Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni

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In epoche arcaiche era indispensabile la materiale consegna del bene (''dominia rerum non nudis pactis transferuntur''), poi fu sufficiente anche la ''traditio symbolica'' (consegna delle chiavi della casa).</br>
In seguito si ammise la validità delle due seguenti forme:
*''traditio brevi manu'', consistente nella trasformazione dello stato soggettivo, per cui chhichi aveva posseduto la cosa a titolo di pegno, avendo mutato l' ''animus'', cominciava a possederla a titolo di proprietà;
*''traditio longa manu'', consistente nel mostrare la cosa da lontano;
*''constitutum possessorium'', che era l'inverso della ''traditio brevi manu'': chi aveva posseduto da proprietario, trasferendo la cosa ne rimaneva locatario, usufruttuario, ecc.
*''In inceertam personam( caso di volontà)nonostante mancasse il destinatario della cosa,c'era in ogni caso la volontà di trasferire la stessa a chiunque diventasse il nuovo propietario...l'esempio tipico è quello del lancio di monete alla folla
 
In epoca imperiale si affermò il principio che la ''traditio'' doveva essere accompagnata da una ''scriptura'', e si sostenne che era questa (e non la consegna) a trasferire la proprietà: era nata l'esigenza dello ''scriptum ad substantiam'', che Giustiniano invece richiese come pura formalità.</br>