Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Problemi e soluzioni/Eccezioni

Indice del libro

135. Esistono attualmente delle eccezioni al diritto d’autore per gli istituti culturali nella Direttiva 2019/790/UE?

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Sì, la Direttiva 2019/790/UE prevede una serie di eccezioni obbligatorie, ribaltando il precedente quadro normativo introdotto dalla Direttiva 2001/29/CE che individuava una serie di eccezioni di portata generale facoltative (ad eccezione dell’eccezione per copia tecnica).

Riferimenti:

136. La copia digitale delle opere protette rientra nelle eccezioni?

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Sì, la copia digitale rientra nelle eccezioni previste dalla Direttiva 2019/790/UE, in quanto rappresenta uno dei modi e delle forme con cui è possibile effettuare la riproduzione di un’opera dell’ingegno. Nei casi, dunque, in cui la norma europea prevede la sussistenza di un’eccezione che consente la riproduzione, quest’ultima si può realizzare attraverso una copia digitale, come per esempio per esigenze di conservazione dell’opera.

Riferimenti: Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

137. Quali sono le eccezioni previste dalla Direttiva 2019/790/UE?

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Le eccezioni individuate dalla Direttiva 2019/790/UE sono previste:

  • ai fini dell’estrazione di testo e dati (art. 3 e 4);
  • per consentire l’utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa e per attività didattiche digitali e transfrontaliere senza scopo di lucro (art. 5);
  • con l’obiettivo di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione (art. 6);
  • al fine di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di concludere con un organismo di gestione collettiva, conformemente ai mandati p.es.so conferiti dai titolari di diritti, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto della licenza abbiano o meno conferito un mandato all’organismo di gestione collettiva (art. 8).
Riferimenti:

138. Cosa si intende per libertà di panorama?

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La libertà di panorama è una eccezione al diritto d’autore che consente a chiunque di effettuare riproduzioni fotografiche di tutto ciò che è visibile dalla pubblica via.

La libertà di panorama si dice “temperata” quando le riproduzioni possono riguardare solo beni in pubblico dominio, mentre si dice “assoluta” quando consente la riproduzione di tutti i beni visibili dalla pubblica via a prescindere se siano o meno sotto la protezione del diritto d’autore.

In tal senso, la Direttiva 2001/29/CE ha dato facoltà agli Stati membri di prevedere eccezioni o limitazioni quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici (art. 5, sez. 3, lett h).

Riferimenti: Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

139. Quali Paesi consentono la libertà di panorama?

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Il quadro dei Paesi che consentono la libertà di panorama è piuttosto variegato poiché, in base ai diversi sistemi giuridici, cambiano ambito di incidenza e limiti della fattispecie. Esistono, infatti, Paesi in cui la libertà di panorama è consentita solo per finalità non commerciali (per esempio, la Romania), Paesi in cui riguarda solo gli edifici e non le opere d’arte (per esempio, la Finlandia) e Paesi in cui è prevista in forma assoluta (per esempio, la Germania).

Riferimenti: