Elezioni in Italia/Ufficio/Scrutatore

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Per scrutatore di seggio si intende lo Scrutatore dell'Ufficio Elettorale di Sezione, che si insedia in occasione di ogni tornata elettorale o referendaria.

Nomina modifica

La nomina degli Scrutatori è effettuata dalla commissione elettorale comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dal dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n. 22/2006), tra gli elettori iscritti nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale.

L'iscrizione avviene presso l'Anagrafe del Comune di residenza, aperta a tutti i cittadini che hanno più di 18 anni e dunque godono dell'elettorato attivo e passivo. L'iscrizione dura a vita, eccetto due casi: decade e va ripetuta nel caso di cambio del Comune di residenza, e in caso di rifiuto di una nomina.

La nomina è compito di una Commissione Elettorale che si riunisce in pubblica adunanza nella sede del Comune e assegna gli incarichi per tutte le sezioni elettorali presenti nel territorio del Comune. Comunicazione della riunione è affissa due giorni prima nell'albo pretorio dell'edificio comunale. Membri e poteri della Commissione Elettorale sono disciplinati dal D.P.R. n.223 del 20 marzo 1967.

In passato la nomina avveniva tramite sorteggio casuale al computer (legge n. 95 del 1989), mentre attualmente la chiamata è diretta e nominativa (ovvero non casuale) (legge n. 270 del 2005).

La Commissione deve votare all'unanimità un insieme di persone fra gli iscritti all'albo. Qualora dopo le prime due votazioni non si raggiunga l'unanimità, ogni membro della commissione può proporre 2 nomi e si vota a maggioranza. In caso di parità dei voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

La riforma segna un ritorno al sistema in vigore dal 1948 al 1992, che prevedeva una ripartizione dei 5 scrutatori proporzionale ai voti dei partiti nella precedente elezione. Anche il Presidente era designato dalla Corte d'Appello, ma su indicazione dell'ufficio elettorale del Comune.

La Commissione elettorale può adottare un criterio misto di merito e reddito, chiamando giovani studenti, disoccupati o persone con bassa pensione, e un elevato grado di scolarità. L'incarico elettorale è anche visto come un primo modo per avvicinare i giovani alla politica. Un secondo criterio possibile è quello di bilanciare persone alla prima esperienza elettorale con altre che in passato hanno già svolto l'incarico, e di bilanciare l'assegnazione a persone con tessere di partito, che dichiaratamente appartengono ad uno schieramento, in modo da garantire una rappresentanza a maggioranza e opposizione. A questa forma di equilibrio politico, critica nelle votazione delle schede elettorali da annullare, già contribuisce la partecipazione dei rappresentanti di lista.

Invece, per i Presidenti di Seggio, esiste un albo nazionale a parte, cui ci si iscrive gratuitamente e a vita, presentando domanda alla Corte d'Appello. La stessa Corte effettua la nomina (tramite chiamata diretta, non per sorteggio) dei Presidenti e assegna il seggio in cui espletare l'incarico, solitamente nel Comune di residenza, comunque nell'ambito provinciale. Il segretario di seggio è nominato direttamente dal Presidente.

Lo Scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del Sindaco attraverso un messo notificatore del Comune, al quale restituisce una firma per presa visione. La comunicazione avviene una ventina di giorni prima delle elezioni. L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore designato può rinunciare per gravi e giustificati motivi all'incarico, comunicandolo entro 48 ore dalla notifica all'anagrafe (in forma scritta o per via telefonica).

In tale caso, non si riunisce nuovamente la Commissione Elettorale ed è direttamente l'Ufficio Elettorale ad effettuare una nuova chiamata. Solitamente la ricerca è svolta fra gli iscritti all'albo degli scrutatori, ma in alcuni casi sono chiamati anche cittadini che non hanno presentato domanda per essere scrutatori.

La legge prevede che le imprese debbano concedere l'esercizio di compiti di pubblica utilità e connessi all'attività politica, per garantire il diritto costituzionale dei cittadini all'elettorato attivo. Il lavoratore ha diritto ad assentarsi per tutta la durata dell'incarico elettorale. Tali giornate sono retribuite dallo Stato e non vanno a ridurre il monte ore di ferie e permessi. Il Presidente di Seggio rilascia una ricevuta che attesta lo svolgimento dell'attività di scrutatore, da presentare al datore di lavoro. La nomina del Comune viene invece allegata ai verbali dello scrutinio.

