Rif. |
Costituzione vigente |
Costituzione riformata |
Commento
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1.1 |
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. |
La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione |
Nel primo comma vengono elencate le materie ove la funzione legislativa resta esercitata collettivamente come in precedenza, benché le modalità di elezione del Senato siano profondamente modificate.
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1.2 |
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e le altre leggi costituzionali, |
Si tratta delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale,
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1.3 |
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e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, |
limita le leggi sulle minoranze linguistiche a quelle di attuazione delle disposizioni costituzionali
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1.4 |
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i referendum popolari, |
le camere dovranno legiferare sulla nuova disciplina referendaria
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1.5 |
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le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, |
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1.6 |
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per le leggi che determinano l'ordinamento, |
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1.7 |
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la legislazione elettorale, |
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1.8 |
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gli organi di governo, |
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1.9 |
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le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citta' metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, |
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1.10 |
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per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, |
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1.11 |
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per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, |
Art. 65 c. 1 "La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore."
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1.12 |
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e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, |
Art. 57 c. 6 " Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalita' di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche' quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale."
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1.13 |
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80, secondo periodo, |
Art. 80 secondo periodo "Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere."
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1.14 |
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114, terzo comma, |
Art. 114 c. 3 "Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento."
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1.15 |
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116, terzo comma, |
Art. 116 c. 3 "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m.), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purche' la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge e' approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata."
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1.16 |
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117, quinto e nono comma, |
commento
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1.17 |
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119, sesto comma, |
commento
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1.18 |
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120, secondo comma, |
Art. 120 c. 2 "Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando e' stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente. "
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1.19 |
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122, primo comma, |
Art. 122 c. 1 "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresi' i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza ."
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1.20 |
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e 132, secondo comma. |
Art. 132 c. 2 "Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni (della Provincia o delle Province interessate e ) del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra."
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2.1 |
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Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. |
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3.1 |
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Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. |
commento
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4.1 |
vuoto |
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e' immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, puo' disporre di esaminarlo. |
commento
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5.1 |
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Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica puo' deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. |
commento
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6.1 |
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Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge puo' essere promulgata. |
commento
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7.1 |
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L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, e' disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. |
commento
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8.1 |
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Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati puo' non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. |
commento
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9.1 |
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I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che puo' deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. |
commento
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10.1 |
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I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. |
commento
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11.1 |
vuoto |
Il Senato della Repubblica puo', secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attivita' conoscitive, nonche' formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati. |
commento
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