recepita nell’ordinamento italiano entro giugno 2021, chiarisce che gli istituti pubblici non dovrebbero fare riferimento al diritto sui generis in modo da interferire con il principio del riuso così come è stato definito dalla Direttiva (art. 1.6).

Riferimenti:

47. E se la banca dati è prodotta da liberi professionisti su commissione della PA? modifica

Nel caso in cui un’opera dell’ingegno (e quindi anche una banca dati creativa o l’eventuale contenuto creativo in essa presente) sia eseguita da un libero professionista su commissione di un istituto pubblico, nell’ambito quindi di un contratto di prestazione d’opera o di un contratto d’appalto, vale la regola secondo cui i diritti di utilizzazione economica spettano al committente/appaltatore nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto. Ciò anche in mancanza di un contratto scritto. È buona norma tuttavia, in fase di negoziazione e di commissione dell’opera, disciplinare espressamente i termini della cessione della titolarità dei diritti di sfruttamento economico al fine di prevenire l’insorgere di eventuali contenziosi tra committente e prestatore d’opera.

In presenza di una semplice banca dati priva di carattere creativo il diritto sui generis spetta al soggetto al quale è imputabile il rilevante investimento economico alla base della creazione della banca dati, e quindi all’ente pubblico che l’ha finanziata.

48. Gli inventari archivistici possono essere considerati banche dati creativi? modifica

Gli inventari, che costituiscono l’esito dell’attività di riordino, studio e descrizione di un fondo archivistico, si possono caratterizzare a tutti gli effetti come banche dati creative protette dal diritto d’autore ed eventualmente anche come banche dati oggetto di diritto sui generis (cfr. domanda n. 44). Diversamente dagli inventari, i semplici elenchi di consistenza potrebbero essere al più tutelabili dal punto di vista del diritto sui generis laddove se ne ravvisino le condizioni. Nel caso in cui gli inventari siano prodotti da dipendenti di un istituto culturale o siano oggetto di una commissione a un libero professionista i relativi diritti di sfruttamento economici rimangono nella disponibilità dell’ente pubblico che ha commissionato l’inventario (cfr. domanda n. 7). Trattandosi tuttavia di strumenti di ricerca pensati per agevolare la ricerca degli studiosi è opportuno garantire la massima accessibilità dell’inventario e riutilizzabilità anche in una ottica di interoperabilità nell’ambito di piattaforme e sistemi archivistici più ampi.