Prontuario di diritto romano/Il regime patrimoniale familiare: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Pietrodn (discussione | contributi)
templ.+cat.
Nessun oggetto della modifica
Riga 4:
==Il regime patrimoniale familiare==
 
L'insieme delle [[w:donazione|donazioni]] ''propter nuptias'', del ''peculium'' e dei ''paraphernalia'', serviva alla famiglia per provvedere ai pesi economici della vita quotidiana (''ad onera matrimonii ferenda''); per evitare che il marito (una sorta di [[w:usufrutto|usufruttuario]]) abusasse di tali beni, e per garantire la loro destinazione ed eventuale restituzione in caso di scioglimento del [[w:matrimonio|matrimonio]], fu creata la figura della ''dos'', la dote, con un proprio regime ed una propria disciplina.
Fin dalle epoche più antiche, era in uso a [[w:Roma|Roma]] fare [[w:donazione|donazioni]] alla propria fidanzata, donazioni che venivano poi costituite in dote (donazioni ''inter vivos'').</br>
 
==Donazioni ''propter nuptias''==
Fin dalle epoche più antiche, era in uso a [[w:Roma|Roma]] fare [[w:donazione|donazioni]] alla propria fidanzata, donazioni che venivano poi costituite in dote (donazioni ''inter vivos''). Era anche uso che la donna, all'atto di andare sposa, recasse con sè un patrimonio (''profecticius'') o un peculio, che poi confluivano anch'essi nella dote.</br>
[[w:Giustiniano|Giustiniano]] equiparò la ''donatio propter nuptias'' alla dote, ed anzi una [[w:legge|legge]] postclassica stabilì l'assoluta eguaglianza fra quanto portato in dote dalla donna e quanto donato dal fidanzato ''propter nuptias''.</br>
 
==''Bona paraphernalia''==
Nel regime patrimoniale della famiglia entrava anche l'insieme dei ''bona paraphernalia'', cioè ''bona extra dotem'' (beni propri della moglie ed a lei appartenenti anche dopo il [[w:matrimonio|matrimonio]]: vestiti, gioielli, schiavi, ecc).</br>
Nei primi secoli dell'[[w:Impero romano|impero]], era uso che tali beni venissero consegnati "in amministrazione" al marito, sicché la moglie poteva agire contro di lui con l'ordinaria ''actio depositi'' o con l' ''actio mandati''. Il marito poi passava alla moglie periodicamente una modesta somma (''spillaticum'') per le spese quotidiane.</br>
 
==Il ''peculium''==
Il ''pater'' non poteva peraltro provvedere da solo a tutte le necessità familiari, per cui era solito donare al ''filius'' una piccola somma (''pusilla pecunia'') perché l'amministrasse; si trattava del ''peculium profecticium'', così chiamato perché ''ex patre profecto'', che rimaneva di proprietà del padre e di cui il figlio aveva solo l'amministrazione.</br>
Il ''peculium'' non poteva essere infatti trasferito al 'filius'', mentre poteva essere revocato dal ''pater'' con l' ''ademptio peculii''; in genere, costituiva una limitata [[w:garanzia|garanzia]] a favore dei terzi per le [[w:Obbligazione|obbligazioni]] contratte dal figlio.</br>
L'insieme delle [[w:donazione|donazioni]] ''propter nuptias'', del ''peculium'' e dei ''paraphernalia'', serviva alla famiglia per provvedere ai pesi economici della vita quotidiana (''ad onera matrimonii ferenda''); per evitare che il marito abusasse di tali beni, e per garantire la loro destinazione ed eventuale restituzione in caso di scioglimento del matrimonio, fu creata la figura della ''dos'', la dote, con un proprio regime ed una propria disciplina.
 
===La dote===
 
La dote era il complesso dei beni che la moglie (o chi per lei) dava o prometteva al marito in vista del [[w:matrimonio|matrimonio]], e dunque la sua esistenza presupponeva una connessione con questo istituto. Solo il matrimonio giustificava l'acquisto dei [[w:bene (diritto)|beni]] trasmessi dalla moglie al marito, e costituiva lo scopo (elemento teleologico) per l'impiego di tali beni (''ad sustinenda onera matrimonii'').</br>
La necessaria connessione della dote col matrimonio faceva sì che la dote fosse [[w:nullità (diritto)|nulla]], se nullo era il matrimonio.</br>
Oggetto della dote potevano essere sia beni materiali che immateriali (es. crediti).</br>
Secondo antichi testi, la dote poteva essere promessa (quando non veniva materialmente data con la ''traditio'') mediante i normali modi di costituzione delle obbligazioni. In ogni caso, la dote ricadeva sotto il diritto generale del nuovo ''paterfamilias''.</br>
In età postclassica, la moglie ebbe la possibilità di iscrivere ''[[w:ipoteca|hypoteca]]'' legale tacita su tutti i beni del marito, a garanzia della restituzione della dote in caso di scioglimento del matrimonio, e di avere il ''privilegium exigendi'' nei confronti dei creditori del marito.</br>
 
Poichè i beni apportati in dote erano irripetibili, appariva ingiustificato l'arricchimento del marito in caso di divorzio: si cercò di rimediare, dapprima con ''stipulationes'' private (che pattuivano la restituzione della dote in caso di divorzio) che consentivano <nowiki>l'</nowiki>''actio ex stipulatu'', e poi con una vera azione legale, indipendente da qualunque convenzione (<nowiki>l'</nowiki>''actio rei uxoriae'').</br>
Quest'ultima era l'azione dotale vera e propria, di natura penale, che competeva alla donna in caso di indebita alienazione (da parte del marito) dei beni dotali o di mancata restituzione degli stessi dopo il divorzio, stante il vincolo di destinazione dei beni dotali.</br>
<nowiki>L'</nowiki>''actio rei uxoriae'' era un'azione:
*intrasmissibile agli eredi della donna: poteva intentarla solo il padre della donna, e per la sola parte della dote ''profecticia'';
*di buona fede: il giudice doveva modulare l'obbligo di restituzione ''aequius melius''.
 
[[w:Giustiniano|Giustiniano]] abolì tutti i diritti di ritenzione precedentemente vigenti (''retentio propter liberos, propter mores, propter res donatas, propter impensas, propter res amotas'') e stabilì che il marito dovesse restituire tutta la dote, detratte le spese effettuate per la famiglia, e comprese le accessioni e i frutti
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Regime patrimoniale]]