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==L'invalidità del negozio==
Al diritto romano era sconosciuto il concetto di [[w:annullabilità|annullabilità]],
Tuttavia, l'ordinamento romano non poteva ingorare i casi in cui il [[w:Negozio giuridico|negozio]], pur essendo valido, fosse iniquo; questo problema fu affrontato come al solito dal [[w:Ius praetorium|diritto pretorio]], che concesse al danneggiato l'esperibilità di alcune ''exceptiones''.</br>
In età classica, l'invalidità assunse il duplice aspetto della [[w:Nullità|nullità]] ''ipso iure'' e della contestabilità ''ope exceptiones'' (se l'''<nowiki>excepio</nowiki>'' non veniva opposta, si mutava l'efficacia del negozio da contestabile in definitivo).</br>
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