Vademecum per notai/Tariffa notarile

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L'archivio notarile, con i suoi funzionari è sempre pronto a risolvere, nei limiti del possibile, problemi tariffari. Alle volte però, viene chiesto telefonicamente se con i dati in possesso, si possa rogitare o meno, o si ha un dubbio e si chiedono direttive: in taluni casi, la risposta, è facile, a volte più complicata perché richiederebbe la visura dell'atto. Si fa presente che non di rado, la risposta è ancora più difficile perché le disposizioni normative cambiano continuamente e neanche il conservatore è bene informato. Io personalmente a volte confesso di temere “di fare brutta figura”, non sapendo rispondere o temendo di dare una risposta sbagliata o non sicura. A volte auspico che vengano inviate agli studi circolari, direttive, comunicazioni sulle novità legislative etc. Anche la consulenza sugli onorari a volte è difficoltosa perché l'atto è assolutamente atipico, non compreso nella tariffa.

Va premesso che capita di rilevare spesso clamorosi errori nell'applicazione della tariffa notarile, dovuti anche a cattiva programmazione delle apparecchiature informatiche, a disattenzione degli operatori. Spesso si è dovuto rilevare il mancato od erroneo versamento della tassa rgt, quella cioè che si paga per ottenere la lettura ottica della scheda o l'inserimento dei dati nella “banca”.
Gli onorari come è noto si distinguono in fissi e graduali: quelli graduali variano a seconda del valore esposto nell'atto quelli fissi sono elencati nella tariffa notarile.
Ovviamente per tutti gli atti comportanti, a qualunque titolo, trasferimento della proprietà di un bene, l'onorario è graduale, sul corrispettivo o valore stabilito e va percepito per ogni distinta convenzione se pertanto tizio cede con lo stesso atto a caio e sempronio due beni diversi, vanno considerati due distinti onorari. La tariffa contiene degli scaglioni che dovranno essere attentamente esaminati.

Inoltre:

  1. verbale di pubblicazione (o deposito e pubblicazione ) di testamento = onorario fisso di 74 euro e non più in base all'asse ereditario(quindi se in un verbale di p. viene indicato l'asse ereditario come x o y, l'onorario è sempre di euro 74);
    (in alcuni studi si continua ad applicare l'onorario graduale sull'asse ereditario)
  2. atto di rinegoziazione di mutuo (ad es.per mutamento del tasso d'interesse ma le motivazioni potrebbero essere anche altre) rimanendo invariati l'importo del mutuo e della garanzia:in un primo momento l'orientamento dell'archivio era di considerarlo atto di valore indeterminabile con onorario di euro 37;successivamente si è ritenuto che l'importo esatto da annotare a repertorio sia quello dovuto per il capitale rimanente risultante dal mutuo rinegoziato con onorario ridotto al 50%(su tale argomento sarebbe comunque auspicabile un contributo di altri operatori del settore);
  3. atti societari non comportanti operazioni su capitale (trasferimento di sede,modifica etc., scioglimento) = onorario fisso di 74 EURO;
  4. atti di trasformazione di società(da SAS a SRL o SPA etc)onorario graduale sul capitale della società trasformata e non fisso di euro 74; la tariffa, al riguardo, è molto chiara:se ad esempio si trasforma una società per azioni in società a responsabilità limitata, rimanendo invariato il capitale sociale(ad es. di euro 10.000, l'onorario andrà calcolato su € 10.000)
  5. atti di cessione di quota sociale=onorario sul corrispettivo delle singole cessioni (e non sul valore complessivo), che può essere diverso dal valore nominale: stare attenti, pertanto, laddove si conviene che X cede a Y e Z o viceversa(1 a 2 o 2 a 1) e soprattutto quando X e Y cedono a TIZIO, CAIO e SEMPRONIO o viceversa(2x 3 o 3x 2) oppure quando A e B cedono a D ed E(2 cessioni) e così via laddove il numero dei cedenti non corrisponde al numero dei cessionari o viceversa; tali atti vengono considerati(e tali sono) come normali compravendite. Se quindi A cede a B e C distintamente due quote di € 129,11,per il prezzo identico(totale 258,22),dovranno essere percepiti 2 onorari per € 129,11 e non uno su € 258,22 e cosi per tutti gli altri casi (va detto che almeno lo scrivente ha operato al riguardo recuperi cospicui: in molti studi si continua ad applicare la tariffa sul valore complessivo della cessione).
  6. atti di raggruppamento d'impresa od associazione temporanea d'impresa=onorario fisso di euro 74 e non di euro 37 (atto di valore indeterminabile) in quanto si tratta,pur sempre di associazione (anche se temporanea); qualora nell'atto sia determinato un fondo associativo, l'onorario sarà ovviamente graduale.
  7. atti comportanti aumento di capitale sociale:l'onorario va calcolato sulla differenza tra il vecchio ed il nuovo importo;ad esempio aumento di capitale da 10.000 € a 25.000 =onorario calcolato su € 15.000,col limite di € 465.000 di valore( a tal proposito per maggiori chiarimenti consultare la tariffa, voce società-l'onorario non può comunque superare l'importo di €548.000);
  8. verbali d'asta, d'incanto: per tale atto, secondo recenti disposizioni dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, non va annotato alcun onorario;

