Spedizioni/Il mandato di spedizione: differenze tra le versioni

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Un necessario "cappello" di Diritto.
Anzi tutto l'articolo 1703 del Codice Civile ci delinea il mandato come un "contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra".
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Diverse sono anche le responsabilità; il vettore deve riconsegnare al destinatario le cose assegnategli in stato sano entro un determinato termine di resa (art. 1678 e segg. Del Codice civile), lo spedizioniere deve organizzare il trasporto secondo le istruzioni ricevute dal mittente scegliendo le modalità “secondo il migliore interesse del medesimo (art. 1739 Codice Civile)”.
In pratica quindi il vettore deve operare delle azioni che diano un determinato risultato (da qui contratto d'opera) e lo spedizioniere deve organizzare delle azioni di terzi (da qui la figura del mandato).
 
Il mancato buon fine di un trasporto per il perimento o avaria della merce trasportata affidato ad uno spedizioniere non può quindi venir addebitato allo spedizioniere stesso, se non nella forma della culpa in eligendo, vale a dire una incauta scelta dei vettori che hanno operato il trasporto stesso, dato che la sua responsabilità piena scema nel momento in cui la merce è da lui affidata al vettore principale.
Al termine del libro sono riportati integralmente gli articoli del Codice civile vigenti in materia di mandato, spedizione e trasporti.