Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 83

Rif. Costituzione vigente Costituzione riformata Commento
comma 1 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. idem
comma 2 All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. abrogato abrogato
comma 3 La Valle d’Aosta ha un solo delegato. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. idem
comma 4 L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. idem
comma 5 Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. la maggioranza assoluta è la metà dei parlamentari e in una prima fase si aumenta ai tre quinti dell'assemblea.
comma 6 vuoto