Prontuario di diritto romano/I contratti reali: differenze tra le versioni

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Nuova pagina: {{Prontuario di diritto romano}} ==Contratti reali== Erano considerati contratti reali tutti quelli che nascevano dalla consegna del bene, cioè dalla ''datio'': mutuo, '...
 
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====Fiducia====
La ''fiducia'' era un contratto reale che poteva avere diverse cause: [[w:garanzia|garanzia]], [[w:deposito (diritto)|deposito]], ecc. Per questo motivo fu soppiantata da rapporti più specifici, come il [[w:pegno|pegno]] e l'[[w:ipoteca|ipoteca]] (per i contratti con causa di [[w:garanzia|garanzia]]) e con il comodato e il deposito (per gli altri casi).</br />
La fiducia costituiva un negozio di vasta applicazione e di grande interesse nel diritto classico, che per la sua struttura era ricompresa fra i contratti reali o le ''res creditae'', ma il diritto giustinianeo la abolì.<br />
La ''fiducia'' si può definire come una convenzione, per cui una delle parti(fiduciario), ricevendo dall'altra (fiduciante) una cosa nella forma della''mancipatio'' o della ''in iure cessio'', assume l'obbligo di usarne ad un fine determinato e di restituirla (una volta esaurito il fine).<br />
Il fine, per cui la ''fiducia'' veniva impiegata, era di natura assai varia; o di fornire al creditore una garanzia reale (in tal caso si diceva ''fiducia pignoris iure cum creditore''), o di costituire la cosa in deposito, o di concederla in comodato, o infine in un altro uso qualsiasi. Per esempio, veniva mancipato al fiduciario uno schiavo, perché questi lo manomettesse. In questo genere di applicazioni, la ''fiducia'' veniva detta ''cum amico''.<br />
La ''mancipatio'' eseguita per raggiungere il fine del ''pactum fiduciae'' era detta ''fiduciae causa''.<br />
L'obbligazione del fiduciario nasceva dal ''pactum fiduciae'', convenzione scevra da forme e distinta dalla sucessiva ''mancipatio''. La ''mancipatio'' dell'oggetto costituiva la causa giustificatrice dell'obbligo assunto e allo stesso oggetto si riferiva la prestazione (conformemente alla struttura classica dei contratti reali).
 
I diritti del fiduciario sulla cosa consistevano nel diritto di vendere la cosa stessa se non vedeva soddisfatto il suo credito, il diritto di usarne, il diritto di manomettere lo schiavo, ecc. Questi poteri derivavano al fiduciario dalla proprietà, che egli acquistava sulla cosa, ma in sostanza egli poteva fuire di essa solo in maniera conforme al ''pactum''.
 
L'azione a garanzia del fiduciante era chiamata ''actio fiduciae''; in origine, si trattava di un'azione ''bonae fidei'', poi ''in ius''. era un'azione infamante ed ammetteva l'''actio fiduciae contraria'' a favore del fiduciario.<br />
L'azione, generalmente stabilita per ottenere la restituzione dell'oggetto, venne via via estesa a garantire ogni violazione del patto e ogni uso illecito della cosa.
 
La ''fiducia'' scomparve col cessare delle forme della ''mancipatio'' e della ''in iure cessio'', in quanto trovarono generale applicazione i contratti di pegno, deposito e comodato.
 
====Comodato====