Prontuario di diritto romano/I contratti: differenze tra le versioni

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Nuova pagina: {{Prontuario di diritto romano}} ==I contratti== I Romani non avevano uno schema astratto di contratto, ma tentarono di classificare le fonti delle [[w:...
 
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*''ex consensu'' - si aveva quando i soggetti si impegnavano a fare o dare qualcosa
 
*''ex lege'' - si aveva quando il soggetto obbedivasi allaconformava ad un obbligo di [[w:legge|legge]], o -al contrario- non obbediva.
 
===Il contratto preliminare===
 
Il [[w:contratto preliminare|contratto preliminare]] non era riconosciuto come autonma fonte di obbligazioni, ma si configurava come ''nudum pactum'' che obbligava il solo promittente. Costui poteva essere condannato (in caso di [[w:inadempimento|inadempimento]]) al solo risarcimento del danno o a pagare la penale pattuita, ma non poteva essere costretto a prestare il futuro consenso.</br>
In linea di massima, perciò, era esclusa la possibilità di esecuzione specifica. Se però il ''nudum pactum'' (obbligo di contrarre) era ''adiectum'', cioè aggiunto ad un [[w:negozio giuridico|negozio]], poteva essere eseguito coattivamente: ''nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem''.</br>
Che il preliminare impegnasse il solo promittente, era stabilito già nel diritto classico: ''pactum est pollicitatio offerentis solius promissum'' (in altre fonti si legge: ''nudo pacto fiet compromissum'').</br>
Nel diritto [[w:Giustiniano|giustinianeo]], il termine ''contractus'' indicava esclusivamente quei negozi consistenti in un [[w:accordo delle parti|accordo]] di volontà (cd. ''consensum in idem placitum'') e in una causa.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano]]