Prontuario di diritto romano/L'estinzione delle obbligazioni: differenze tra le versioni

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{{Prontuario di diritto romano}}
 
==L'estinzione dell'obbligazione==
 
L'''<nowiki>obligatio</nowiki>'', come la [[w:proprietà|proprietà]], èera un rapporto tendenzialmente perpetuo, nel senso che occorronooccorrevano determinati [[w:Negozio giuridico|negozi]] per estinguerlo (ad es. ''solutio per aes et libram''), altrimenti duradurava indefinitamente, salva l'estinzione dell’oggetto su cui gravagravava.</br>
Causa di estinzione dell'obbligazione era perciò qualsiasi fatto giuridico che comportasse la cessazione del rapporto obbligatorio comprendente tutti i diritti e obblighi che ne derivavano.</br>
''Solvere dicimus eum, qui fecit quod facere promisit'': sembra che la ''solutio'', cioè l'[[w:adempimento|adempimento]], fosse il modo principale di estinzione dell'[[w:obbligazione (diritto)|obbligazione]]. Ed infatti si legge nelle fonti: «le obbligazioni o naturalmente o civilmente di adempiono; naturalmente con la ''solutio'' o con l'''<nowiki>acceptilatio</nowiki>'' o la ''novatio'' o il ''concursus causarum'', o la ''confusio'' o la ''compensatio''».</br>
Nell'antico [[w:diritto romano|diritto]], occorrevano forme solenni per poter sciogliere l'[[w:obbligazione (diritto)|obbligazione]]:
Comunque, ''quidque contractum est, solvi debet'': per il debitore non c'era altro modo di sottrarsi al vincolo che quello dell'adempimento.</br>
*''Solvere dicimus eum, qui fecit quod facere promisit'': sembra che la ''solutio'', cioè l'[[w:adempimento|adempimento]], fosse il modo principale di estinzione dell'[[w:obbligazione (diritto)|obbligazione]]. Ed infatti si legge nelle fonti: «le obbligazioni o naturalmente o civilmente disi adempiono; naturalmente con la ''solutio'' o con l'''<nowiki>acceptilatio</nowiki>'' o la ''novatio'' o il ''concursus causarum'', o la ''confusio'' o la ''compensatio''». Comunque, ''quidque contractum est, solvi debet'': per il debitore non c'era altro modo di sottrarsi al vincolo che quello dell'adempimento.</br>
Solo*solo nel diritto più tardo sorgeranno nuovi modi di sciogliere il vincolo obbligatorio: ''dissensu'', ''remissio'', ''nexi liberatio'', ecc.
 
===La ''solutio''===
 
La ''solutio per aes et libram'' era l'atto con cui il debitore si scioglieva dal ''vinculum'', eseguendo la prestazione in favore del creditore: '''''solvere dicitur qui id facit quod facere promisit.'''''</br>
Varie erano le regole che disciplinavano l'[[w:adempimento|adempimento]]:
Varie erano le regole che disciplinavano l'[[w:adempimento|adempimento]]: ad esempio, *''cum mutuum dedimus, ut retro pecuniae tantundem solvi debet'' (trad.: se abbiamo stipulato un [[w:mutuo|mutuo]], dobbiamo restituire il ''tantundem'', cioè l'equivalente).</br>;
*il debitore poteva pretendere la quietanza (''apocha'') o la presenza di cinque testimoni al momento dell'[[w:adempimento|adempimento]];
*la ''solutio'' andava effettuata ''quando dies venit'', ossia alla scadenza del [[w:termine (diritto)|termine]], che di regola era a favore del debitore (''diei adiecto pro debitore est''); se non era stabilito un termine, il creditore poteva chiedere l'adempimento in qualsiasi momento, invitando formalmente (con <nowiki>l'</nowiki>''interpellatio'') il debitore a pagare, ovvero poteva concedere proroghe;
*circa il luogo del pagamento, se nulla era pattuito in proposito, il luogo era quello dove si trovavano gli oggetti.
 
==<nowiki>L'</nowiki>''adiectus solutionis causa''==
 
La ''solutio per aes et libram'' era l'atto con cui il debitore si scioglieva dal ''vinculum'', eseguendo la prestazione in favore del creditore.</br>
Varie erano le regole che disciplinavano l'[[w:adempimento|adempimento]]: ad esempio, ''cum mutuum dedimus, ut retro pecuniae tantundem solvi debet'' (trad.: se abbiamo stipulato un [[w:mutuo|mutuo]], dobbiamo restituire il ''tantundem'', cioè l'equivalente).</br>
L' ''obligatio'' poteva intercorrere fra due o più soggetti: quando era indicato il creditore, il pagamento liberatorio avveniva solo nei suoi confronti. Se invece l'obbligazione conteneva la formula ''prometti di dare a Caio o a Tizio?'', allora sorgeva la figura dell'''<nowiki>adiectus solutionis causa</nowiki>'', un soggetto già indicato nell'atto quale valido destinatario alternativo del pagamento.</br>
 
