Prontuario di diritto romano/L'estinzione delle obbligazioni: differenze tra le versioni
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===Il ''concursus causarum''===
Era una forma di ''satisfactio'' senza ''solutio'', che si aveva nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione: il nome preciso era ''concursus duarum causarum'',
In sostanza, quando il creditore acquistava a titolo diverso (onerosamente o gratuitamente) e per altra via la cosa dovutagli, lo scopo del soddisfacimento del credito si riteneva conseguito.</br>
La [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]] classica ritenne poi che, qualora l’acquisto del creditore fosse stato a titolo oneroso, l’obbligazione non si estinguesse e il debitore dovesse pagare l'''<nowiki>aestimatio</nowiki>''.
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