Elezioni in Italia/Comunali

Indice del libro

Le elezioni comunali prevedono l'elezione popolare diretta del Sindaco. Per quanto riguarda invece l'elezione del Consiglio comunale abbiamo una leggera differenza tra cittá con meno di 15000 abitanti e cittá con più di 15000 mila abitanti.

Requisiti per votare

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Hanno diritto di voto alle elezioni comunali tutti i maggiorenni con cittadinanza italiana in possesso dei diritti politici.

Elettorato attivo e passivo

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Elettorato attivo

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L'elettorato attivo è la capacità giuridica e la legittimazione ad esprimere, in genere tramite il proprio voto o comunque dichiarando in qualche modo la propria scelta, la preferenza per un candidato nell'elezione. Coincide in genere con il possesso del diritto di voto ed è la base per la formazione delle liste elettorali (intese come elenchi degli elettori).


Elettorato passivo

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Per elettorato passivo si intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. La legge elettorale definisce i requisiti che devono essere posseduti da un soggetto per potersi candidare in votazioni per l'elezione ad una carica.


Elezioni comunali per città con meno di 15000 abitanti

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Ogni candidato sindaco sará collegato ad una lista di candidati consiglieri comunali. Ogni elettore può votare per il candidato Sindaco, quindi attribuire un voto alla lista collegata, decidendo poi a chi attribuire il voto di preferenza (un voto ad un candidato al consiglio comunale facente parte della lista). Viene eletto Sindaco colui che ottiene la maggioranza dei voti, con maggioranza relativa, nel caso in cui vi siano due candidati con lo stesso numero di voti si passa ad una seconda fase di ballottaggio, alla fine della quale viene candidato Sindaco colui che ha ottenuto il 50% più 1 dei voti. La lista collegata al Sindaco ottiene i due terzi dei seggi del consiglio, gli altri sono ripartiti tra le altre liste in modo proporzionale, secondo il metodo d'Hondt.

Elezioni comunali per città con più di 15000 abitanti

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Per i comuni con più di 15000 abitanti il candidato Sindaco deve essere collegato ad una o più liste di candidati alla carica di Consiglieri comunali. L'elettore in questo caso vota per il candidato Sindaco e decide a quale delle liste attribuire la sua preferenza. È importante questa differenza: l'elettore non è obbligato a votare per una delle liste collegate al candidato sindaco che ha votato, vige il principio del voto disgiunto. È inoltre possibile dare una preferenza ad un candidato della lista dei consiglieri comunali. È eletto sindaco colui che ha ottenuto il 50% più 1 dei voti. Se dopo il primo turno non vi fosse un vincitore si passa al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. In questa situazione spesso le liste escluse esprimono il loro appoggio ad uno o all'altro candidato. Viene eletto Sindaco colui che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Al nuovo Sindaco eletto spetta un premio di maggioranza pari al 60% dei seggi, vige una clausola di sbarramento per quei candidati che hanno ottenuto meno del 3% dei voti al primo turno (questa clausola è valida per tutti gli enti locali)