L'''<nowiki>adstipulator</nowiki>'' era invece una persona di fiducia del creditore che stipulava un'obbligazione sulla scorta di quella originaria, con lo stesso oggetto.</br>
Qualsiasi pagamento, fatto a persona diversa dal creditore, dall' ''adiecuts'' o dall'''<nowiki>adstipulator</nowiki>'', non era valido se il creditore non lo autorizzava.</br>
 
==Imputazione dei pagamenti==
 
Quando il debitore aveva più debiti verso lo stesso creditore, era libero di imputare il pagamento ad uno qualsiasi di essi; ma se mancava la scelta del debitore, soccorrevano criteri legali di imputazione. In ogni caso, si riteneva estinto dapprima il debito di [[w:Interesse|interessi]] e poi quello di [[w:capitale (economia|capitale]].</br>
L'imputazione seguiva questo ordine: prima le obbligazioni ''ex delicto'', poi quelle [[w:Ipoteca|ipotecarie]] e infine quelle indicate dal debitore o (in mancanza) dal ceditore.</br>
 
==Il concordato e il ''beneficium competentiae''==
===L'''<nowiki>acceptilatio</nowiki>''===
 
Altri modi di estinzione delle obbligazioni erano il concordato e il ''beneficium competentiae''.</br>
I [[w:Romani|Romani]] applicarono il '''concordato''' solo alle [[w:eredità|eredità]]:una costituzione di [[w:Marco Aurelio|Marco Aurelio]] stabiliva che se un'eredità era molto gravata di debiti, l'erede aveva facoltà di convocare i creditori e invitarli a ridurre proporzionalmente i propri crediti. La deliberazione era presa a maggioranza dell'assemblea dei creditori.</br>
In virtù del '''''beneficium competentiae''''', il debitore aveva diritto di non essere condannato a pagare se non nella misura delle sue facoltà economiche (''in id quod facere potest''). Le persone alle quali il beneficio spettava erano:
*il marito rispetto alla moglie
*la moglie rispetto al marito
*il suocero
*il ''patronus''
*il milite
*il socio
*il donante
*l'emancipato
*il ''filiusfamilias'' diseredato
*il fallito che cede i beni o ha subito la ''bonorum venditio''
*il debitore ''ex promissione doti'' oppure ''ex reddenda dote''.
Il ''beneficium competentiae'' aveva lo scopo di evitare l'esecuzione personale o l'infamia (conseguente all'esecuzione reale) oppure ancora l'ignominia (derivante dalla ''cessio bonorum''), sottraendo alla liquidazione generale il [[w:patrimonio|patrimonio]] (dedotte le spese per il necessario sostentamento: ''deductio ne egeat'').</br>
 
===L'''<nowiki>acceptilatio</nowiki>''===
 
Istituto ibrido era l'accettilazione (''acceptilatio''): originariamente, era la dichiarazione con cui il creditore attestava di aver ricevuto la [[w:prestazione|prestazione]], poi fu usata come formula di [[w:remissione|remissione]] del debito.</br>
La forma consisteva in una interrogazione e una risposta. Il debitore interrogava il crditore se avesse ricevuto il pagamento o meno:
[[w:Ulpiano|Ulpiano]] diceva: «tra ''acceptilatio'' e '''''apocha''''' (=[[w:quietanza|quietanza]]) c'è questa differenza: l'''<nowiki>acceptilatio</nowiki>'' in ogni modo scioglie il vincolo e libera il debitore, anche se la ''pecunia'' non è stata data, mentre la ''apocha'' non libera se non è stata versata la ''pecunia''».</br>
*(debitore): '''''Quod ego tibi promisi habesne acceptum?'''''
*(creditore): '''''Habeo'''''
Era dunque un ''actus legitimus'' che non ammetteva nè condizioni nè termini, incompatibili peraltro col tenore della dichiarazione formale, che nel tardo diritto cominciò ad essere usata come una sorta di '''''pactum de non petendo''''': rispondendo di aver ricevuto il pagamento, il creditore si impegnava con il debitore a non richiedere la prestazione; quindi, sostanzialmente si trattava di una remissione del debito, che poteva valere solo nei confronti del debitore (''ne a te petam'') oppure nei confronti di tutti i soggetti (condebitori, eredi, garanti, ecc.) coinvolti nel rapporto obbligatorio (''ne petam'').
 
[[w:Ulpiano|Ulpiano]] diceva: «tra ''acceptilatio'' e '''''apocha''''' (=[[w:quietanza|quietanza]]) c'è questa differenza: l'''<nowiki>acceptilatiol'</nowiki>''acceptilatio'' in ogni modo scioglie il vincolo e libera il debitore, anche se la ''pecunia'' non è stata data, mentre la ''apocha'' non libera se non è stata versata la ''pecunia''».</br>
Per Ulpiano, ''(...)quia hoc iure utimur, ut iuris gentium sit acceptilatio: et ideo puto ut Graece posse acceptum fieri, dummodo sic fiat, ut Latinis verbis solet'' (trad.: "perché secondo il nostro diritto l' ''acceptilatio'' è un'istituzione del ''ius gentium''; e sono perció d'avviso che essa possa essere fatta in greco, a condizione che sia fatta così come è usuale in parole latine: "tu hai ricevuto tanti denari?" "si, li ho ricevuti".)</br>
Anche [[w:Gaio|Gaio]] parla dell' ''acceptilatio'' come ''veluti imaginaria solutio'', nel senso che è un pagamento immaginario: era sufficiente che il debitore chiedesse ''«Quod ego tibi promisi, habesne acceptum?»'' (trad.: ciò che ti ho promesso tramite una stipulazione, tu lo hai ricevuto?), e che il creditore rispondesse: ''«Habeo»''.</br>
Nel diritto classico, l' ''acceptilatio'' fu usata principalmente come atto di [[w:remissione|remissione]] di un debito appartenente al ''ius gentium'': era infatti il [[w:Negozio giuridico|negozio]] di chi ''non accipiat pecuniam, sed habere se dicat''.
 
