Prontuario di diritto romano/La responsabilità: differenze tra le versioni
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==La responsabilità contattuale==
I criteri di imputazione della responsabilità erano considerati "elementi naturali" del [[w:contratto|contratto]], ma potevano essere modificati dalle parti.</br>
Alcuni contratti
==Esonero da responsabilità contrattuale==
I casi di esonero da esponsabilità erano dati dalla ''vis maior'' e dal ''casus fortuitus'', che portavano senz'altro alla liberazione del debitore, in quanto in entrambi i casi si trattava di eventi del tutto inevitabili (''rapinae, incendia, impetus praedonum,'' ecc).</br>▼
▲I casi di esonero da
Nei casi in cui l'inadempimento poteva addebitarsi al debitore, l'[[w:obbligazione (diritto)|obbligazione]] continuava a sussistere, in virtù del principio della ''perpetuatio obligationis'' che poteva far condannare il debitore (dal [[w:giudice|giudice]] a pagare una somma di denaro in luogo della prestazione ormai divenuta impossibile. Tra l'altro, vigeva anche il principio della ''compensatio lucri cum damno''.</br>
Era ben nota anche la responsabilità ''ex recepto'': essa si agganciava ai contratti di ''jus civile'' che importavano restituzione o gestione; la ''neglegentia'' nella custodia faceva scattare una sorta di [[w:responsabilità oggettiva|responsabilità oggettiva]], per cui il soggetto passivo era tenuto a ''praestare dolum''. Tale criterio di imputazione si riteveva applicabile se l'oggetto depositato o [[w:comodato|comodato]] periva.
==La ''culpa''==
La colpa contrattuale interveniva negli [[atti illeciti]] collegati ad un particolare rapporto (derivante da contratto) con un altro soggetto.</br>
Erano ipotesi note:
*la ''culpa lata'' (cioè non capire quello che tutti capiscono) assimilata in qualche ipotesi al [[w:dolo|dolo]],
*la ''culpa levis'' (cioè non provvedere diligentemente),
*la ''culpa levissima'', introdotta dalla ''[[w:illecito|Lex Aquilia]]'' e perciò detta "colpa aquiliana", ma riconoscibile solo nei casi di illecito extracontrattuale, dove manca qualsiasi rapporto convenzionale o pattizio con altri soggetti.</br>
▲[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Regime patrimoniale]]
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