Prontuario di diritto romano/Atti illeciti: differenze tra le versioni

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La colpa lieve (''culpa levis'') consisteva nel non usare l'attenzione propria dell'uomo regolare e ordinato nell'azienda domestica: questo tipo di uomo, per i [[w:Diritto romano|Romani]], era il ''bonus paterfamilias'', ossia il tipo ordinario di persona che nella vita di tutti i giorni agiva con ''diligentia quam suis''.</br>
Una particolare figura di colpa era la ''culpa in concreto'', che non aveva come parametro il tipo astratto del ''[[w:paterfamilias|paterfamilias]]'' bensì la persona stessa del colpevole. Era tale la colpa di chi non adoperava negli affari altrui quella stessa diligenza che adoperava nei propri affari, ma si trattava di un concetto estremamente variabile.</br>
 
==Il danno==
 
Il danno è la lesione di un diritto: nel [[w:diritto romano|diritto romano]] era considerato danno, oltre alla lesione di un qualsiasi diritto del ''paterfamilias'', anche la privazione di un vantaggio purché economicamente valutabile.</br>
COnseguenza del fatto illecito era sempre l'obbligazione all'indennizzo o al risarcimento del danno in favore della parte lesa, collegato alla responsabilità del daneggiante e alla ''rei aestimatio''.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Atti illeciti]]