Utente:Mac9/Sandbox/Costituzione della Repubblica italiana: differenze tra le versioni

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Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela della minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) tendenzialmente trasparenti.
 
== Revisioni costituzionali ==
Il testo originario della Costituzione ha subito alcune revisioni, adottate secondo la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione.
 
Le leggi di revisione sono le seguenti:
 
* Legge costituzionale n° 2 del 9 febbraio 1963, modificante gli articoli 56, 57, e 60 della Costituzione;
* Legge costituzionale n° 3 del 27 dicembre 1963, modificante gli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise;
* Legge costituzionale n° 2 del 22 novembre 1967, modificante l'articolo 135 della Costituzione e le disposizioni sulla Corte costituzionale;
* Legge costituzionale n° 1 del 16 gennaio 1989, modificante gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, così come le disposizioni della legge costituzionale n° 1 dell'11 marzo 1953 e le norme in materia di procedura per i crimini considerati dall'articolo 96 della Costituzione;
* Legge costituzionale n° 1 del 4 novembre 1991, modificante l'articolo 88, secondo capoverso della Costituzione;
* Legge costituzionale n° 1 del 6 marzo 1992, revisione dell'articolo 79 della Costituzione concernente l'applicazione dell'amnistia e la riduzione delle pene;
* Legge costituzionale n° 3 del 29 ottobre 1993, modificante l'articolo 68 della Costituzione;
* [[s:L.cost. 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni|L.cost. 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni]]
* [[s:L.cost. 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione|L.cost. 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione]]
* [[s:L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1 - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero|L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1 - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero]]
* [[s:L.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero|L.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero]]
* [[s:L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione|L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione]]
* [[s:L.cost. 23 ottobre 2002, n. 1 - Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione|L.cost. 23 ottobre 2002, n. 1 - Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione]]
* [[s:L.cost. 30 maggio 2003, n. 1, Modifica dell'Art. 51 della Costituzione|L.cost. 30 maggio 2003, n. 1, Modifica dell'Art. 51 della Costituzione]].
 
Per ciò che concerne le altre leggi costituzionali, un primo insieme riguarda l'approvazione o la modifica degli statuti delle Regioni autonome (statuto speciale), di cui alcuni sono stati approvati nel febbraio 1948 dalla Costituente. Si tratta delle leggi seguenti:
 
* [[s:L.cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana|L.cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana]] emanato con [[s:R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione siciliana|R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione siciliana]];
* [[s:L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna|L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna]];
* [[s:L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta|L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta]];
* [[s:L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige|L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige]];
* [[s:L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia|L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia]];
* [[s:L.cost. 10 novembre 1971, n. 1, Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige|L.cost. 10 novembre 1971, n. 1, Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige]]
* [[s:L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia |L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia]];
* [[s:L.cost. 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali|L.cost. 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali]];
* [[s:L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 1 del 1972, durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli delle altre Regioni a statuto speciale. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta|L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta]];
* [[s:L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige|L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige]];
* [[s:L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano|L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano]].
 
Un ultimo insieme riguarda le leggi che introducono delle norme di natura costituzionale, e deroghe a quelle previste dalla costituzione. Tra queste sono incluse le leggi costituzionali del 22 novembre 1967 (n°2) la legge costituzionale del 16 gennaio 1989 (n° 1). Inoltre sono incluse le seguenti leggi:
 
* Legge costituzionale n° 1 del 9 febbraio 1948, regola le attività della corte costituzionale e garantisce l'indipendenza della stessa;
* Legge costituzionale n° 1 del 11 maggio 1953, regole complementari legate alla corte costituzionale;
* Legge costituzionale n° 1 del 18 marzo 1958, modifica del termine ultimo per l'applicazione della disposizione transitoria XI della costituzione;
* Legge costituzionale n° 1 del 9 marzo 1961, assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico ;
* Legge costituzionale n° 1 del 21 giugno 1967, estradizione per crimini di guerra;
* Legge costituzionale n° 2 del 3 aprile 1989, progetto di referendum orientativo per confermare il mandato al parlamento europeo che ebbe luogo nel 1989;
* Legge costituzionale n° 1 del 6 agosto 1993, funzionamento della commissione parlamentare per le riforme istituzionali e per le regole di riforma costituzionali;
* Legge costituzionale n° 1 del 24 gennaio 1997, istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
 
