Prontuario di diritto romano/Gli elementi del negozio: differenze tra le versioni

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#Il negozio era efficace, ma lasciava intatte le aspettative derivanti dalla condizione, mentre erano validi i trasferimenti della cosa dovuta (analogamente a quanto previsto nel diritto moderno);
#La condizione non verificatasi ad opera di chi avrebbe potuto subirne dei danni, si considerava verificata.
In diritto classico, l'avverarsi della condizione non faceva retroagire gli effetti del negozio, trattandosi di efficacia ''ex nunc'', mentre in diritto più tardo esso aveva effetto [[]]w:retroattività|retroattivo]], cioè dal momento in cui il negozio era stato stipulato.</br>
Il problema della ''condicio'' risolutiva fu così risolto: o si trasformava questa condizione in una normale ''condicio'' sospensiva, o si apponeva al negozio una clausola accessoria.</br>
La più nota delle clausole accessorie erano: