Prontuario di diritto romano/L'obbligazione: differenze tra le versioni

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==Fonti delle obbligazioni==
 
Giustiniano operò la ''summa divisio'' che identificava le fonti in contratti, quasi contratti, delitti e quasi delitti. Inoltre, egli operò una ulteriore distinzione tra obbligazioni convenzionali (contratte per effetto del [[w:consenso|consenso]] dei contraenti), gudizialigiudiziali (provenienti dalla mera funzione del [[w:giudice|giudice]]), pretorie (stabilite dal [[w:Praetor|pretore]] nell' ''edictum'') e comuni (ad es. le [[w:Cauzione|cauzioni]]).</br>
Tra le obbligazioni da atto lecito, troviamo l'''<nowiki>obligatio re</nowiki>'' (originata dalla ''datio rei''), la ''obligatio verbis'' (stipulata mediante domanda e risposta), l' ''obligatio litterarum'' (consistente in un documento scritto) e l' ''obligatio consensu'' (comprendente la [[w:locazione|locazione]], il [[w:mandato|mandato]], la [[w:compravendita|compravendita]] e la [[w:società|società]]).