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Organo eletto modifica

Il senato della Repubblica è uno dei due rami del Parlamento italiano che detiene il potere legislativo. È composto da 315 membri.

Elettori e eletti modifica

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto i venticinque anni[1].

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età[1].

Italia modifica

Gli elettori in Italia votano presso la loro sezione di assegnazione che, di solito, ha per sede la scuola statale più vicina alla residenza dell'elettore.

Gli elettori in Italia eleggono 319 membri del Senato della Repubblica. La Valle d'Aosta ha un senatore, il Molise due e tutte le altre regioni sette. Il resto dei senatori è assegnato alle regioni con il metodo dei quozienti e dei più alti resti applicato alla popolazione residente[2].

Estero modifica

Gli elettori italiani residenti all'estero votano liste diverse da quelle proposte per l'Italia. La richiesta di voto deve pervenire al Consolato o all'Ambasciata italiana dello Stato in cui l'elettore si trova un certo numero di giorni prima delle elezioni[3]. Dopo la richiesta, l'elettore riceve la scheda elettorale. Lì può esprimere il suo voto nei modi descritti più sotto.

Gli elettori all'estero eleggono 6 membri del Senato della Repubblica.

Scheda modifica

 
Un'ipotetica scheda elettorale

Una scheda elettorale per questa camera, di colore giallo, può presentarsi come qua al lato.

I simboli delle liste possono essere uniti (rappresentando una coalizione) o divisi (indicando che la lista non è collegata ad altre). Vedremo più avanti gli effetti di questa rappresentazione grafica.

Un certo numero di giorni prima delle elezioni[4] vengono ufficializzate le liste e i loro simboli.

Campagna elettorale modifica

Circa due mesi prima delle elezioni ha inizio la cosiddetta "campagna elettorale" dove i candidati espongono le loro idee e i loro programmi, talvolta organizzando comizi.

Attualmente la legge prevede che il tempo radio-televisivo dedicato alla campagna elettorale sia equamente distribuito tra tutti i partiti in ogni trasmissione.

Silenzio elettorale modifica

Il giorno precedente all'inizio della votazione scatta il silenzio elettorale: radio e televisioni sono tenuti a non parlare di temi politici fino alla fine della consultazione.

Voto modifica

Il voto si esprime tracciando un segno sul simbolo del partito prescelto su una delle schede elettorali gialle consegnate dall'ufficio elettorale di sezione che ha intanto provveduto ad allestire circa quattro cabine dove gli elettori possano votare in tranquillità e segretezza.

Qualunque altro segno apposto sulla scheda, oltre il timbro dell'ufficio elettorale di sezione e la X sul simbolo del partito, annulla il voto.

Non è consentito portare nella cabina elettorale apparecchi in grado di fotografare o filmare. Ogni cabina può ospitare solo un cittadino votante a meno che non si tratti di un deficit motorio che obbliga l'elettore ad essere assistito.

Le persone ricoverate presso un ospedale o una casa di cura esprimono il loro voto alcuni giorni prima dell'apertura dei seggi. Il voto in massa e il mescolamento delle loro schede con quelle dei cittadini "in salute" garantisce loro la segretezza del voto.

Le forze dell'ordine non sono autorizzate ad entrare nel seggio, salvo l'approvazione o l'ordine del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Sigilli modifica

In Italia, solitamente, le elezioni hanno la durata di due giorni. Nelle ore tra la chiusura e la riapertura dell'ufficio elettorale di sezione la stanza viene chiusa e sui sigilli apposti firmano il presidente di seggio, il vicepresidente di seggio, il segretario e gli elettori che vogliono garantire la regolarità del voto. La mattina seguente i sigilli vengono controllati accuratamente e una loro rottura viene segnalata immediatamente alle autorità competenti che adottano le misure necessarie.

I presidenti di seggio con sezioni adiacenti possono decidere di sorvegliare personalmente o di far sorvegliare alle forze dell'ordine l'intera struttura durante la notte.

Scrutinio modifica

Lo scrutinio inizia dopo la chiusura ufficiale dei seggi. Le schede degli elettori ricoverati in case di cura vengono unite alle altre e si confronta il numero delle schede con il numero dei votanti.

Si passa poi all'assegnazione dei voti in questo modo:

  • le schede vengono tirate fuori una ad una
    • viene ad alta voce pronunciato il partito votato
      • nel caso la scheda sia bianca, viene accantonata
      • in caso di altre anomalie la scheda viene messa da parte
    • si posiziona la scheda in un gruppo che rappresenta le assegnazioni ad un singolo partito
    • si scrive su un elenco apposito il partito votato dalla scheda
  • si sommano i risultati di tutte le schede
  • si procede all'assegnazione delle schede anomale, ma non bianche
  • si contano le schede contestate e non assegnate
  • si traggono gli altri totali delle schede (bianche, contestate e nulle)
  • si esegue una verifica dei risultati

Un estratto del verbale con tutti i voti assegnati viene recapitato alla prefettura competente. Le schede vengono divise a seconda della loro tipologia (vianche, nulle, valide, ecc.) e inserite in apposite buste che vengono spedite all'ufficio competente.

Assegnazione dei seggi modifica

I voti vengono inviati telematicamente all'ufficio elezioni del Ministero dell'Interno.

La soglia di sbarramento per il senato è del 20% per le coalizioni di liste e dell'8% per le liste non collegate. Per ottenere dei seggi è dunque necessario che una lista che si è presentata da sola ottenga una percentuale di voti superiore all'8%.

Vi è poi un premio di maggioranza ossia un'attribuzione del 55% dei seggi della regione alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto più voti su base regionale.

Si procede poi all'assegnazione con il metodo dei quozienti e dei più alti resti.

Note modifica

  1. 1,0 1,1 Ai fini del computo degli anni fa fede la data di inizio delle consultazioni.
  2. Il Ministero dell'Interno provvede alla determinazione dei senatori un po' di giorni prima della consultazione elettorale.
  3. Il numero esatto viene definito da decreti attuativi emanati dal Governo italiano.
  4. Il Ministero dell'Interno decide la data precisa.