Impresa sociale di comunità/Rapporto pubblico-privato: differenze tra le versioni

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====Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato====
Il principale riferimento normativo in materia di convenzioni con le organizzazioni di volontariato è l’art. 7 della legge[[s:L. 11 agosto 1991, n. 266 ('''''link''''')- Legge-quadro sul volontariato|legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato)]]: “lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa”.
 
La disciplina nazionale prevede l’obbligo per l’ente pubblico di convenzionarsi con organizzazioni iscritte nei registri da almeno sei mesi e che siano in possesso dei requisiti di idoneità, ma non specifica se è necessario selezionare tra tutte coloro che presentano tali requisiti oppure se si può procedere al convenzionamento diretto.<br/>