Prontuario di diritto romano/L'estinzione delle obbligazioni: differenze tra le versioni

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*''cum mutuum dedimus, ut retro pecuniae tantundem solvi debet'' (trad.: se abbiamo stipulato un [[w:mutuo|mutuo]], dobbiamo restituire il ''tantundem'', cioè l'equivalente);
*il debitore poteva pretendere la quietanza (''apocha'') o la presenza di cinque testimoni al momento dell'[[w:adempimento|adempimento]];
*la ''solutio'' andava effettuata ''quando dies venit'', ossia alla scadenza del [[w:termine (diritto)|termine]], che di regola era a favore del debitore (''diei adiecto pro debitore est''); se non era stabilito un termine, il creditore poteva chiedere l'adempimento in qualsiasi momento, invitando formalmente (con <nowiki>l'</nowiki>''interpellatio'') il debitore a pagare, ovveroo poteva concedere proroghe;
*circa il luogo del pagamento, se nulla era pattuito in proposito, il luogo era quello dove si trovavano gli oggetti.
 
==<nowiki>L'</nowiki>''adiectus solutionis causa''==