Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali: differenze tra le versioni

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Diceva [[w:Giustiniano|Giustiniano]]: ''La locazione è simile alla compravendita ed è disciplinata dalle medesime regole di diritto. Infatti, la compravendita si contrae appena pattuito il prezzo, e così la locazione si contrae appena stabilito il fitto. Ed al locatore spetta l'actio locati, mentre al conduttore spetta l'actio conducti''.
 
===Il mandato===
 
Il mandato è un contratto in forza del quale il mandatario è tenuto a dare esecuzione ad un incarico assegnatogli dal mandante. L'incarico è gratuito - ma essendo il mandato un contratto - il mandatario è tenuto a rispettare il mandato ed il mandante deve rispondere a spese e danni eventuali. E' però certa solo la prima obbligazione; le due obbligazioni infatti non sono sullo stesso piano. Il mandato è quindi un contratto imperfettamente bilaterale. Le obbligazioni del mandante sono meramente eventuali, mentre la gratuità è fondamentale ed essenziale.<br />
Il mandato nasce ''ex officio et amicitia''; se non si porta a termine il mandato ricevuto, il mandante può citare in giudizio il mandatario con l' ''actio mandati'', se invece una volta portato a termine il mandato, il mandante non risarcisce gli eventuali danni o spese sostenuti il mandatario può citarlo in giudizio con l' ''actio mandati contraria''.
 
===La società===
 
La società è un contratto attraverso il quale due o più persone si obbligano a mettere insieme bene o servizi per giungere ad uno scopo patrimoniale comune. La società ha fine di lucro, se non c'è non è una società.
Ci sono due tipi di società:
# ''Societas omnium bonorum'' (società di tutti i beni);
# ''Societas unius negoti'' (società di una sola attività).<br />
La societas omnium bonorum nasce sul modello del ''consortium ercto non cito'', cioè quando gli eredi non dividono l'eredità ma restano in comunione nel complesso dell'eredità.
La ''societas omnium bonorum si verifica quindi quando degli estranei mettono insieme tutti i loro beni (si può ridividere la proprietà quando si vuole); per fare questo ci vuole un'apposita ''legis actio'':
* ''Actio communi dividundo (tra estranei);
* ''Actio familiae erciscunde (tra sui heredes).
La società di tutti i beni si formava spesso nelle sette che prevedevano l'abolizione della proprietà privata (pitagorici).<br />
 
Il contratto di società ha alcune particolarità che lo differenziano dagli altri, come il consenso che se viene a mancare (''renuntiatio societatis'') scioglie l'intera società anche se molto numerosa; i romani pensano che la società sia simile al matrimonio ed in essa vi è l' ''affectio societatis.<br />
 
I giuristi applicano due tutele per i soci che vengono danneggiati dalla ''renuntiatio'':
# ''Renunitatio dolosa'': un socio sapendo di essere stato istituito erede scoglie la società; il socio danneggiato può usare l' ''actio pro socio''.
# ''Renuntiatio intempestiva'': si scioglie la società quando si crea un grave danno alla società in buona fede; in questo caso i soci possono fare un'azione contro chi ha scliolto la società in maniera intempestiva.<br />
 
:Negozio posto in essere dai soci
Gli effetti dell'acquisto posto in essere da un socio vanno in solo in capo a chi compie il negozio; quest'ultimo dovrà poi trasferire la parte che spetta agli altri soci.
"Il socio del mio socio non è mio socio", cioè se si ha una società con Tizio, che a sua volta ha una società con Caio, io non sono socio di Caio e le due società sono separate e non hanno alcun legame.
Gli utili e le perdite si dividono sulla base di quanto è stabilito sul contratto di società; è proibito il patto ''cum leone'' (patto leonino): cioè ad un socio vanno solo le perdite e ad un altro solo gli utili. Se nulla è stabilito nel contratto, si dividono sia utili che perdite al 50% per logica dell' ''affectio societatis''.
 
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