===Il progetto di riforma costituzionale del 2001 e il referendum del 7 ottobre 2001===
Il Parlamento italiano, quasi alla conclusione della [[XIII Legislatura]] ha approvato una rilevante modifica della Costituzione modificando 9 articoli della stessa, tutti contenuti all'interno del Titolo V della Seconda parte, relativo alla ''Forma di Stato''.
La legge punta a creare, pur senza nominarla mai, una [[Repubblica federale]], rovesciando l'ordine di preminenza nella formazione delle leggi disposto dall'art.117: se prima venivano elencate le materie in cui le Regioni avevano potere di legiferare e veniva lasciato allo Stato compentenza su tutto il resto, ora vengono elencate le materie di competenza esclusiva dello Stato, nonché alcune materie di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre viene lasciata alle Regioni la competenza su tutto quanto non espressamente menzionato.
Altri effetti della legge sono:
* La costituzionalizzazione di Roma come capitale della Repubblica
* L'attribuzione ai comuni della preminenza dell'azione amministrativa
* L'introduzione dei principi di sussidiarietà verticale tra i vari livelli di ordinamento dello Stato (Comuni, Città Metropolitane, Provincie, Regioni, Stato) e di sussidiarietà orizzontale tra una qualsiasi articolazione dello stato e i cittadini.
* Il rafforzamento dell'autonomia patrimoniale e finanziaria degli enti locali e l'introduzione di un Fondo perequativo per le aree svantaggiate
* L'introduzione del potere di supplenza dello stato qualora un ente locale non sia in grado di svolgere le proprie funzioni
* L'introduzione nello statuto delle Regioni del Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali
* L'abolizione del controllo statale preventivo sulla legislazione delle regioni
 
Questa riforma, realizzata dalla coalizione de [[L'Ulivo]], pur sulla base di un testo approvato da maggioranza e opposizione nella [[III Commissione bicamerale per le riforme istituzionali]] presieduta dall'onorevole D'Alema, non è stata appoggiata dal quorum dei 2/3 del Parlamento, ed è stato perciò richiesto il Referendum confermativo per chiedere all'elettorato la conferma o il rigetto di tale riforma. Attraverso il voto popolare del [[Referendum costituzionale del 2001|referendum]], svoltosi il [[7 ottobre]] [[2001]], il 64,20% dei votanti (34,10% di affluenza) hanno espresso la volontà di confermare l'entrata in vigore della riforma votando Sì.
 
{{Vedi anche|Referendum costituzionale del 2001}}
 
===Il progetto di riforma costituzionale del 2005 e il referendum del 25/26 giugno 2006===
 
