Rif. |
Costituzione vigente |
Costituzione riformata |
Commento
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comma 1 |
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. |
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. |
idem
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comma 2 |
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. |
abrogato |
abrogato
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comma 3 |
La Valle d’Aosta ha un solo delegato. |
La Valle d’Aosta ha un solo delegato. |
idem
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comma 4 |
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. |
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. |
idem
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comma 5 |
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. |
la maggioranza assoluta è la metà dei parlamentari e in una prima fase si aumenta ai tre quinti dell'assemblea.
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comma 6 |
vuoto |
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