Confessione di fede di Westminster/cfw31

Indice - Sezione precedente - Sezione successiva

31. I sinodi e i concili modifica

1. modifica

Per meglio governare ed ulteriormente edificare la Chiesa, vi devono essere quelle assemblee che vengono comunemente chiamate sinodi o concili Originale inglese e latino con riferimenti biblici).

2. modifica

Come i magistrati possono legittimamente convocare un sinodo di ministri ed altre persone idonee per deliberare ed essere consultate in materia di religione, così, se i magistrati sono apertamente nemici della Chiesa, i ministri di Cristo, da sé stessi, in virtù del loro ufficio, potranno, su delega delle loro chiese, riunirsi in tali assemblee, insieme ad altre persone idonee (Originale inglese e latino con riferimenti biblici).

3. modifica

Appartiene ai sinodi ed ai concili di determinare ministerialmente le controversie di fede e casi di coscienza, stabilire regole e direttive per un migliore ordinamento del culto pubblico di Dio e del governo della Sua Chiesa, ricevere reclami in caso di cattiva amministrazione e pronunciarsi autorevolmente sugli stessi. Questi decreti e delibere, se conformi alla Parola di Dio, devono essere ricevuti con rispetto e sottomissione, non solo a motivo della loro conformità con la Parola, ma anche a motivo dell'autorità con cui sono prese, autorità stabilita da Dio a tale scopo nella Sua Parola (Originale inglese e latino con riferimenti biblici).

4. modifica

Tutti i sinodi ed i concili che si sono tenuti fin dal tempo degli Apostoli, siano essi generali o particolari, possono aver errato e molti di fatto hanno errato, per cui non devono essere considerati norma della fede o della prassi, ma devono essere usati in entrambe come un ausilio (Originale inglese e latino con riferimenti biblici).

5. modifica

I sinodi ed i concili non devono trattare né deliberare su nulla che non sia di natura ecclesiastica; non devono ingerirsi negli affari civili di competenza dello stato se non, in casi straordinari, sotto forma di umile petizione o sotto forma di consiglio per la soddisfazione della coscienza, se sono richiesti dal magistrato civile (Originale inglese e latino con riferimenti biblici).

Articoli applicativi ed attualizzazione modifica

  1. Cristo è il solo Capo e Legislatore della Chiesa. Egli ha conferito ai Suoi apostoli autorità per stabilire la forma permanente di governo della Chiesa, quella che è presentata nel Nuovo Testamento. (Efesini 1:22; Matteo 18:18; 1 Corinzi 14:37; Efesini 4:11-12; 2 Corinzi 13:10; Atti 14:23; Atti 20:17,28; Ebrei 13:17).
  2. Respingiamo l'articolo 31:2 che dà facoltà alle autorità politiche di convocare sinodi e concili.
  3. Nessun'autorità ecclesiastica è posta nelle mani di singoli cristiani o governanti civili; gli organismi giuridici della chiesa sono subordinati solo a Gesù Cristo. Sono loro soltanto a stabilire, per loro diritto esclusivo, i tempi ed i luoghi delle assemblee cristiane. (Matteo 22:21).
  4. Respingiamo quei sistemi di governo ecclesiastico che incentrano l'autorità in un solo individuo od in una gerarchia di vescovi. Respingiamo ulteriormente il sistema di indipendentismo congregazionalista che prevede la completa autonomia delle comunità cristiane locali.
  5. I canoni subordinati, come le Confessioni di fedee i Catechismi servono allo scopo necessario ed utile di riassumere l'insegnamento biblico, sono una base di comunione fraterna e servizio, e sono una testimonianza al mondo della fede e della prassi della Chiesa. Essi non dovranno mai essere presi in sostituzione della Parola di Dio o come una sua esposizione completa e finale. (Romani 15:5-6; 1 Timoteo 3:15-16; Ebrei 4:12; Marco 7:6-13).
  6. E' responsabilità della Chiesa quella di dichiarare di fronte alle autorità civili quale sia la Parola di Dio per quanto riguarda l'uso dfel potere che ad esse è stato concesso. (Atti 9:15; Salmo 119:46; Matteo 10:17-18; Luca 3:12-14). Si confronti pure la Testimonianza al cap. 23.