Come previsto dalla vigente normativa ed onde evitare lunghi accertamenti e spiacevoli, anche se dovuti, recuperi, si prega di indicare sempre le norme che giustificano una riduzione di onorario, annotandole sul repertorio e nel corpo dell'atto.

Il conservatore

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Si fa presente che, a volte ed in casi particolari, il conservatore, in presenza di un onorario ridotto, impiega molto tempo ad individuare la norma agevolativa con grande imbarazzo e dubbio derivante dall'esigenza di non effettuare recuperi indebiti,di importi, a volte anche elevati. Si dia il caso che il Notaio Aldo Rossi nel ricevere un atto di mutuo, dimentichi di annotare o far annotare dalla Banca o dal personale collaboratore, in cima o nel corpo dell'atto non solo che il mutuo è fondiario etc. ma che esso è stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e segg del t.u. bancario.e che per tale rogito abbia annotato l'onorario a metà, sul valore maggiore.

Il Conservatore, in assenza di indicazioni non potrà non effettuare il recupero sulla base del rimanente 50%. Si prega pertanto di prestare molta attenzione alla tariffa notarile facendo presente che diversamente dal passato, il Notaio è tenuto a pagare non solo le differenze accertate ma anche gli interessi di mora etc. calcolati dal giorno 26 del mese successivo a quello cui si riferisce l'atto sino al giorno del pagamento che normalmente coincide con quello della firma del verbale. Si ipotizzi al riguardo ed a scopo esemplificativo che il Notaio Romolo Romani sia convocato per la firma del verbale di ispezione ordinaria relativa al biennio 2003-4, il giorno 8-6-2005 e che il 7-1-2003 in un giorno cioè compreso nel biennio, abbia ricevuto un atto di associazione o raggruppamento d'imprese, per il quale sia stato annotato a repertorio l'onorario (errato) di euro 37 anziché quello (giusto) di euro 74.

Il Conservatore, in sede d'ispezione, opererà il recupero sulla differenza di euro 37, ma il Notaio dovrà pagare, nel giorno fissato per firma, oltre all'importo di euro 3,70 per tassa d'archivio, 0,74 per contributo al Consiglio Nazionale (2% di euro 37), 9,25 per contributo alla Cassa Nazionale (25% di euro 37) anche gli interessi di mora ed altre penalità calcolati dal 26 del mese di febbraio dell'anno 2003, termine ultimo di presentazione del relativo estratto, fino al giorno 8-6-2005, giorno del pagamento per un totale di 27 mesi ed 11 giorni. La somma si riduce quanto più è vicino il giorno dell'annotazione a quello del pagamento. L'esempio riguarda l'errore su una annotazione quindi la somma totale può essere modesta. Si immagini cosa può succedere,invece, se le annotazioni errate siano tante, se cioè venga annotato l'onorario(errato) di euro 37, anziché di euro 74 per tutti gli atti di scioglimento sociale e così via, oppure se non venga versata per dimenticanza la tassa rgt, per tutti i verbali di pubblicazione. L'importo da pagare risulterà più cospicuo. Questo vademecum e' stato scritto dal 2005 in poi.Non si risponde di eventuali cambiamenti normativi.