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Corte di Cassazione di Roma - Sezioni Unite | Commento al testo |
Deposito in Cancelleria 21 marzo 1893 | |
Normativa correlata = legge 31 marzo 1877, art. 3; legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art. 1, 2, 25 e segg.; legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, art. 19 | Normativa istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato |
La Corte, ecc. - Attesoché l'eccepita inammissibilità non si presenta fondata in ragione, tanto se si esamina in relazione alla legge del 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, quanto se si prende ad esaminare in relazione alle leggi 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato e 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa. | Già il sen. Auriti, Procuratore Generale della Cassazione di Roma, nel suo discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1889 osservava che: «La giurisdizione speciale della IV Sezione del Consiglio di Stato, comunque suprema nell'ordine amministrativo, sarebbe sempre soggetta per la legge 31 marzo 1877 alle Sezioni Unite della cassazione romana, che per tutte le sentenze di giurisdizioni speciali giudica i ricorsi per incompetenza od eccesso di potere» |
Con la legge del 31 marzo 1877, emanata a compimento del sistema iniziato fin dal 1865 con la soppressione dei tribunali speciali investiti del contenzioso amministrativo, venne tolta al Consiglio di Stato la facoltà, che già aveva, di pronunziare definitivamente sui conflitti fra l'autorità amministrativa e la giudiziaria, perché si era riconosciuto che quel supremo Collegio amministrativo aveva minore idoneità della suprema autorità giudiziaria a conoscere delle controversie sui limiti delle giurisdizioni e sulla competenza, le quali nella maggior parte dei casi reclamano l'applicazione di criteri strettamente giuridici; e fu appunto per questa ragione che l'anzidetta facoltà rimase dalla legge medesima attribuita alla Corte di cassazione sedente in Roma, la quale venne così costituita come unica autorità competente a conoscere dei limiti di ciascuna giurisdizione, e a definire i conflitti di ogni specie, compresi quelli riguardanti i limiti delle attribuzioni fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa. | |
In relazione a quest'ultima specie di conflitti di attribuzioni, la succitata legge del 31 marzo 1877 ha naturalmente configurato e dovuto configurare due casi tra loro ben distinti, onde fornire a ciascuna delle due autorità, giudiziaria e amministrativa, i mezzi di tutelare la propria indipendenza, e mantenere inalterati i confini che segnano il limite delle rispettive attribuzioni: il caso cioè delle invasioni per parte dell'autorità giudiziaria nel campo riservato all'autorità amministrativa, e il caso affatto opposto delle usurpazioni dell'autorità amministrativa nel campo esclusivamente riservato all'autorità giudiziaria. | |
Il primo dei due casi surriferiti si trova regolato dalle disposizioni degli articoli primo, secondo e quinto della legge 31 marzo 1877, colle quali è stato concesso alla autorità amministrativa, come mezzo di difesa delle sue attribuzioni, il vero privilegio di elevare conflitto di attribuzioni e proporre la questione di competenza anche quando non è parte in causa. Il secondo poi dei due casi antedetti è contemplato unicamente dalla disposizione contenuta nel numero tre dell'art. 3 della legge più volte citata, ove il legislatore ha conferito alla Cassazione sedente in Roma la facoltà di giudicare non solo dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari e le altre giurisdizioni speciali esistenti nel Regno, ma anche della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni speciali per incompetenza od eccesso di potere. L'annullamento pertanto per ragioni d'incompetenza o eccesso di potere di qualunque sentenza o pronunzia delle altre giurisdizioni distinte dall'ordine giudiziario costituisce l'unico mezzo e l'unica arma di difesa che la legge riconosca e consenta all'autorità giudiziaria per impdire qualunque usurpazione delle attribuzioni a lei esclusivamente affidate. E se questa è la vera portata della succitata disposizione del numero terzo dell'art. 3 della legge in esame, ognuno agevolmente comprende che la disposizioni medesima può essere applicata anche a riguardo delle decisioni della IV sezione del Consiglio di Stato, quando con queste rimanesse offeso un qualche diritto civile o politico, e venisse così in qualche modo invaso il campo riservato all'autorità giudiziaria. Per sfuggire a questa conclusione si è preteso negare che le attribuzioni affidate alla IV Sezione del Consiglio di Stato dalle nuove leggi 2 giugno 1889 e 1° maggio 1890 costituiscano una vera giurisdizione, e si è poi, in ogni ipotesi, impugnato che tal giurisdizione possa avere il carattere di speciale dirimpetto a quella esclusivamente attribuita all'autorità giudiziaria. Infatti sotto questo secondo aspetto si è osservato che le attribuzioni date dalle anzidette nuove leggi alla IV Sezione fanno assumere alla sua giurisdizione il carattere di generale ed ordinaria al pari di quella dell'autorità giudiziaria, peché le giurisdizioni speciali di cui parla l'art. 3 della legge 31 marzo 1877 sono quelle costituite a lato dei tribunali ordinari per conoscere di una serie speciale di questioni, le quali di loro natura farebbero parte del contenzioso giudiziario e troverebbero il loro giudice nell'autorità giudiziaria comune, se considerazioni di interesse pubblico non avessero consigliato di sottrarle a questa ed affidarle alla cognizione dei giudici o collegi distinti dall'ordine giudiziario: mentre la suindicata nuova giurisdizione della IV Sezione è stata costituita nel seno stesso dell'Amministrazione. mediante l'attribuzione di una massa di funzioni amministrative, per le quali si è creduto conveniente, a tutela di semplici interessi, introdurvi le maggiori garanzie di una istruzione nel contraddittorio degli interessati, di una pubblica discussione e di un giudizio collegiale. Ma questi assunti dei difensori del Comune di Taranto sono evidentemente errati, perché l'art. 3 della legge 31 marzo 1877 sotto la denominazione dei tribunali ordinari, usata pure nell'art. 2 della legge 20 marzo 1865 alleg. E, ha inteso designare l'intero ordine giudiziario, e con le parole «e altre giurisdizioni speciali» ha voluto indicare qualunque altra specie di giurisdizione posta ai lati di quella giudiziaria. Una di tali giurisdizioni è indubbiamente quella della quale oggi è investita la IV Sezione del Consiglio di Stato, perché, qualunque cosa fosse detta nei lavori preparatori della legge 2 giugno 1889, dopo la promulgazione dell'altra legge 1° maggio 1890 n. 6837, la quale in molti suoi articoli usa la parola giurisdizione, non può essere seriamente impugnato che anche la detta IV Sezione sia investita di una vera e propria giurisdizione, tuttavoltaché è chiamata a pronunciare giudizi, a risolvere formali contenziosi, e a dire ciò che è legittimo e giusto in ordine alle materie riservate alla sua cognizione. E questa giurisdizione merita anche essa davvero l'epiteto di speciale a fronte di quella generale assegnata ai tribunali ordinari. Una giurisdizione speciale l'aveva il Consiglio di Stato anche prima della legge 31 marzo 1877 e una parte di quell'antica giurisdizione l'ha conservata sempre, siccome è dimostrato dai numeri 1 e 2 dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889. E' verissimo che lentamente camminando sulla via del progresso si è infine riconosciuto legittimo |