Prontuario di diritto romano/I contratti reali: differenze tra le versioni

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Etimologicamente, mutuo deriva da ''mutare'', cioè cambiare (padrone). Era essenzialmente un contratto unilaterale, in quanto da esso scaturiva il solo obbligo per il mutuatario di restituire, e poteva avere ad oggetto solo cose fungibili.</br>
Per il suo perfezionamento era richiesta la ''datio rei'': non aveva valore la promessa ''de mutuo dando'', ma se questa era fatta in forma solenne allora dava titolo al mutuatario per il [[w:risarcimento|risarcimento]] in caso di mancato ottenimento del prestito.</br>
Il mutuatario doveva restituire il ''tantundem eiusdem generis''; non poteva pattuirsi la restituzione di uauna somma maggiore e la restituzione stessa era soggetta ad un [[w:termine (diritto)|termine]], in mancanza del quale il giudice poteva accordare un'equa dilazione.</br>
Per quanto riguarda gli [[w:interesse|interessi]] sulla somma mutuata, trattandosi di contratto essenzialmente gratuito, occorreva un'apposita ''stipulatio usurae'': in tal caso, al mutuante erano date due azioni, una per la restituzione della ''sors'' (capitale) e l'altra per il pagamento delle ''usurae''.</br>