Confessione di fede di Westminster/cfw31/cfw31-5
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31:5 I sinodi ed i concili non devono trattare né deliberare su nulla che non sia di natura ecclesiastica; non devono ingerirsi negli affari civili di competenza dello stato se non, in casi straordinari, sotto forma di umile petizione o sotto forma di consiglio per la soddisfazione della coscienza, se sono richiesti dal magistrato civile (563).
Testo originale
modificaInglese | Latino |
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V. [IV.] Synods and councils are to handle or conclude nothing but that which is ecclesiastical: and are not to intermeddle with civil affairs which concern the commonwealth, unless by way of humble petition in cases extraordinary; or by way of advice for satisfaction of conscience, if they be thereunto required by the civil magistrate. | V. Synodi et Concilia id solum quod Ecclesiam spectat tractare debent et concludere; neque civilibus negotiis, quæ rem publicam spectant ingerere se debent, nisi humiliter supplicando in casibus, si qui acciderint, extraordinariis; aut consulendo, quoties id ab eis postulat Magistratus civilis, nempe quo conscientiæ illius satisfiat. |
Riferimenti biblici
modifica5. I sinodi ed i concili non devono trattare, né fare delibere su questioni che non siano ecclesiastiche; né devono intromettersi negli affari civili che sono di competenza dello stato, se non nei casi di un'umile petizione in casi eccezionali, o di consigli per soddisfazione di coscienza se ciò viene richiesto dal autorità civile (555).
- (563) "Uno della folla gli disse: «Maestro, di' a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?»" (Luca 12:13-14); "Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù»." (Giovanni 18:36).
Commento
modificaI sinodi ed i concili non devono trattare né deliberare su nulla che non sia [strettamente] di natura ecclesiastica; non devono ingerirsi negli affari civili di competenza dello stato [nessuna ingerenza] se non, in casi straordinari, sotto forma di umile petizione [appello] o sotto forma di consiglio [consulenza] per la soddisfazione della coscienza, se ciò è richiesto dal magistrato [autorità] civile.