Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali: differenze tra le versioni

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Diceva [[w:Giustiniano|Giustiniano]]: ''La locazione è simile alla compravendita ed è disciplinata dalle medesime regole di diritto. Infatti, la compravendita si contrae appena pattuito il prezzo, e così la locazione si contrae appena stabilito il fitto. Ed al locatore spetta l'actio locati, mentre al conduttore spetta l'actio conducti''.<br/>
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|I contrattiContratti consensuali]]