I contratti nazionali di categoria possono prevere deroghe che in particolari casi rimettono al datore di lavoro la decisione di concedere l'espletamento dell'incarico.

Lo Scrutatore di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Come gli altri membri del seggio, e delle forze di polizia coinvolte, lo scrutatore ha facoltà di votare presso il seggio in cui svolge l'ufficio elettorale, anche se diverso da quello in cui è iscritto nelle liste.

Modalità di iscrizione all'Albo modifica

Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale devono presentare domanda al proprio Sindaco entro il mese di novembre, presentandosi all'anagrafe del Comune di residenza. L'iscrizione è gratuita e dura a vita.

Requisiti modifica

Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:

  • essere cittadini italiani
  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
  • avere assolto agli obblighi scolastici

Sostituzione dello Scrutatore modifica

Qualora lo Scrutatore nominato non si presenti alla Costituzione del Seggio Elettorale (attualmente alle ore 09:00 o alle 16.00 del Sabato, a seconda se la votazione si apre rispettivamente alle ore 14.00 del sabato stesso o alle 7.00 della domenica), il Presidente designato provvede alla/e sostituzione/i nominando come scrutatore alternativamente il più anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti in qualità di aspiranti scrutatori di Sezione Elettorale, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione.

Cause di incompatibilità modifica

Sono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale:

  • i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
  • i rappresentanti di lista, che sono scelti dai candidati alle elezioni per controllare irregolarità nei loro confronti durante lo spoglio elettorale.

Competenze modifica

Lo Scrutatore di seggio:

  • appone la propria firma sulle schede elettorali della Sezione prima dell'apertura della votazione
  • identifica ogni elettore che si reca a votare presso la Sezione elettorale
  • compila il registro degli elettori con l'indicazione del documento d'identità ed annota il numero della tessera elettorale esibiti dal votante
  • vidima il libretto elettorale
  • certifica che l'elettore ha votato
  • assiste il Presidente di seggio nell'esercizio delle sue funzioni
  • redige le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.

Indennità modifica

Allo Scrutatore di seggio spetta una indennità in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno. Tale onorario non costituisce reddito e, dunque, non va indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente. Tale onorario, per consultazioni che non siano referendum o europee, negli anni 2003-2006 è di 120 euro (che sale di 25 euro per ogni elezione aggiuntiva alla prima, con un massimo di 4 maggiorazioni). Nell'anno 2008 a causa della sovrapposizione delle elezioni politiche e comunali, per alcuni comuni, l'onorario è stato di circa 170 euro.

Recuperi compensativi e obblighi del datore di lavoro modifica

Lo scrutatore ha poi diritto a uno o due giorni di recupero compensativo, come indennità per festività non godute, per i giorni festivi o non lavorativi in cui si è svolto l'incarico elettorale.

Il tema è disciplinato D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, che approva il "Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali". L'art. 119 comma 2 è stato interpretato dalla legge n. 69 del 29 gennaio 1992, di un solo articolo, che chiarisce "l'obbligo del pagamento di specifiche quote retributive o di g Se la settimana lavorativa è di 6 giorni, il sabato viene già retribuito in busta paga, e il recupero compensativo è di un solo giorno per la domenica. Se invece è di 5 giorni, il lavoratore ha diritto ad un secondo giorno di recupero. L'informazione è riportata nel cedolino della busta paga alla voci "Giornate lavorate" e "Giornate retribuite" (25/26 oppure 20, nel secondo caso).

Se il lavoratore non fruisce i giorni di recupero compensativo, questi gli sono liquidati in economico.

I giorni di recupero compensativo si ottengono presentando al datore di lavoro un secondo documento, una ricevuta di presenza al seggio rilasciata dal Presidente di Seggio. I giorni di recupero compensativo non sono un periodo di ferie/permessi, e non vengono detratti dal monte ore di ferie e ROL maturati; come le ferie e permessi, le giornate di recupero compensativo sono retribuite dal datore di lavoro al 100% della paga giornaliera, e in più non sono tassati. Non sono però pagati come straordinario, anche se vanno a compensare un lavoro svolto nei giorni festivi di domenica, e del sabato se non è lavorativo. Se l'elezione non occupa la sola domenica e continua nel lunedì, tale giornata è pagata doppia, dallo Stato con l'indennità e dal datore di lavoro come normale giornata lavorativa.