Prontuario di diritto romano/La tutela del credito: differenze tra le versioni

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In epoca classica, la '''caparra''' era nata come mezzo di prova del contratto: il compratore consegna al venditore una parte del prezzo (''arrha confirmatoria''), come prova che il [[w:contratto|contratto]] è stato concluso, impegnandosi a non ripeterla nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione principale.</br>
La caparra è un ''nudum pactum'', che genera quindi la ''exceptio pacti conventi'', da opporre al debitore che venisse a ripetere la somma versata prima di aver eseguito l'obbligazione principale.</br>
[[w:Giustiniano|Giustiniano]] ritornò al sistema greco, cnsiderandoconsiderando la caparra come garanzia nella [[w:compravendita|compravendita]], sicché il contratto non concluso per colpa del venditore comportava l'obbligo per costui di restituire il ''duplum'', mentre se non si concludeva per colpa del compratore, questi perdeva il ''simplum'' (''arrha poenitentialis'').