Tecniche di redazione della sentenza amministrativa: differenze tra le versioni

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Di regola, l'estensore adatta la struttura della sentenza a seconda del caso pratico da decidere e del risultato da raggiungere, e comunque tenendo presente che i motivi di ricorso non trattati (perché ''"assorbiti"'') sono soggetti ad essere riproposti in sede di [[w:appello|appello]].
 
==Tecniche di redazione della sentenza amministrativa: il fatto storico==
 
Il primo punto della sentenza si concentra sull'analisi del fatto storico.</br>
Uno dei fattori di razionalità della sentenza è infatti rappresentato dalla '''motivazione in fatto''', perché il [[w:giudice|giudice]] deve esprimere prima di tutto un “giudizio di fatto” per stabilire quali sono i fatti rilevanti.</br>
Il tipico giudizio di fatto è formulato con esclusivo riferimento alla fattispecie concreta. Il fatto storico viene illustrato con una serie di enunciati che possono essere veri o falsi, e dalla cui verità o falsità dipende l’esito della decisione: le norme potranno essere applicate a seconda che i loro presupposti di fatto “esistano” o “non esistano”.</br>
Ovviamente, non essendo possibile stabilire una ''verità assoluta'' dei fatti di causa, subentra il cd. libero convincimento del giudice. Ma quanto libero?</br>
Alcune sentenze parlano di libero convincimento, altre di prudente apprezzamento. In ogni caso, bisogna tenere conto di due limiti intrinseci alla discrezionalità del giudice:
#non creare disparità di trattamento, perché tale disparità è la negazione della giustizia;
#non tralasciare nella motivazione nessuno degli elementi di giudizio, tutti ugualmente importanti ai fini del decidere.
 
Relativamente al contenuto di fatto della sentenza, si ricorda che la [[w:Corte di Cassazione|Cassazione]] (da ultimo, cfr. sentenza n. 25138/2005) afferma che il giudice di merito «nella parte in fatto della motivazione, deve esporre i fatti rilevanti della causa»: di conseguenza, non è ritenuta congrua una motivazione che si limiti a dire ad es. “vista la documentazione in atti…”.</br>
Il fatto storico entra nella motivazione come presupposto della ''ratio decidendi'', quindi va esaminato e riportato, anche succintamente nella parte «in fatto».</br>
Sia ben chiaro: nessuna norma ''impone'' al giudice di esporre il fatto analiticamente, in tutti i suoi passaggi: l’art. 132 [[w:Codice di procedura civile|c.p.c.]] dispone solo che nella sentenza deve esservi «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione».</br>
Disposizione confermata nella sua genericità dall’art. 118 disp. att. c.p.c., dove si prescrive che «la motivazione della sentenza consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione».</br>
Ma come si espone il fatto?</br>
E soprattutto: quali sono i criteri per stabilire la rilevanza degli elementi fattuali ai fini della decisione?
 
 
[[Categoria:Diritto]]