Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Correzione errori comuni - Lista
Riga 4:
==Il negozio giuridico==
 
Il diritto romano non formulò mai una concezione di negozio giuridico come quello moderno, né mai elaborò una figura con caratteristiche generali cui fossero riconducibili le manifestazioni di volontà fatte da soggetti capaci. Questo perchèperché le costruzioni astratte presentavano scarso interesse per i giuristi Romani. Dalle fonti si evince che i Romani non usano la parola ''contrahentes'' ma per la ''mancipatio'' o per lo ''in iure cessio'' indicavano con precisione l’atto che ognuno compie: ''is qui rem mancipio dat et is qui eam accepit''; ''is qui rem in iure cedit et is qui eam accepit''.</br>
Tuttavia vi furono singole figure e singoli istituti suscettibili di applicazione analogica, quali il ''dies'', il dolo e la rappresentanza.</br>
Lo ''ius civile'' più antico attribuì grande importanza ai negozi solenni (cioè formali), compiuti mediante determinati rituali, nei quali poco o nulla rilevava la volontà dei contraenti: il diritto romano arcaico era impregnato del più rigoroso formalismno, e tutti i negozi esistenti erano riconducibili alle tre categorie della ''mancipatio'', ''stipulatio'' e ''in iure cessio''.</br>