Prontuario di diritto romano/Il negozio giuridico: differenze tra le versioni
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==Il negozio giuridico==
Il diritto romano non formulò mai una concezione di negozio giuridico come quello moderno, né mai elaborò una figura con caratteristiche generali cui fossero riconducibili le manifestazioni di volontà fatte da soggetti capaci. Questo
Tuttavia vi furono singole figure e singoli istituti suscettibili di applicazione analogica, quali il ''dies'', il dolo e la rappresentanza.</br>
Lo ''ius civile'' più antico attribuì grande importanza ai negozi solenni (cioè formali), compiuti mediante determinati rituali, nei quali poco o nulla rilevava la volontà dei contraenti: il diritto romano arcaico era impregnato del più rigoroso formalismno, e tutti i negozi esistenti erano riconducibili alle tre categorie della ''mancipatio'', ''stipulatio'' e ''in iure cessio''.</br>
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