===La ''datio in solutum''===
 
Il creditore non poteva essere costretto ad accettare una cosa diversa da quella dovuta; se accettava, si aveva la ''datio in solutum''.</br>
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Sia il ''pactum quo minus'', che il ''pactum quo partem dimidiam'', erano patti validi per lo ''ius civile''.
 
===La ''novatio''===
 
''Novatio non potest contingere ea stipulatione, quae non committitur'': questo [[w:brocardo|brocardo]] esprime una necessità formalistica del diritto romano, tendenzialmente contrario alle astrazioni, nonché la prima regola per potersi avere [[w:novazione|novazione]]: una novazione non può riferirsi a un contratto che non esista.</br>
La ''novatio'' consisteva nella sostituzione di una nuova [[w:Obbligazione (diritto)|obbligazione]] con la vecchia, sicché quella vecchia restasse estinta (''ut prior obligatio pereatur''): un negozio, quindi, dal duplice effetto di costituire una nuova obbligazione ed estinguerne un'altra.</br>
Si accedeva alla ''novatio'' mediante ''stipulatio''. Circa l'oggetto, si diceva che ''omnes res transire in novatione possunt''., ma nel diritto classico non si poteva mutare l'oggetto dell'obbligazione.</br>
Anzi, fondamento dell'effetto estintivo della novazione era <nowiki>l'</nowiki>'''''idem debitum''''', giacché non erano ammessi tra le stesse persone due contratti aventi lo stesso oggetto, come non erano possibili due processi sulla stessa controversia (''bis de eadem re agi non potest'').</br>
Nel [[w:Giustiniano|diritto giustinianeo]], il concetto antico della novazione era svanito e l'identità di oggetto eliminata come requisito: anzi, la novità (''aliquid novi'') può consistere appunto nel mutamento dell'oggetto.</br>
Era invece indispensabile <nowiki>l'</nowiki>'''''animus novandi''''', cioè l'intenzione effettiva di novare, di non lasciar sussistere la nuova obbligazione insieme a quella vecchia.
 
===La ''confusio''===
 
Corrisponde alla moderna figura della [[w:confusione|confusione]], ed era la concentrazione nella stessa [[w:Prsona fisica|persona]] della qualità di creditore e debitore, dovuta ad un evento giuridico: ''confusio est cum debitor et creditor una persona fit''.</br>
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La confusione operava quindi ''ipso iure'' l'estinzione dell'obbligazione: ''confusione perinde extinguitur obligatio ac solutione'', senza ulteriori formalità.
 
===Il ''concursus causarum''===
 
Era una forma di ''satisfactio'' senza ''solutio'', che si aveva nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione: il nome preciso era ''concursus duarum causarum'', perché si faceva distinzione a seconda che la causa dell'obbligazione (o quella dell'acquisto del bene) fosse onerosa o gratuita.</br>
In sostanza, quando il creditore acquistava a titolo diverso (onerosamente o gratuitamente) e per altra via la cosa dovutagli, lo scopo del soddisfacimento del credito si riteneva conseguito.</br>
La [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]] classica ritenne poi che, qualora l’acquisto del creditore fosse stato a titolo oneroso, l’obbligazione non si estinguesse e il debitore dovesse pagare l'''<nowiki>aestimatio</nowiki>''.
 
==La ''compensatio''==
La compensazione è l'imputazione in pagamento di ciò che il creditore deve a sua volta al debitore.</br>
Nel'antico diritto, la compensazione si poteva opporre (''ope exceptionis'') solo da parte dei banchieri (''argentarii'') e del ''bonorum emptor'' (colui che aveva comprato qualcosa dal debitore).</br>
[[w:Giustiniano|Giustiniano]] stabilì che la ''compensatio'' fosse un modo generale di estinzione dell'[[w:obbligazione (diritto)|obbligazione]], che comportava altresì la cessazione della mora, la cessazione della decorrenza degli interessi e di tutte le altre obbligazioni accessorie.</br>
Requisito indispensabile era l'omogeneità degli oggetti: le due prestazioni dovevano avere per oggetto cose fungibili della stessa specie. Non si poteva opporre la compensazione contro i crediti del fisco, i mutui e i legati a favore dei ''municipia'', i crediti nascenti da deposito, violenza, furto.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Estinzione delle obbligazioni]]