Prontuario di diritto romano/I vizi della volontà: differenze tra le versioni

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#''error in qualitate'': uno dei contraenti ritiene che l'oggetto del negozio abbia una determinata qualità (non essenziale). Tale errore non aveva alcuna rilevanza, ed era perciò detto "errore accidentale".
 
I requisiti generali dell'EROR FACTI, ivi considerato, sono la sua Essenzialità e la sua scusabilità: secondo questi esso doveva essere determinante dell'invalidità del negozio e comunque grossolanamente riconoscibile come derivante dall'ignoranza dell'autore. Il principio generale posto da [[w:Ulpiano|Ulpiano]], secondo cui «''non videntur qui errant consentire''», si traduceva quindi nell'invalidità del negozio quando l'ignoranza di fatto cadeva nei primi quattro casi elencati.</br>
Ma in alcune ipotesi l'errore aveva la funzione di rendere valido un negozio che (senza l'errore) sarebbe stato invalido: ad esempio, se una [[w:Cittadinanza|cittadina]] romana sposava uno straniero che era privo di ''ius connubi'', ritenendolo per errore un cittadino romano, il [[w:matrimonio|matrimonio]] sarebbe stato nullo se la donna, con l'''<nowiki>erroris causa probatio</nowiki>'', non avesse chiesto la convalida del matrimonio e l'acquisto per il marito della cittadinanza romana.