Elezioni in Italia/Regionali

Indice del libro

Organo eletto modifica

Il Consiglio Regionale è l'organo legislativo delle Regioni. La sua composizione varia per ogni Regione.

Elettori e eletti modifica

Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni.

Campagna elettorale modifica

Circa due mesi prima delle elezioni ha inizio la cosiddetta "campagna elettorale" dove i candidati espongono le loro idee e i loro programmi, talvolta organizzando comizi.

Attualmente la legge prevede che il tempo radio-televisivo dedicato alla campagna elettorale sia equamente distribuito tra tutti i partiti in ogni trasmissione.

Silenzio elettorale modifica

Il giorno precedente all'inizio della votazione scatta il silenzio elettorale: radio e televisioni sono tenuti a non parlare di temi politici fino alla fine della consultazione.

Voto modifica

Le modalità di voto variano per ogni Regione, giacché le modalità d'elezione dei consiglieri regionali è organizzato da leggi regionali apposite (viene usata la legge nazionale solo laddove la Regione non ne abbia una in merito).

Qualunque segno apposto sulla scheda, oltre il timbro dell'ufficio elettorale di sezione e la X sul simbolo del partito e/o del candidato Presidente, annulla il voto.

Non è consentito portare nella cabina elettorale apparecchi in grado di fotografare o filmare. Ogni cabina può ospitare solo un cittadino votante a meno che non si tratti di un deficit motorio che obbliga l'elettore ad essere assistito.

Le persone ricoverate presso un ospedale o una casa di cura esprimono il loro voto alcuni giorni prima dell'apertura dei seggi, a meno che il personale medico non ritenga che il cittadino possa temporaneamente allontanarsi dall'ospedale per esercitare il suo diritto di voto. Il voto in massa e il mescolamento delle loro schede con quelle dei cittadini "in salute" garantisce loro la segretezza del voto.

Le forze dell'ordine non sono autorizzate ad entrare nel seggio, salvo l'approvazione o l'ordine del presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Sigilli modifica

Le elezioni hanno la durata di due giorni, e possono coincidere con altri appuntamenti elettorali (elezioni provinciali, comunali, nazionali o referendum). Nelle ore tra la chiusura e la riapertura dell'ufficio elettorale di sezione la stanza viene chiusa e sui sigilli apposti firmano il presidente di seggio, il vicepresidente di seggio, il segretario e gli elettori che vogliono garantire la regolarità del voto. La mattina seguente i sigilli vengono controllati accuratamente e una loro rottura viene segnalata immediatamente alle autorità competenti che adottano le misure necessarie.

I presidenti di seggio con sezioni adiacenti possono decidere di sorvegliare personalmente o di far sorvegliare alle forze dell'ordine l'intera struttura durante la notte.