Prontuario di diritto romano/Il diritto di famiglia: differenze tra le versioni

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Il diritto romano è stato, fin dalle origini, il diritto del ''paterfamilias'', i cui poteri si raggruppavano sotto il nome di ''manus'', termine che poi fu usato per designare anche l'autorità dei re e dei magistrati.
 
===La ''familia civilis''===
A [[w:Roma|Roma]], il termine ''familia'' indicava il ''paterfamilias'' e le persone libere a lui sottoposte (moglie, figli, nipoti).</br>
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Dalla ''adgnatio'' e dalla ''cognatio'' occorre tenere distinta la '''''adfinitas''''', cioè il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge; l' ''adfinitas'' aveva valore solo come impedimento al matrimonio.
 
===Il matrimonio===
 
In diritto romano, il fondamento della ''familia'' era nel matrimonio, istituto che più di tutti ha subito evoluzioni e modifiche nel corso della storia e che, nonostante tali modifiche, ha mantenuto inalterati alcuni principi fondamentali che ritroviamo, ancora oggi, nel [[w:Diritto privato|diritto civile]] vigente, come ad es. il principio della consensualità e della monogamia, poiché in nessuna epoca mai il diritto romano è stato contaminato da influenze orientali.</br>
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Il matrimonio si scioglieva di regola per morte di uno dei coniugi, per il venir meno di qualche requisito, o per ''divortium''.
 
===Il divorzio===
 
Lo scioglimento del matrimonio era una diretta conseguenza della concezione classica dell'istituto, secondo cui il vincolo veniva meno per la morte di uno dei coniugi o quando veniva a mancare la cd. ''affectio maritalis''.</br>
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Queste disposizioni sembravano superare tutti i limiti tollerabili della vita sociale, per cui [[w:Giustino II|Giustino II]] fu costretto a ripristinare la liceità del divorzio per mutuo consenso.</br>
Fu solo nel [[w:Medioevo]] che il [[w:diritto canonico|diritto canonico]] rese indissolubile il matrimonio di sua natura.
 
==Il concubinato==
 
I rapporti sessuali al di fuori del [[w:matrimonio|matrimonio]] con persona ''honesta'' (cioè di onesta condizione) erano severamente puniti dalla ''lex Iulia de adulteriis''.</br>
Non era invece punito dalla legge il '''concubinato''', largamente diffuso nella società romana sia a causa delle pene gravi contro lo ''stuprum'' sia per i vari divieti matrimoniali. Era, al contrario, un'istituzione di fatto tollerata, dal lato etico e affettivo, ma non veniva mai confuso (il concubinato) con le relazioni transitorie e voluttuarie.</br>
In buona sostanza, il concubinato consisteva nella convivenza di una donna (generalmente di bassa condizione, scelta tra i [[w:liberto|liberti]]) con un uomo libero, ma senza ''affectio maritalis''. Era proprio questo il carattere negativo che distingueva il matrimonio dal concubinato, perché per il resto non vigevano i consueti principi di monogamia e fedeltà, non vi era alcuna forma di celebrazione (solo una dichiarazione espressa), non prevedeva la dote (consentita solo per gli sposi).</br>
Tuttavia, anche in assenza di ''affectio maritalis'', la concubina (qualora donna ''ingenua'' e ''honorata'') godeva della ''existimatio'', cioè della stima della società quasi al pari di una moglie.</br>
Sotto gli [[w:Impero romano|imperatori]] [[w:cristianesimo|cristiani]], il concubinato fu elevato al rango di istituzione giuridica: i ''liberi naturales'' (figli naturali) potevano essere legittimati ed acquisire pertanto un diritto agli [[w:alimenti (diritto)|alimenti]] ed un limitato diritto di [[w:successione testamentaria|successione]].
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Famiglia]]