Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Strumenti web/Condivisione
67. Posso liberamente caricare sul sito Internet dell’ente culturale per il quale lavoro risorse digitali (immagini, video, suoni, meme, gif, simboli, loghi) trovate su Internet?
modificaLa normativa nazionale ed europea a tutela del diritto d’autore impone la menzione dell’autore e/o della fonte della risorsa digitale, che si intende condividere in Rete. In caso di contenuto privo di fonte o menzione dell’autore, è doveroso ricercarne la fonte e/o l’autore, per quanto possibile, e ricorrendo ai migliori sforzi.
68. Come devo citare la fonte?
modificaLa fonte è citata, di regola, secondo le indicazioni dell’autore o del sito o dell’organo di comunicazione dalla quale è stata tratta. Diversamente, si consiglia di identificare il soggetto o la fonte, luogo e data di emissione, risorsa digitale di riferimento, per esempio riportando il link al sito Internet con la data di consultazione del sito stesso.
69. Se l’autore non è individuabile o non risponde alla richiesta di consenso?
modificaSe, utilizzando i migliori sforzi, non è stata data risposta alla richiesta di consenso, o l’autore non è individuabile, è preferibile non condividere o indicare che sono state effettuate le doverose ricerche (con richiesta di consenso) ma senza risultato.
70. Quando è possibile applicare la disciplina delle opere orfane?
modificaLa Direttiva 2012/28/UE sulle opere orfane, entrata in vigore alla fine del 2012, ha previsto una serie di casi in cui l’opera orfana può essere utilizzata dagli istituti del patrimonio culturale. La normativa prevede che per stabilire lo status di opera orfana sia necessaria una “ricerca diligente” (una ricerca accurata per individuare e/o localizzare l’autore del materiale coperto dai diritti o altri titolari dei diritti) all’interno dello Stato membro di prima pubblicazione, a tal fine consultando una banca dati pubblica online (l’Orphan Works Database), che contiene le informazioni sulle opere orfane, comprese: gli esiti delle ricerche dei titolari dei diritti; l’utilizzo delle opere orfane da parte delle organizzazioni; cambiamenti nello status dell’opera orfana utilizzata. In questo modo le organizzazioni che svolgono le ricerche e i titolari dei diritti potranno facilmente trovare informazioni sull’identificazione e sull’uso delle opere orfane.
Le organizzazioni interessate dalla Direttiva possono utilizzare un’opera orfana solo per il raggiungimento di obiettivi legati alla loro missione di interesse pubblico: messa a disposizione del pubblico dell’opera orfana; atti di riproduzione, a fini di digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro. Le organizzazioni possono generano dei ricavi nel corso di tali utilizzi, allo scopo esclusivo di coprire i costi relativi alla digitalizzazione delle opere orfane e alla loro messa a disposizione del pubblico. La dichiarazione di “opera orfana” consente poi ai singoli Stati membri di apporre una limitazione al diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale. Le opere considerate orfane in un Paese dell’UE hanno lo stesso status in tutti gli altri paesi dell’UE. Nel caso in cui il titolare dei diritti di quella che è considerata un’opera orfana rivendichi tali diritti, la Direttiva prevede la possibilità di porre fine allo status di opera orfana e di corrispondere un equo compenso. Se si tratta di una pubblicazione extra-UE, la ricerca va fatta sulle loro fonti. Dopo aver svolto la ricerca diligente sulla banca dati pubblica on line, occorre attendere 90 giorni prima di poter digitalizzare e pubblicare online l’opera. Ma l’autore potrà sempre ricomparire e chiedere il ritiro, di tutta o parte, dell’opera o esercitare i propri diritti.
- Riferimenti:
- Orphan Works Database, su euipo.europa.eu, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. URL consultato il 22 febbraio 2021.
- Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.
71. Quando è possibile applicare la disciplina delle opere fuori commercio?
modificaLa Direttiva 2019/790/UE prevede meccanismi di gestione collettiva dei diritti di utilizzazione o, in mancanza, una vera e propria eccezione ai diritti esclusivi per consentire che, a determinate condizioni, le opere fuori commercio possano essere riutilizzate dagli istituti pubblici di tutela del patrimonio culturale che le detengono, dalle biblioteche agli archivi, ai musei.
In attesa che la Direttiva sia recepita in Italia, è bene ricordare che, per i libri e le altre opere a carattere letterario, i titolari esclusivi di un’opera fuori commercio cui occorre rivolgersi per ottenere l’autorizzazione al riuso sono quasi sempre gli autori o i loro eredi, rientrati nella piena titolarità dei loro diritti a seguito della conclusione del contratto di edizione che, per la legge italiana, non può vincolare per più di vent’anni un autore all’editore dell’opera e, oltre a stabilire la durata massima ventennale, prevede una serie di ipotesi di conclusione anticipata del contratto di edizione, collegate in particolare alla mancata pubblicazione o ristampa dell’opera entro i due anni dalla stipula. Questo significa che l’istituto culturale interessato a riutilizzare un libro fuori commercio deve per prima cosa contattare l’autore o i suoi eredi per ottenere la relativa autorizzazione.
Quando sarà recepita anche in Italia tale Direttiva UE, gli istituti potranno rivolgersi ad apposite società di gestione collettiva dei diritti rappresentative dei titolari delle diverse classi di opere (opere letterarie, musica, film, ecc.) o, in mancanza di società di gestione collettiva rappresentative, applicare l’eccezione prevista dalla stessa Direttiva, che prevede un determinato procedimento di verifica della natura di “opera fuori commercio” e di pubblicità del riutilizzo attraverso canali nazionali ed europei. La Direttiva introduce un nuovo meccanismo di concessione di licenze per le opere fuori commercio. In tal modo sarà molto più facile per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, come gli archivi e i musei, ottenere le licenze necessarie per divulgare al pubblico, online e al di là delle frontiere, il patrimonio culturale presente nelle loro collezioni. Questo sistema rende molto più facile per gli istituti di tutela del patrimonio culturale ottenere licenze negoziando con gli organismi di gestione collettiva che rappresentano i pertinenti titolari dei diritti.
Le nuove norme prevedono anche una nuova eccezione obbligatoria al diritto d’autore per i casi in cui non esiste un organismo di gestione collettiva che rappresenti i titolari dei diritti in un certo settore, per cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale non hanno una controparte con cui negoziare per ottenere le licenze. Tale eccezione, cosiddetta “di ripiego”, permette agli istituti di tutela del patrimonio culturale di rendere disponibili opere fuori commercio su siti web non commerciali.