Prontuario di diritto romano/Obbligazioni complesse: differenze tra le versioni

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Nuova pagina: ==Obbligazioni soggettivamente complesse== L'obbligazione poteva presentare pluralità di soggetti sia dal lato attivo che passivo, o da entrambi i lati. ...
 
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==Obbligazioni soggettivamente complesse==
 
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::Per ottenere l'[[w:adempimento|adempimento]] dell'obbligazione alternativa, il creditore aveva <nowiki>l'</nowiki>''actio certi'' (se la prestazione era generica, aveva <nowiki>l'</nowiki>''actio incerti'') quando la scelta spettava a lui. Se spettava al debitore, egli poteva agire con <nowiki>l'</nowiki>''actio incerti'', che poteva essere ''ex stipulatu'' oppure ''ex testamento'' a seconda della fonte dell'obbligazione.
#[[w:obbligazione (diritto)|obbligazioni]] facoltative: qui la prestazione era una soltanto, ma il debitore poteva liberarsi prestando un'altra cosa (''una res est in obligatione, duae sunt autem in facultate solutionis''). L'obbligazione facoltativa era considerata a tutti gli effetti un'obbligazione semplice, con una sola prestazione.
 
[[Categoria:Prontuario di diritto romano|Regime patrimoniale]]