Il Parlamento italiano aveva approvato una rilevante modifica delle disposizioni dell'attuale Costituzione (una cinquantina di articoli furono modificati da tale legge). Qualora tale riforma fosse entrata in vigore, si sarebbe prospettata la nascita di una [[Repubblica federale]] con un esecutivo nettamente più forte. Tra le principali disposizioni di tale (fallita) riforma costituzionale si possono citare in modo non esaustivo le seguenti:
* Sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri con un [[Primo ministro]] che verrebbe designato direttamente dagli elettori. I poteri del primo ministro vengono rafforzati, in quanto su sua richesta il Presidente della repubblica deve sciogliere la Camera dei Deputati, a meno che la maggioranza espressa dalle elezioni non indichi un sostituto.
* Voto di fiducia e sfiducia al Governo espresso dalla sola Camera dei Deputati.
* La sfiducia al governo comporta anche lo scioglimento della camera, a meno che i deputati che hanno votato la fiducia esprimano un nuovo primo ministro (non è possibile che il nuovo governo sia sostenuto da una maggioranza diversa dal precedente).
* Riduzione delle funzioni del Presidente della Repubblica: deve nominare Primo Ministro chi risulti candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la (peraltro formale) libertà di scelta attualmente contemplata dall'art. 92 cost.; può sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, se la Camera dei deputati ha approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne abbia espresso uno nuovo, oppure se il voto di sfiducia sia stato respinto col voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. L'età minima per essere eletto alla carica di Presidente scende da 50 a 40 anni.
* Trasformazione del Senato in ''Senato federale della Repubblica'' teso a rappresentare gli interessi del territorio e delle comunità locali. I senatori saranno eletti fra i residenti sul territorio regionale e già rappresentanti del popolo in enti territoriali.
* Istituzione di un sistema [[monocamerale]] per il voto delle leggi: in funzione delle materie, sia il Senato federale, sia la Camera, possono approvare una legge, senza che sia necessario (salvo eccezioni) un completo iter tra le due camere.
* Numero ridotto di parlamentari (500 deputati + 18 deputati per gli italiani all'estero; 252 senatori federali).
* Ruolo più specifico all'opposizione (alla Camera) e alle minoranze (al Senato federale).
* Alcune competenze, assegnate dalla riforma del [[2001]] alla legislazione concorrente (in cui la facoltà legislativa spetta alle regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale) ''tornano di esclusiva competenza statale''. Esse sono:
** la ''sicurezza del lavoro''
** le ''norme generali sulla tutela della salute''
** le ''grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza''
** l' ''ordinamento della comunicazione'' (rimangono ambito della legislazione concorrente la "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale" e la" promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche")
** l'''ordinamento delle professioni intellettuali''
** l'''ordinamento sportivo nazionale'' (rimane alla legislazione concorrente l'ordinamento sportivo regionale)
** la ''produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia'' (alla legislazione concorrente rimane la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia di rilevanza non nazionale).
* Passano alla ''competenza esclusiva'' delle regioni alcune materie prima incluse nella legislazione concorrente:
**assistenza e organizzazione sanitaria;
**organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
**definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
**polizia amministrativa regionale (la polizia amministrativa locale già rientrava nelle competenze esclusive regionali);
* Reintroduzione dell'interesse nazionale come limite della legislazione regionale.
* Protezione costituzionale delle Autorità indipendenti.
* Modifica della composizione della [[Corte costituzionale]] con aumento dei membri di nomina parlamentare.
* I "membri laici" del Consiglio Superiore della Magistratura non sono più scelti dal Parlamento in seduta comune, ma per metà da ciascuna camera, sempre tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione.
* Modifica delle possibilità di ricorso alla [[Corte Costituzionale]], con attribuzione della possibilità di ricorso anche alle Province, alle [[Città metropolitana|Città Metropolitane]] e ai Comuni.
* Possibilità di referendum consultivo su tutte le riforme della costituzione e sulle leggi costituzionali, anche approvate in seconda lettura a maggioranza dei due terzi.
 
Tale riforma, realizzata dalla [[Casa delle Libertà]], ha suscitato vivaci discussioni, sia nel mondo politico, sia nella società civile, dando vita ad un dibattito acceso, soprattutto in funzione del referendum confermativo di tale riforma.
 
La legge era stata approvata a maggioranza assoluta e, successivamente, è stato richiesto un referendum confermativo da tutti e tre i diversi soggetti abilitati a farlo (almeno un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori, cinque consigli regionali) per chiedere all'elettorato la conferma o il rigetto di tale riforma. Attraverso il voto popolare del [[Referendum costituzionale del 2006|referendum]], svoltosi il [[25 giugno|25]]-[[26 giugno]] [[2006]], il 61,70% dei votanti (53,70% di affluenza) hanno espresso la volontà di impedire l'entrata in vigore della riforma votando No.
 
L'analisi del voto ha evidenziato come in Italia, la riforma sia stata approvata solo dagli elettori di [[Lombardia]] e [[Veneto]], mentre i voti all'Estero hanno visto l'approvazione di tutte le circoscrizioni, eccetto gli Italiani residenti in Europa.
 
{{Vedi anche|Devoluzione|Referendum costituzionale del 2006}}
 
== Note ==