Tecniche di redazione della sentenza amministrativa: differenze tra le versioni

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*lo [[w:stile|stile]], ossia la proiezione della personalità del redattore in un testo scritto. Ovviamente, lo stile di una sentenza è soggettivo, pechè varia da estensore a estensore, essendo strettamente legato alla formazione culturale e professionale dell'estensore stesso. E' stato osservato in [[w:dottrina|dottrina]] che «le migliori sentenze sono quelle che hanno lo stile di una lettera ad amici», senza eccessivi tecnicismi (che potrebbero finire col diventare [[w:Crittografia|criptici]]).
*la [[w:lunghezza|lunghezza]], ossia le dimensioni del testo. La lunghezza di una sentenza può dipendere dalla complessità del caso trattato. Tuttavia, nella prassi vi sono sentenze brevissime redatte dall'[[w:Consiglio di Stato|Adunanza Plenaria]] e sentenze-trattato (con una dotta premssa teorica per inquadrare la materia) dei [[w:Tribunale Amministrativo Regionale|giudici di merito]]. Anche quando la vicenda di fatto potrebbe essere risolta con una sintetica decisione di rito (inammissibilità o irricevibilità del [[w:ricorso|ricorso]]), spesso vi è anche la trattazione delle questioni di merito (ad es. per ragioni di completezza espositiva).
*le citazioni [[w:Dottrina|dottrinali]]: per il [[w:Giurisdizione civile|giudice civile]], vi è un divieto espresso di citare singoli autori di dottrina (cfr. art. 118, comma 3, disp. att. [[w:Codice di procedura civile|cod. proc. civ.]]), ed infatti risulta un'unica citazione fatta dalla Cassazione nel [[w:1896|1896]]. Per il [[w:Giurisdizione amministrativa|giudice amministrativo]], tale divieto non è operante, in quanto non previsto dall'art. 65 r.d. [[17 agosto]] [[1907]], n. 642, e tuttavia nella prassi dal [[w:1890|1890]] ad oggi non risultano riferimenti ad autori della dottrina (ma solo alla "dottrina" in generale) nelle sentenze amministrative.
*le citazioni di [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]]: nelle pronunce del giudice amministrativo, sono rare le citazioni di precedenti "in termini", cioè conformi alla decisione del caso in esame. La citazione dei "precedenti conformi" per lo più ricorre nelle cd. "sentenze brevi", quando si deve liquidare sommariamente la questione con una motivazione succinta consistente appunto nel rinvio ad un precedente conforme, eliminando le digressioni non essenziali ai fini del decidere. Più spesso si citano invece i "precedenti difformi", quando si tratta di discostarsi da un certo indirizzo giurisprudenziale.